DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) – Principali novità
Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 198/2022 è entrato in vigore il 30.12.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 198/2022.
Il DL 198/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021 – ULTERIORE PROROGA AL 30.06.2023
L’art. 3 co. 1 del DL 198/2022 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:
- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.
Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all’anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine “ordinario” per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all’anno 2022), salvo future e ulteriori proroghe.
In ogni caso, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta da versare.
Enti non commerciali
La proroga al 30.6.2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali.
Per tali contribuenti, a differenza di quanto prescritto per gli altri soggetti passivi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni anno, a prescindere dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta. Pertanto, tali soggetti dovranno necessariamente assolvere, entro il 30.6.2023, un duplice obbligo dichiarativo, relativo alle dichiarazioni IMU:
- per l’anno 2021 (dichiarazione IMU 2022);
- e per l’anno 2022 (dichiarazione IMU 2023).
STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2022
In forza dell’art. 3 co. 9 del DL 198/2022, alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
La suddetta disposizione non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).
Conseguenze
In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Esercizi a cavallo
La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 – 30.6.2023).
ESTENSIONE AL BILANCIO 2023 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
L’art. 3 co. 8 del DL 198/2022 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2023.
A fronte della sospensione, restano fermi:
- l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);
- specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020).
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Modalità applicative
Operativamente, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.
DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE – PROROGA
Con l’art. 3 co. 2 del DL 198/2022 viene confermato, anche per l’anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).
OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE il SISTEMA TESSERA SANITARIA – DIFFERIMENTO
Per effetto dell’art. 3 co. 3 del DL 198/2022, la decorrenza dell’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall’1.1.2023 all’1.1.2024.
CONTRIBUTO PER LE COLONNINE DI RICARICA – PROROGA AL 2024
L’art. 12 co. 3 del DL 198/2022 ha esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, di cui all’art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022.
Il contributo è riconosciuto (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:
- 500,00 euro per persona fisica richiedente;
- 000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Risultano ancora da adottare le disposizioni attuative per l’accesso a tale contributo.
Alternatività con il “superbonus”
In alternativa al contributo in esame, per l’installazione delle colonnine di ricarica negli edifici rimane comunque ferma la possibilità di accedere al “superbonus”, a sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020, in quanto intervento trainato (da eseguirsi congiuntamente a uno degli interventi di efficienza energetica trainanti di cui all’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, entro i limiti temporali per l’accesso al “superbonus”).
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER LE ONLUS
Al fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l’art. 9 co. 4 del DL 198/2022 viene estesa anche per il 2023 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.
Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021).
PROROGA DELLA DECORRENZA PER LA RIFORMA DELLO SPORT
L’art. 16 del DL 198/2022 differisce dall’1.1.2023 all’1.7.2023 la decorrenza delle disposizioni del DLgs. 28.2.2021 n. 36 che recano, tra l’altro, la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e professionistici, del tesseramento nell’ordinamento sportivo e del lavoro sportivo.
Viene allineata alla data dell’1.7.2023 anche l’eliminazione del vincolo sportivo. Peraltro, tale termine è prorogato al 31.12.2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Rinnovo delle concessioni di impianti sportivi
Viene inoltre previsto il rinnovo delle concessioni di impianti sportivi in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, al fine di sostenere tali enti dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’aumento del costo dell’energia. In attesa dell’espletamento delle procedure di affidamento, sono prorogate fino al 31.12.2024 le concessioni aventi ad oggetto impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31.12.2022.
RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO DEGLI STRANIERI – VERIFICA DEI REQUISITI
L’art. 44 co. 1 del DL 73/2022 attribuisce in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare i requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro, nonché la congruità del numero delle richieste di nulla osta presentate di cui all’art. 30-bis co. 8 del DPR 394/99, in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri sulla base dei c.d. “decreti flussi”.
Con l’art. 9 co. 2 del DL 198/2022 tale disposizione viene estesa anche ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il 2023.
FONDI DI SOLIDARIETA’ – PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI
L’art. 9 co. 3 del DL 198/2022 differisce dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine entro il quale i Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 14.9.2015 n. 148 devono adeguarsi alla disciplina che:
- amplia il novero dei datori di lavoro interessati, includendo anche quelli con un solo dipendente;
- regola la nuova prestazione dell’assegno straordinario di integrazione salariale ex 30 del DLgs. 148/2015, garantita dai Fondi in parola.
Conseguenze in caso di inadempimento
In mancanza di tale adeguamento, i predetti datori di lavoro confluiranno, a decorrere dal nuovo termine dell’1.7.2023, nel Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del DLgs. 148/2015, al quale saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.