CIN affitti brevi: scatta l’obbligo di provvedere

A partire dal 2 novembre decorrono le disposizioni contenute nell’art. 13 ter del DL n. 145/2023 relativamente al codice CIN (codice identificativo nazionale) per le locazioni brevi e turistiche.

In data 3 settembre è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che, ai sensi dell’art. 13 ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di 60 giorni per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.

Il decreto ha previsto che il Ministero del Turismo ha il compito di assegnare mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o del titolare della struttura ricettiva, il CIN a:

  • unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve,
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Come ottenere il CIN

Il soggetto titolare dell’attività o della locazione deve presentare apposita istanza utilizzando il portale BDSR accessibile al seguente link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

L’istanza deve contenere:

  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

L’istanza deve essere corredata da un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriori adempimenti

Oltre al possesso del Cin il titolare dell’attività e il locatore sono tenuti ad ulteriori adempimenti. Infatti, i titolari di strutture ricettive e chiunque proponga o conceda in locazione breve un’unità immobiliare ad uso abitativo dovrà esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, ed indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligo di indicare il CIN negli annunci è a carico anche dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e su soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.

 

Sanzioni

Nell’ipotesi in cui venga concessa in locazione un’unità immobiliare priva di CIN, sarà irrogabile una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”.

La mancata esposizione del CIN è sanzionata con una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 5.000 euro. La sanzione si applica per ciascuna unità immobiliare (o struttura) priva di CIN.

 

Le sanzioni scatteranno decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio, quindi dal 2 novembre 2024.