CIN affitti brevi: scatta l’obbligo di provvedere

A partire dal 2 novembre decorrono le disposizioni contenute nell’art. 13 ter del DL n. 145/2023 relativamente al codice CIN (codice identificativo nazionale) per le locazioni brevi e turistiche.

In data 3 settembre è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che, ai sensi dell’art. 13 ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di 60 giorni per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.

Il decreto ha previsto che il Ministero del Turismo ha il compito di assegnare mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o del titolare della struttura ricettiva, il CIN a:

  • unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve,
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Come ottenere il CIN

Il soggetto titolare dell’attività o della locazione deve presentare apposita istanza utilizzando il portale BDSR accessibile al seguente link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

L’istanza deve contenere:

  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

L’istanza deve essere corredata da un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriori adempimenti

Oltre al possesso del Cin il titolare dell’attività e il locatore sono tenuti ad ulteriori adempimenti. Infatti, i titolari di strutture ricettive e chiunque proponga o conceda in locazione breve un’unità immobiliare ad uso abitativo dovrà esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, ed indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligo di indicare il CIN negli annunci è a carico anche dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e su soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.

 

Sanzioni

Nell’ipotesi in cui venga concessa in locazione un’unità immobiliare priva di CIN, sarà irrogabile una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”.

La mancata esposizione del CIN è sanzionata con una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 5.000 euro. La sanzione si applica per ciascuna unità immobiliare (o struttura) priva di CIN.

 

Le sanzioni scatteranno decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio, quindi dal 2 novembre 2024.

 

Secondo acconto Irpef

L’art. 4 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto la possibilità per determinati soggetti e nel rispetto di specifiche condizioni, di effettuare il versamento del secondo acconto imposte al 16 gennaio 2024 in luogo del 30 novembre, oppure di dilazionare tale acconto in cinque rate di pari importo, scadenti ogni 16 del mese a partire dal 16 gennaio 2024 (con maggiorazione interessi del 4% annuo a partire dalla seconda rata).

Resta esclusa la possibilità di rinviare il versamento dei contributi previdenziali.

Con circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti.

 

Chi può usufruire della dilazione?

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

La misura non è prevista:

  • per i soggetti collettivi (società, enti ecc.);
  • per le persone fisiche che non sono titolari di partita iva;
  • per i soci;
  • per i collaboratori familiari;
  • per i contribuenti che nel 2022 non erano titolari di partita iva.

 

Quale requisito dimensionale è previsto?

Rientrano nel beneficio i contribuenti che con riferimento al periodo d’imposta 2022 abbiano conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

 

 

Lo Studio sta provvedendo in questi giorni ad inviare il modello F24 relativo al secondo acconto considerando la scadenza originariamente prevista per il 30 novembre. Qualora, in presenza delle condizioni sopra esposte, preferiste beneficiare della proroga prevista, vi invitiamo a contattare lo Studio esclusivamente inviando una mail a [email protected]

 

 

 

 

 

Rottamazione quater: scadenza

Entro oggi, 31 ottobre 2023, per mantenere i benefici della Rottamazione-quater i contribuenti interessati dovranno provvedere al versamento della prima o dell’unica rata utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. Tuttavia, la legge di bilancio 2023 n.197/2022 prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 6 novembre 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace.

Coloro che, per qualsiasi motivo, assenza, recapito postale non andato a buon fine o altro, non sono entrati in possesso della comunicazione delle somme dovute possono richiederne una copia, con i primi 10 moduli di pagamento, direttamente dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it previo accesso con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. In alternativa, vi invitiamo a contattare lo Studio.

 

 

 

Fatturazione elettronica per tutti i forfetari dal 01/01/2024

A partire dal prossimo 1.01.2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e forfetari (art. 1, cc. 54 a 89 L. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.

Si ricorda, infatti, che il Consiglio Europeo, con la decisione  n. 2021/2251, ha prorogato al 31/12/2024 l’utilizzo della fatturazione elettronica e ha esteso l’obbligo della stessa anche alle piccole imprese e in particolare ai contribuenti minimi (ex. D.L. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014).

Il riferimento interno a livello nazionale è avvenuto attraverso l’art. 18 cc. 2 e 3 che ha eliminato il riferimento contenuto nell’art. 1, c.3 D. Lgs. 127/2015 riguardante l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i minimi e i forfetari.

A partire dal prossimo 1° gennaio, dunque, anche i contribuenti minori dovranno adottare la fatturazione elettronica, a prescindere dal volume di ricavi conseguiti e compensi percepiti.

 

Vi invitiamo, pertanto, a contattare lo Studio entro il 15 novembre al fine di valutare insieme la soluzione ottimale per adempiere al nuovo obbligo.