Eliminazione procura per pratiche REA società, imprese individuali, cariche societarie

A partire dal 01/02/2023 è stata eliminata la possibilità di presentare le pratiche al Registro Imprese con la delega di firma all’intermediario, ovvero con la cd. “procura speciale Comunica”.

Tutte le pratiche dovranno essere firmate digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia (legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, titolare dell’impresa individuale…).

Per tale ragione Vi invitiamo a dotarvi quanto prima di dispositivo di firma digitale.

E’ possibile richiedere il rilascio del dispositivo di firma digitale direttamente in Camera di Commercio. Si riporta di seguito link con le relative istruzioni: https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/firma-digitale-cns-spid/firma-digitale-cns-carta-nazionale-dei-servizi

In alternativa, qualora aveste bisogno di assistenza da parte dello studio, Vi invitiamo a contattarci.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti

 

 

Al via la definizione agevolata delle cartelle

A partire da oggi e fino al 30 aprile 2023 è prevista la possibilità di presentare presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di accesso alla nuova Definizione agevolata delle cartelle.

La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
 
A fronte di tale possibilità, Vi invitiamo a contattare lo Studio al fine di esaminare la Vostra situazione debitoria e valutare insieme la possibilità di adesione alla definizione agevolata.
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
 
Cordiali saluti

Rimanenze al 31/12/2022

Come ogni anno,  al fine di provvedere alla chiusura del bilancio e alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle relative scadenze civilistiche e fiscali, si rende necessario disporre della valutazione delle rimanenze di magazzino relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti al 31/12/2022 sia presso i magazzini dell’impresa, sia presso terzi (ad es. in conto deposito, conto lavorazione, conto visione, conto installazione, ecc.) sia in viaggio (ossia quelle merci di proprietà dell’azienda che però non sono ancora entrate fisicamente nel magazzino della stessa).

Nel caso di società di servizi, invece, vanno rilevati i lavori ed i servizi in corso di realizzazione al 31/12/2022 e la relativa valorizzazione.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2022 nel quale dovranno essere indicate le giacenze con le seguenti modalità:

Materie prime, merci e semilavorati Distinta analitica raggruppata secondo categorie omogenee (per natura e valore), incluse le merci, materie prime e semilavorati viaggianti, con l’indicazione del criterio di valutazione adottato
Prodotti in corso di lavorazione Distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2021
Lavori in corso di realizzazione Distinta analitica di tutti i lavori e servizi in corso di esecuzione al 31/12/2021 con l’indicazione del criterio di valutazione adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo maturato sino alla data di chiusura dell’esercizio
Prodotti finiti Distinta analitica di tutti i prodotti finiti, inclusi i prodotti finiti viaggianti, con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti al 31/12/2021

Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, si invita la spettabile clientela a redigere l’inventario con la massima cura e precisione e di farcene pervenire copia al più presto e comunque, se possibile, entro la fine di febbraio 2023.

Si ricorda che il dettaglio valorizzato delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria. A fronte degli importi comunicati si rammenta, quindi, che è necessario disporre del dettaglio della composizione e valorizzazione del magazzino.

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione qualora abbiate dubbi in merito al criterio da utilizzare per la valutazione civilistico-fiscale più appropriata per la valorizzazione monetaria delle rimanenze fiscali di magazzino.

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi buone feste.

 

 

Nuovo adempimento società: comunicazione titolare effettivo

Nei giorni scorsi Unioncamere ha inviato via PEC una comunicazione a tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a e Soc. Coop.), ai trust e alle associazioni e fondazioni, informando che a breve dovrà essere fornita comunicazione dei Titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Si tratta di una comunicazione che Unioncamere ha inviato in adempimento a quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal D.M. 11.3.2022 n. 55 che, al fine di agevolare l’individuazione del Titolare effettivo, hanno introdotto l’obbligo in capo alle società e agli enti sopra indicati di comunicare il Titolare effettivo (e le successive variazioni) all’interno di un’apposita sezione del Registro delle imprese.

 

Chi è il titolare effettivo di una società?

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,  tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica” (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

In sostanza sono tre i criteri per individuare il Titolare effettivo, uno conseguente all’altro.

Il primo criterio, dell’assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

 

La comunicazione del Titolare effettivo deve essere trasmessa dall’amministratore o dal legale rappresentante della società o degli enti sopra elencati seguendo le istruzioni riportate al seguente link: titolareeffettivo.registroimprese.it. (non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista).

La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e presentata in modalità telematica.

Quanto al termine entro cui eseguire detto adempimento, va rilevato che il D.M. 11.3.2022 n. 55 è entrato in vigore il 9.5.2022; solo negli scorsi giorni, però, è stato predisposto dalle Camere di Commercio il relativo sistema per l’invio della comunicazione (che ad oggi risulta ancora non abilitato).

Dal momento in cui sarà attiva la funzionalità che consente l’invio della dichiarazione, i soggetti obbligati avranno un termine di 60 giorni per l’invio della comunicazione; il Titolare effettivo dovrà essere confermato ogni 12 mesi e ogni variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni.

Vi sono sanzioni in caso di omessa o falsa comunicazione: nel primo caso ai soggetti obbligati verrà applicata una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 Euro (art. 2630 c.c.); nel secondo caso agli amministratori è applicabile una sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10 a 30.000 Euro (art. 55 D. Lgs. 231/2007).

 

ATTENZIONE: Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.

Il dispositivo di firma digitale può essere richiesto:
– online su https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta?pk_cciaa=68
– prenotando dal sito della Chambre un appuntamento per il rilascio presso gli
sportelli https://www.ao.camcom.it/it/appuntamento/prenotazione-appuntamentirilascio-firma-digitale-camera-valdostana-aosta

 

Lo Studio rimane a disposizione per fornire assistenza per lo svolgimento dell’adempimento (non appena sarà attivo il portale) e per fornire assistenza in fase di acquisizione della firma digitale.

 

Si allega alla presente informativa rilasciata dalla Camera di Commercio di Aosta: Chambre_Titolare_effettivo