Inventario al 31/12/2021

Come ogni anno,  al fine di provvedere alla chiusura del bilancio e alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle relative scadenze civilistiche e fiscali, si rende necessario disporre della valutazione delle rimanenze di magazzino relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti al 31/12/2021 sia presso i magazzini dell’impresa, sia presso terzi (ad es. in conto deposito, conto lavorazione, conto visione, conto installazione, ecc.) sia in viaggio (ossia quelle merci di proprietà dell’azienda che però non sono ancora entrate fisicamente nel magazzino della stessa).

Nel caso di società di servizi, invece, vanno rilevati i lavori ed i servizi in corso di realizzazione al 31/12/2021 e la relativa valorizzazione.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2021 nel quale dovranno essere indicate le giacenze con le seguenti modalità:

Materie prime, merci e semilavorati Distinta analitica raggruppata secondo categorie omogenee (per natura e valore), incluse le merci, materie prime e semilavorati viaggianti, con l’indicazione del criterio di valutazione adottato
Prodotti in corso di lavorazione Distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2021
Lavori in corso di realizzazione Distinta analitica di tutti i lavori e servizi in corso di esecuzione al 31/12/2021 con l’indicazione del criterio di valutazione adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo maturato sino alla data di chiusura dell’esercizio
Prodotti finiti Distinta analitica di tutti i prodotti finiti, inclusi i prodotti finiti viaggianti, con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti al 31/12/2021

Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, si invita la spettabile clientela a redigere l’inventario con la massima cura e precisione e di farcene pervenire copia al più presto e comunque, se possibile, entro la fine di febbraio 2022.

Si ricorda che il dettaglio valorizzato delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria. A fronte degli importi comunicati si rammenta, quindi, che è necessario disporre del dettaglio della composizione e valorizzazione del magazzino.

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione qualora abbiate dubbi in merito al criterio da utilizzare per la valutazione civilistico-fiscale più appropriata per la valorizzazione monetaria delle rimanenze fiscali di magazzino.

 

Cordiali saluti

Nuovo limite al contante dal 01/01/2022

A partire dal 01.01.2022 il limite alle transazioni in contanti scende a € 999,99.

E’ vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

 

     Il limite vige anche nei rapporti di parentela di qualsiasi grado, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società ecc.

  Il limite opera indipendentemente dalla causa (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario oppure a titolo di donazione o liberalità)

 

Come viene calcolato il valore di 1.000 €?

  • la violazione non si configura in caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, cioè tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate;
  • la violazione non si configura nel caso in cui la pluralità dei pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
  • la violazione non si configura quando la pluralità dei pagamenti derivi da un preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale)
  • il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da persona fisica nell’ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo/professionista.

E’ possibile effettuare il pagamento rateale in contanti?

SI, il pagamento deve però essere previsto in apposito contratto oppure annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. Gli importi delle rate devono essere prestabiliti e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante.