Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione

La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

Per le società di capitali che redigono i bilanci CEE ordinari tale obbligo è assolto direttamente in apposita sezione della nota integrativa.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52  legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.146 del 21 giugno 2021 del disegno di legge “S.2271” di conversione del D.L. 52/2021 “Decreto Riaperture” è stato inserito l’art.11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1,  comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124”, il quale stabilisce che per l’anno 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, è prorogato in via definitiva al 01.01.2022.

La proroga è relativa al termine a partire dal quale si applicano le sanzioni. Ad oggi non c’è una proroga ufficiale dei tempi di pubblicazione, ma solo dei termini da cui si applicano suddette sanzioni. 

Presumiamo che, comunque, si traduca di fatto in una possibilità di pubblicare gli aiuti entro l’1/1/2022 senza incorrere in sanzioni.

 

 

                                 

Mutui prima casa giovani under 36

           

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, il DL Sostegni bis ha previsto per l’acquisto della prima casa:

  • che possano accedere ai mutui con garanzia statale i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni all’atto della stipula;
  • delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Fondo di garanzia per la prima casa

Dal 2015, presso il MEF, è istituito il fondo di garanzia per i mutui per la prima casa grazie al quale lo Stato offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui per l’acquisto, e anche per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Caratteristiche garanzia del Fondo ·         La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Soggetti con priorità di accesso al Fondo ·         giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);

·         nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

·         conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati;

 

NOVITÀ – giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Requisiti di accesso ·         L’immobile ad uso abitativo:

→      deve essere ubicato nel territorio nazionale,

→      non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

→      non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1072/1969.

·         Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000 euro.

·         Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

NOVITÀ

Per le domande presentate dal 25 giugno 2021 al 30 giugno 2022

Per i soggetti che rientrano nelle categorie con priorità di accesso al fondo, con un ISEE non superiore a 40.000 euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Quanto appena detto si riferisce ai finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%.

Imposte indirette acquisto prima casa

Come già accennato in precedenza, il DL Sostegni bis ha previsto anche delle interessanti agevolazioni in tema di imposte indirette.

Soggetti beneficiari ·         giovani che non abbiano compiuto 36 anni al momento del rogito;

·         con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Imposta di bollo, ipotecaria e catastale ·         esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione.

Il beneficio:

·         si applica quando ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro, previste dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n.131/1986. (si veda più avanti);

·         non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:

→      A1 – Abitazioni di tipo signorile;

→      A8 – Abitazioni in ville;

→      A9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

INFORMA – Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • l’immobile deve essere situato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
IVA Nel caso in cui l’atto traslativo dell’abitazione prima casa sia soggetto ad IVA, al giovane viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.

Il credito d’imposta può essere:

·         portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

·         utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

·         utilizzato in compensazione.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Imposte sostitutive ·         esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

La disposizione fa riferimento all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

L’esenzione si applica quando la sussistenza dei requisiti è dichiarata dalla parte mutuataria nell’atto del finanziamento o allegata a tale atto.

NOTA BENE – Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

 

 

Informativa Fiscal Focus

 

                                   

Credito d’imposta locazioni

                                                  

Nel decreto Sostegni bis è prevista l’estensione del tax credit locazione fino 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Inoltre, il tax credit spetta, con riferimento ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2020, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Strutture alberghiere e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

Il tax credit locazioni per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator è prorogato fino al 31 luglio 2021.

Soggetti beneficiari Strutture alberghiere e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
Requisiti diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Importo credito ·         60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

·         50% dell’ammontare mensile del canone in caso di fitto d’azienda.

 

NOTA BENE – Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, ovvero al 31 gennaio 2020.

 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

Soggetti beneficiari
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019;
  • enti non commerciali;
  • enti del terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;

con riferimento ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Requisiti esercenti attività economica l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Importo credito
  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% dell’ammontare mensile del canone in caso di fitto d’azienda.

NOTA BENE – Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti.

 

Informativa Fiscal Focus