Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione

La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

Per le società di capitali che redigono i bilanci CEE ordinari tale obbligo è assolto direttamente in apposita sezione della nota integrativa.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52  legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.146 del 21 giugno 2021 del disegno di legge “S.2271” di conversione del D.L. 52/2021 “Decreto Riaperture” è stato inserito l’art.11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1,  comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124”, il quale stabilisce che per l’anno 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, è prorogato in via definitiva al 01.01.2022.

La proroga è relativa al termine a partire dal quale si applicano le sanzioni. Ad oggi non c’è una proroga ufficiale dei tempi di pubblicazione, ma solo dei termini da cui si applicano suddette sanzioni. 

Presumiamo che, comunque, si traduca di fatto in una possibilità di pubblicare gli aiuti entro l’1/1/2022 senza incorrere in sanzioni.