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Eliminazione procura per pratiche REA società, imprese individuali, cariche societarie

A partire dal 01/02/2023 è stata eliminata la possibilità di presentare le pratiche al Registro Imprese con la delega di firma all’intermediario, ovvero con la cd. “procura speciale Comunica”.

Tutte le pratiche dovranno essere firmate digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia (legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, titolare dell’impresa individuale…).

Per tale ragione Vi invitiamo a dotarvi quanto prima di dispositivo di firma digitale.

E’ possibile richiedere il rilascio del dispositivo di firma digitale direttamente in Camera di Commercio. Si riporta di seguito link con le relative istruzioni: https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/firma-digitale-cns-spid/firma-digitale-cns-carta-nazionale-dei-servizi

In alternativa, qualora aveste bisogno di assistenza da parte dello studio, Vi invitiamo a contattarci.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti

 

 

Sanzioni mancata accettazione pagamenti POS

Il DL PNRR2 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

Si riporta di seguito informativa completa: https://www.studiosicilianoadele.it/wp-content/uploads/2022/06/Sanzioni_mancata_accettazione_pagamenti_POS.pdf

Rottamazione ter e saldo e stralcio. Riapertura termini

Durante l’iter di conversione in legge del Dl Sostegni ter n.4/2022 è stato approvato un emendamento che prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e del 2021 entro il termine del 14 dicembre 2021, comprensivo dei 5 giorni di tolleranza.

Le nuove scadenze

In particolare, il versamento sarà considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro:

30 aprile 2022 che si sposta al 2 maggio   relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
31 luglio 2022 che si sposta al 1° agosto   relativamente alle rate in scadenza nel 2021;
30 novembre 2022   relativamente alle rate in scadenza nel 2022.

 

NOTA BENE – Per il pagamento entro questi nuovi termini sono ammessi i 5 giorni di tolleranza.

 

Allo stesso tempo, per evitare l’inefficacia delle medesime definizioni agevolate, sono estinte le procedure esecutive eventualmente già avviate per effetto dell’inutile decorso del termine fissato al 14 dicembre scorso.

 

ATTENZIONE! – Tuttavia, le somme eventualmente versate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame resteranno definitivamente acquisite, e non saranno pertanto rimborsabili.

 

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

In sede di conversione del decreto Fiscale, con una serie di emendamenti, sono state introdotte molteplici misure volte a rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra queste – al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale – è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Lavoro autonomo occasionale

Il contratto di lavoro autonomo occasionale è una tipologia contrattuale che viene ricondotta nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e seguenti del codice civile.

In particolare, è lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale.
prestazione di lavoro prevalentemente personale;
assenza di vincolo di subordinazione;
corresponsione di un corrispettivo.

La norma fornisce la definizione di contratto d’opera delineandone quindi i caratteri essenziali quali:

  • prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • assenza di vincolo di subordinazione;
  • corresponsione di un corrispettivo.

Quando il committente corrisponde a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, deve operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

 

NOTA BENE – La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso corrisposto, al lordo della eventuale ritenuta previdenziale a carico del prestatore.

Se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) supera l’ammontare complessivo di €. 5.000, il prestatore ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare l’importo eccedente al contributo previdenziale.

Le novità del decreto fiscale

In sede di conversione del cd. Decreto Fiscale è stata inserita una nuova disposizione in forza della quale, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

OSSERVA – Il nuovo adempimento ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “chiamate” per il contratto di lavoro intermittente.

 

In attesa che vengano aggiornate le procedure e gli applicativi da parte del Ministero, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (ad esempio: [email protected] oppure [email protected], etc.)

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

 

ATTENZIONE! – il nuovo obbligo non si estende anche alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav).

 

È stato inoltre previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

 

Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  •  le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
  •  i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi”.

 

ATTENZIONE! – L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, 21 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

 

Per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

OSSERVA – Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

 

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

NOTA BENE – In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.