Corrispettivi telematici: tre scadenze da rispettare

Nuovi cambiamenti in vista in ambito di corrispettivi elettronici. Vengono modificate nuovamente le scadenze che vedevano il 31/12/2020 come spartiacque tra vecchio e nuovo.

A seguito delle ultime modifiche introdotte tramite il provvedimento Prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020 e il decreto Milleproroghe, cambia ulteriormente il calendario relativo agli adeguamenti dei corrispettivi elettronici. Sono tre le principali scadenze:

           Procedura transitoria: stop al 31/12/2020:

A partire dal 1° gennaio 2021 non sarà più possibile continuare a certificare i corrispettivi utilizzando i vecchi misuratori fiscali o le ricevute fiscali, effettuando la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite l’apposita procedura presente in Fatture e Corrispettivi.

La scadenza ultima del 31 dicembre 2020 non è stata ulteriormente prorogata. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021 tutti i soggetti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici dovranno dotarsi di un Registratore Telematico oppure utilizzare l’applicazione Documento Commerciale On Line disponibile su piattaforma Fatture e Corrispettivi.

            Adeguamento dei Registratori Telematici al nuovo tracciato XML versione 7.0

I contribuenti già dotati di Registratore Telematico avrebbero dovuto adeguare, entro il 31 dicembre 2020, l’apparecchio in uso alle nuove specifiche di trasmissione (tracciato XML versione 7.0).

La scadenza del 31 dicembre 2020 è stata recentemente ulteriormente prorogata di tre mesi, in forza del provvedimento Prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020, che fissa al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

             Adeguamento dei Registratori Telematici alla lotteria degli scontrini

Entro il 31 dicembre 2020, infine, gli esercenti avrebbero dovuto adeguarsi anche alle nuove esigenze connesse alla lotteria degli scontrini. Con riferimento a tale nuovo adempimento, l’Agenzia delle Entrate non dispone un ulteriore rinvio, tuttavia gli esercenti avranno più tempo per adeguarsi.

La novità emerge dal decreto Milleproroghe, che prevede che il provvedimento che disciplina le modalità tecniche di estrazione, i premi e l’avvio stesso della lotteria potrà essere adottato entro il 1° febbraio 2021, mentre le segnalazioni dei consumatori tramite il portale della lotteria, a carico degli esercenti che rifiutino di acquisire il codice lotteria – segnalazioni che sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione – non saranno effettuabili fino al 1° marzo 2021.

Inventario e valutazione delle rimanenze al 31/12/2020

Come ogni anno, con l’avvicinarsi delle fine dell’esercizio sociale e al fine di provvedere alla chiusura del bilancio e alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle relative scadenze civilistiche e fiscali, si rende necessario disporre della valutazione delle rimanenze di magazzino relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti al 31/12/2020 sia presso i magazzini dell’impresa, sia presso terzi (ad es. in conto deposito, conto lavorazione, conto visione, conto installazione, ecc.) sia in viaggio (ossia quelle merci di proprietà dell’azienda che però non sono ancora entrate fisicamente nel magazzino della stessa).

Nel caso di società di servizi, invece, vanno rilevati i lavori ed i servizi in corso di realizzazione al 31/12/2020 e la relativa valorizzazione.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2020 nel quale dovranno essere indicate le giacenze con le seguenti modalità:

Materie prime, merci e semilavorati Distinta analitica raggruppata secondo categorie omogenee (per natura e valore), incluse le merci, materie prime e semilavorati viaggianti, con l’indicazione del criterio di valutazione adottato
Prodotti in corso di lavorazione Distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2020
Lavori in corso di realizzazione Distinta analitica di tutti i lavori e servizi in corso di esecuzione al 31/12/2020 con l’indicazione del criterio di valutazione adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo maturato sino alla data di chiusura dell’esercizio
Prodotti finiti Distinta analitica di tutti i prodotti finiti, inclusi i prodotti finiti viaggianti, con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti al 31/12/2020

Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, si invita la spettabile clientela a redigere l’inventario con la massima cura e precisione e di farcene pervenire copia al più presto e comunque, se possibile, entro la fine di febbraio 2021.

Si ricorda che il dettaglio valorizzato delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria. A fronte degli importi comunicati si rammenta, quindi, che è necessario disporre del dettaglio della composizione e valorizzazione del magazzino.

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione qualora abbiate dubbi in merito al criterio da utilizzare per la valutazione civilistico-fiscale più appropriata per la valorizzazione monetaria delle rimanenze fiscali di magazzino.

Per rendere più agevole tale adempimento, si allega apposito prospetto che potrà essere utilizzato (direttamente o come facsimile da riprodurre).

Cordiali saluti

Novità fattura elettronica dal 1° gennaio 2021

In data 23 novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Con il provvedimento n. 166579 del 20.04.2020 sono state aggiornate le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvato con il provvedimento n. 99922 del 28.02.2020, utilizzabili per generare i files xml della fattura elettronica e della comunicazione dei dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia.

Le nuove specifiche tecniche convivono con la versione precedente (versione 1.5) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 la versione 1.6 entrerà in vigore obbligatoriamente per tutti gli operatori soggetti passivi Iva.

In virtù delle nuove specifiche tecniche, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

  1. codice tipo documento (codice TD)
  2. codice natura IVA dell’operazione (codice N)

L’obiettivo è quello di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento nel modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  1. CODICE TIPO-DOCUMENTO

Con riferimento ai codici tipo-documento, che dagli attuali 7 passeranno a 18, la recente Guida dell’Agenzia delle entrate, oltre a fornire informazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento, fornisce una tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

2. CODICE NATURA

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, che passano da 7 a 21, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce indicazioni utili in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggetto), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Codice Descrizione
N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

Novità ritenute

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto.

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.

Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche,

al seguente elenco:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche;
  • RT03 Contributo INPS, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
  • RT04 Contributo ENASARCO, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un agente di commercio;
  • RT05 Contributo ENPAM, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
  • RT06 Altro contributo previdenziale, che dovrà essere utilizzato negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico

Calcolo automatico dell’imposta di bollo

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Il calcolo dell’imposta di bollo sarà svolto automaticamente dallo SdI: qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo sarà sufficiente indicare “SI” nel campo “Bollo virtuale” mentre il campo “Imposta di bollo” sarà opzionale poiché sarà conteggiato comunque l’importo di 2 Euro.

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

DECRETO LEGGE “NATALE”

E' di poco fa la conferenza stampa con cui il Premier Conte annuncia le nuove regole che verranno applicate dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021: Italia zona rossa per 10 giorni!

In attesa della pubblicazione del Decreto Legge, riportiamo le principali restrizioni anticipate nel corso della conferenza stampa:

ITALIA ZONA ROSSA nelle giornate del 24-25-26-27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021

ITALIA ZONA ARANCIONE nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

Cosa si potrà fare nelle giornate in cui varranno le regole della “zona rossa”?

  1. ATTIVITA’ SOSPESE:

a) attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie). Resta, però, consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario e la ristorazione d’asporto fino alle 22.00

b) servizi alla persona (estetisti, centri estetici, toelettature per animali). Restano, invece, aperti: barbieri, parrucchieri, lavanderie, attività di pompe funebri

c) attività di commercio al dettaglio ad eccezione di: alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, sigarette elettroniche, computer e informatica, ferramenta e vernici, articoli igienico-sanitari, macchine e attrezzature per l’agricoltura, articoli per l’illuminazione, libri, cartoleria e forniture per ufficio, abbigliamento e calzature per bambini, biancheria personale, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, autoveicoli motocicli e relativi accessori, giochi, articoli medicali ortopedici, cosmetici, articoli per animali domestici, materiale per ottica e fotografia, saponi detersivi e prodotti affini, articoli funerari e cimiteriali

d) mercati ambulanti ad eccezione di quelli alimentari

2. SPOSTAMENTI:

Sarà consentito spostarsi per andare a fare visita a casa di amici e parenti, rispettando le seguenti regole:

a) lo spostamento è consentito una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00

b) lo spostamento deve avvenire al massimo in due persone, oltre ai figli minori di 14 anni oppure conviventi non autosufficienti

c) è consentito spostarsi verso una sola abitazione all’interno della medesima regione: non è possibile fare il “giro” dei parenti ma si potrà andare verso una sola abitazione

 

Cosa si potrà fare nelle giornate in cui l’Italia è classificata “zona arancione”?

  1. ATTIVITA’:

a) sono SOSPESE attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie). Resta, però, consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario e la ristorazione d’asporto fino alle 22.00

b) sono APERTI gli esercizi commerciali fino alle 21.00 e le attività di servizi alla persona

      2. SPOSTAMENTI:

a) è consentito spostarsi solamente all’interno del proprio comune

b) è possibile spostarsi da un comune con meno di 5.000 abitanti verso un altro comune purché questo non disti pi

di 30 km e purché non si tratti di capoluogo di provincia

 

RISTORI: SONO PREVISTI RISTORI IMMEDIATI E AUTOMATICI PER LE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE NELLA MISURA DEL 100% DEL CONTRIBUTO A FONDO PERSO RICEVUTO IN BASE AL DECRETO RILANCIO

 

Non ci resta che rimanere in attesa del testo pubblicato e di un’eventuale ordinanza regionale che adatti il decreto alla nostra realtà…