Zona rossa VDA: cosa si può fare?

A partire da oggi anche la Valle d'Aosta è entrata in zona rossa. Facciamo il punto sulle principale regole da rispettare alla luce dell'ultima Ordinanza Regionale n. 135 del 27 marzo 2021.

SPOSTAMENTI

Sono vietati tutti gli spostamenti sul territorio regionale (anche all’interno del Comune), salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Sono CONSENTITI:

  • gli spostamenti nei Comuni vicini per usufruire di attività e di servizi non sospesi;
  • gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati agli allenamenti e attività di addestramento;
  • lo svolgimento (anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio, abitazione) delle attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni (orti, campi, prati, vigne e frutteti), la conduzione di piccoli allevamenti il taglio della legna. E’ necessario auto dichiarare il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.

Pasqua?  Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, nel limite di 2 persone (oltre a minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti) lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella Regione, una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00.

ESERCIZI COMMERCIALI

ATTIVITA’ APERTE:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
    bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non
    specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
    telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
    ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi
    da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
    esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse
    ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi
    specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
    specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
    specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi
    specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affin
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne;
    fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti;
    biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per
    corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Servizi di cura per gli animali da compagnia previo appuntamento
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

CHIUSE:

  • attività di servizi alla persona (ad eccezione delle lavanderie)
  • i mercati, salvo le attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

 

RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…).

E’ consentito:

  • l’asporto fino alle 22.00 per i ristoranti e fino alle 18.00 per i bar e gli altri esercizi simili senza cucina;
  • la consegna a domicilio senza limiti di orario;
  • la ristorazione all’interno delle strutture ricettive per i clienti alloggiati;
  • fino alle 22.00 e su apposita base contrattuale, l’attività di ristorazione in alberghi, oltre strutture ricettive o ristoranti per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti.
  • le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, anche in favore di imprese titolari di appalti di lavori in cantieri situati nel territorio regionale;
  • tra le 8.00 e le 16.00 e su apposita base contrattuale, le attività dei servizi di ristorazione situate nei comprensori di sci alpino o in prossimità delle piste di sci nordico esclusivamente in favore di atleti, allenatori e organizzatori di competizioni ed eventi sportivi.

ATTIVITA’ SPORTIVA

PALESTRE?  é sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, delle attività riabilitative o terapeutiche e dello svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità).

ATTIVITA’ MOTORIA: è consentita all’intero del proprio Comune (nel rispetto della distanza interpersonale di un metro da persone diverse dai congiunti e con obbligo di indossare la mascherina).

ATTIVITA’ SPORTIVA: è consentito svolgere attività sportiva, all’interno del proprio Comune, al di fuori delle vie principali dei principali centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati (nel rispetto della distanza interpersonale di 2 metri da persone diverse dai congiunti).

E’ sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Ordinanza regionale n. 134 DEL 26/03/2021

Firmata l'ordinanza regionale che detta maggiori restrizioni sul territorio regionale nelle giornate del 27 e 28 marzo.

Il Presidente della Regione ha firmato oggi l’ordinanza n. 134 con la quale vengono previste misure maggiormente restrittive per le giornate di sabato 27 e domenica 28 marzo.

Cosa prevede?

VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI DIVERSI

E’ vietato ogni spostamento all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute.

Tra le situazioni di necessità è compresa la necessità di spostarsi nei Comuni vicini a quelli di residenza, domicilio o abitazione per usufruire dei servizi attualmente non sospesi (es. servizi di cura alla persona).

Per gli spostamenti è necessario utilizzare il modello di autocertificazione.

 

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

L’attività motoria è consentita esclusivamente nel proprio comune e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (salvo che si tratti di congiunti, accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti) e con obbligo di usare la mascherina.

L’attività sportiva è consentita esclusivamente nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale o con congiunti, o rispettando la distanza interpersonale minima di due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti o in presenza di istruttori abilitati e in ogni caso al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati evitando ogni assembramento.

 

ORTI E FRUTTETI

L’attività di gestione di orti, frutteti, prati, vigne, campi e la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna “sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo” per l’autoconsumo di generi alimentari. In questi casi bisogna inoltre dichiarare “il percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso”.

 

SECONDE CASE

E’ confermato il divieto di spostarsi nelle seconde case della Valle d’Aosta per i soggetti non residenti sul territorio regionale.

 

GUIDE ALPINE, OPERATORI SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO E CORPO VALDOSTANO VIGILI DEL FUOCO

Gli spostamenti finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale.

Faq ATS Milano sul covid-19

A distanza di ormai più di un anno dall'inizio delle pandemia sono ancora tanti i dubbi in merito a come ci si debba comportare sul luogo di lavoro.

La gestione in azienda del controllo dei contagi, causati da Covid-19, insinua vari dubbi tra i medici competenti. I medici competenti hanno, soprattutto rispetto alla situazione emergenziale attuale, un rilievo decisivo nei luoghi di lavoro per quello che riguarda la salvaguardia della salute dei lavoratori. Non a caso, anche dopo l’avvenuta dichiarazione di emergenza sanitaria, la sorveglianza sanitaria in azienda non è stata interrotta, ma bensì ha assunto una nuova importanza strategica volta al contenimento dei contagi fra i lavoratori e alla prevenzione degli stessi. Le FAQ di ATS Milano aiutano a chiarire i dubbi riportati dai medici competenti in relazione all’argomento Covid-19.

D.L. sostegni: stralcio dei ruoli

Con l'entrata in vigore del D.L. 41/2021 (D.L. Sostegni) in data 23 marzo 2021, diventa pienamente operativa la disposizione che prevede lo stralcio dei ruoli previsto dall'articolo 4 del decreto stesso.

Il decreto prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (23/03/2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

BENEFICIARI?

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

QUALI CARICHI SONO OGGETTO DI STRALCIO?

Formeranno oggetto dello stralcio automatico i ruoli che recano congiuntamente le seguenti due caratteristiche:

  1. sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. risultano di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 23/03/2021) pari a 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
  1. L’importo da prendere in considerazione non è quello originariamente iscritto a ruolo ma quello residuo alla data del 23/03/2021. Se, ad esempio, il carico iscritto a ruolo inizialmente era pari a 10.000 euro, lo stesso rientrerà nello stralcio previsto dall’art. 4 del DL Sostegni, se per effetto di pagamenti parziali intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l’importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.
  2. L’importo di 5.000 euro deve essere computato includendo: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Non si considerano le somme dovute all’agente della riscossione per gli aggi o gli interessi,
  3. L’annullamento avverrà per singola partita e non considerando la cartella nel suo complesso. Ciò significa che se una cartella esattoriale è formata da diverse partite, lo stralcio sarà possibile relativamente alle singole partite di importo residuo non superiore a 5.000 euro (calcolato in base a quanto previsto al punto 2).

Possono rientrare nello stralcio anche i ruoli oggetto di definizione agevolata (rottamazione e saldo e stralcio)?

SI, purché vengano rispettati i due requisiti richiesti.

QUALI CARICHI SONO ESCLUSI?

  • I debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

E’ NECESSARIO PRESENTARE UNA DOMANDA?

NO! Lo stralcio avverrà automaticamente, non sono previsti adempimenti a carico del contribuente.