Super Green Pass. Misure operative

L’andamento della curva epidemiologica e la necessità di preservare il periodo natalizio da nuove eventuali chiusure ha portato il Consiglio dei Ministri a definire, nella giornata del 24 novembre 2021, nuove misure atte a contenere il contagio.

Di fatto si sdoppia il certificato verde, dividendolo fra pass base (rilasciato previo risultato negativo di test o tampone) e pass rinforzato (rilasciato ai soggetti vaccinati e guariti) e si introducono nuove restrizioni per i non vaccinati dal 6 dicembre. Il provvedimento resterà in vigore fino al 15 gennaio 2022, con possibilità di proroga. Le misure riguarderanno tutte le zone, anche quella bianca: sarà necessario il tampone base per salire su bus e treni regionali, mentre per accedere a bar e ristoranti al chiuso sarà necessario esibire il Green pass rinforzato (rilasciato a soggetti vaccinati e guariti).

Le novità collegate al nuovo super green pass

Quando entrano in vigore le nuove disposizioni Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Le misure potranno essere poi prorogate.

Le regole a seconda dei colori delle zone Il super Green pass (rilasciato a soggetti vaccinati e guariti) entra in vigore già in zona bianca a partire dal 6 dicembre 2021: il 15 gennaio 2022 si deciderà se prorogare le misure anche in zona bianca o farle valere, ad esempio, solo per zona gialla e arancione.

 

In base alle nuove disposizioni solo i vaccinati e i guariti potranno accedere alle attività di svago e ricreazione quali cinema, teatri, bar e ristoranti al chiuso, eventi sportivi (quindi anche stadi e palazzetti) e cerimonie pubbliche. “Abbiamo ricominciato a essere normali. Non vogliamo rischi a questa normalità”, le parole del Premier.

OSSERVA – Il green pass base (rilasciato a fronte di esito negativo di test o tampone), invece, sarà obbligatorio dal 6/12 anche per alberghi e spogliatoi per l’attività sportiva, palestre comprese.

Sarà invece sempre garantito l’accesso ai servizi essenziali, non sarà quindi necessario esibire né il Green pass, né il Super Green pass, per accedere a supermercati, farmacie e uffici pubblici. Stesso discorso per i negozi e i parrucchieri. Obbligatorio, come lo è ora, l’utilizzo della mascherina.

Rimangono inoltre valide le attuali disposizioni per accedere ai luoghi di lavoro e per i viaggi di lunga percorrenza.

In generale, non scatteranno più le restrizioni nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi alle attività saranno limitati ai soli possessori del super Green pass. Le restrizioni aggiuntive tra fascia arancione e gialla varranno quindi solo per chi non può esibire il certificato “rafforzato”.

Pertanto nessuna chiusura per discoteche, palestre e ristoranti.

Il salvagente viene lanciato così anche agli impianti sciistici, con la stagione alle porte dopo praticamente due anni di stop.

 

NOTA BENE – Non cambiano le regole in zona rossa, quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati.

 

La durata del super green pass   Come anticipato, la validità del Super green pass scende da 12 a 9 mesi. I controlli sul certificato verde saranno rafforzati: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i prefetti sentiranno il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adotteranno il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia e fornendo relazioni periodiche.
Obbligo vaccinale: nuove categorie di lavoratori interessati   Ulteriore novità, come si diceva, riguarda l’estensione dell’obbligo vaccinale a insegnanti e forze dell’ordine. In particolare, l’obbligo scatterà dal 15 dicembre per “personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico”. A partire dalla stessa data è previsto l’obbligo di terza dose per personale sanitario e delle Rsa.

NOTA BENE – Nessun Green pass o obbligo di vaccino per i bambini.

Mascherine: dove, come, quando   Non arriva alcuna stretta sull’uso di mascherine: l’obbligo di tenerle al chiuso resta, mentre si dovrebbe restare liberi di non indossarle all’aperto. L’obbligo di mascherina all’aperto scatterà dalla zona gialla e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti. Restano infine invariate le tipologie e la durata dei tamponi.
Nuove regole per i trasporti a breve percorrenza   Confermata dal 6 dicembre anche l’estensione del Green pass base a trasporti ferroviario regionale e il trasporto pubblico locale. Quindi anche su autobus e metropolitane.  In conferenza stampa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato anche di certificato necessario anche per il “trasporto ferroviario interregionale”
In sintesi: dove sarà sufficiente il test/tampone?   Sintetizzando: il tampone negativo sarà condizione sufficiente per avere il Green pass ‘base’ e accedere quindi al posto di lavoro, al trasporto locale, oltre che a treni ed aerei. Ma anche per dormire negli alberghi (per accedere a ristoranti e Spa al loro interno servirà invece il Super Green pass) e per accedere agli spogliatoi delle attività sportive (anche all’aperto).

 

Infostudio Fiscal Focus

BONUS/CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO AI TITOLARI DI PARTITA IVA CON FATTURATO INFERIORE A 10.000 EURO DI CUI ALL’ARTICOLO 9BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021 N. 1

La Giunta regionale ha approvato in data di ieri le misure applicative per l’estensione del bonus/contributo una tantum a fondo perduto ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a 10.000 euro di cui all’art. 9bis della l.r. 15/2021.

l bonus/contributo introdotto della l.r. 27/2021, è un contributo una tantum a fondo perduto, a favore dei soggetti titolari di Partita IVA:

  • aventi sede legale o operativa, per le imprese, o che siano residenti o che abbiano la sede effettiva di svolgimento dell’attività, per i liberi professionisti o i lavoratori autonomi, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, in Valle d’Aosta alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
  • attivi alla data del 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda;
  • con un fatturato nel 2019, o, se attivi nel 2020, con un fatturato, nel 2020, ragguagliato ad anno, inferiore a euro 10.000, ma almeno pari o superiore a euro 5.000;
  • che abbiano registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020. Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019, il contributo è concesso a prescindere dalla riduzione del fatturato.

Il contributo in misura fissa pari a 1.500 euro è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e a prescindere dall’ammontare del fatturato, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente.

Le domande potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte  fino al 22 novembre 2021.

 

Normativa completa al seguente link:  https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure-covid19-per-operatori-economici-2

 

Lo Studio sta attualmente verificando chi può rientrare in tale nuova misura. 

Vi avviseremo quanto prima. 

 

 

Bonus edilizi tra conferme e novità

Nel disegno di legge di Bilancio 2022 diversi sono i bonus edilizi prorogati per l’anno 2022, con alcune modifiche. Analizziamoli nel dettaglio.

Superbonus

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

In particolare, l’agevolazione spetta:

nella misura del 110%   per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
nella misura del 70%   per le spese sostenute nel 2024;
nella misura del 65%   per le spese sostenute nel 2025.

 

Invece, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la CILA, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Sarà possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente per gli interventi del Superbonus: niente proroga dell’opzione, quindi, per i tradizionali bonus edilizi.

Ecobonus – Bonus mobili

Prorogati fino a tutto il 2024 anche ecobonus e detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, e bonus mobili.

Tuttavia, il limite massimo di detrazione per il bonus mobili dal 2022 fino al 2024 sarà calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, anziché 16.000 euro. Risultano modificate anche le etichette energetiche degli elettrodomestici:

  • di classe non inferiore alla classe A per i forni;
  • E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • F per i frigoriferi e i congelatori.

Bonus verde e bonus facciate

Prorogati fino al 2024 anche bonus verde e bonus facciate, per quest’ultimo, però, la detrazione passerà dal 90 al 60% delle spese sostenute.

 

Infostudio di Fiscal Focus