Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

In sede di conversione del decreto Fiscale, con una serie di emendamenti, sono state introdotte molteplici misure volte a rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra queste – al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale – è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Lavoro autonomo occasionale

Il contratto di lavoro autonomo occasionale è una tipologia contrattuale che viene ricondotta nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e seguenti del codice civile.

In particolare, è lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale.
prestazione di lavoro prevalentemente personale;
assenza di vincolo di subordinazione;
corresponsione di un corrispettivo.

La norma fornisce la definizione di contratto d’opera delineandone quindi i caratteri essenziali quali:

  • prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • assenza di vincolo di subordinazione;
  • corresponsione di un corrispettivo.

Quando il committente corrisponde a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, deve operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

 

NOTA BENE – La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso corrisposto, al lordo della eventuale ritenuta previdenziale a carico del prestatore.

Se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) supera l’ammontare complessivo di €. 5.000, il prestatore ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare l’importo eccedente al contributo previdenziale.

Le novità del decreto fiscale

In sede di conversione del cd. Decreto Fiscale è stata inserita una nuova disposizione in forza della quale, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

OSSERVA – Il nuovo adempimento ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “chiamate” per il contratto di lavoro intermittente.

 

In attesa che vengano aggiornate le procedure e gli applicativi da parte del Ministero, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (ad esempio: [email protected] oppure [email protected], etc.)

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

 

ATTENZIONE! – il nuovo obbligo non si estende anche alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav).

 

È stato inoltre previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

 

Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  •  le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
  •  i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi”.

 

ATTENZIONE! – L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, 21 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

 

Per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

OSSERVA – Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

 

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

NOTA BENE – In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

Bollo certificati digitali, agevolazioni prima casa, IVA gas metano

 

Esenzione bollo certificati digitali

La legge di bilancio ha esteso per tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

INFORMA – Si tratta,  in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno.

 

Certificati richiedibili dai cittadini residenti in Italia
·       di nascita,

·       di matrimonio,

·       di cittadinanza,

·       di esistenza in vita,

·       di residenza,

·       di stato civile,

·       di stato di famiglia,

·       di stato civile e di stato di famiglia insieme,

·       di residenza in convivenza,

·       di stato di famiglia con rapporti di parentela,

·       di stato libero,

·       di unione civile,

·       di contratto di convivenza.

L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).

 

Certificati richiedibili dai cittadini residenti all’estero

(iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE)

·       di nascita,

·       di matrimonio,

·       di cittadinanza,

·       di residenza AIRE

·       di stato di famiglia AIRE,

·       di unione civile,

·       di contratto di convivenza.

 

Agevolazione “prima casa under 36”

Per favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, la legge di bilancio 2022 ha prorogato il termine ultimo per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo fino al 31 dicembre 2022.

 

NOTA BENE Per l’applicazione del beneficio in esame devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR (DPR n. 131/1986).

 

L’agevolazione
Soggetti beneficiari ·       giovani che non abbiano compiuto 36 anni al momento del rogito;

·       con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Immobili ammessi al beneficio ·       A/2 (abitazioni di tipo civile);

·       A/3 (abitazioni di tipo economico);

·       A/4 (abitazioni di tipo popolare);

·       A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);

·       A/6 (abitazione di tipo rurale);

·       A/7 (abitazioni in villini);

·       A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Pertinenze L’agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

ATTENZIONE! – L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato.

In tale ultimo caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Condizioni L’acquirente:

·       deve avere o stabilire la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto

·       nell’atto di acquisto deve dichiarare di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare

·       nell’atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, deve alienare l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

RICORDA – La decorrenza dei termini è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Benefici  

Se l’atto è soggetto ad imposta di registro è esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
Se l’acquisto è soggetto ad IVA è Riconoscimento credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%

NOTA BENE – L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA.

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

Credito d’imposta Il credito d’imposta può essere:

·       portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

·       utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

·       utilizzato in compensazione.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.62/2021 ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

IVA 5% gas metano

Inoltre, la legge di bilancio ha previsto la riduzione dell’Iva al 5% per il gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

 

 

 

Le novità del Decreto Sostegni-ter

Il Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Di seguito un riepilogo delle misure approvate.

Le nuove misure

Attività chiuse Rifinanziato con 20 milioni di euro per il 2022 il Fondo per il sostegno delle attività che alla data del 27 gennaio 2022 risultano ancora chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dal Governo.
Sospensione versamenti
Soggetti beneficiari esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022
Per quali versamenti ·       ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022

·       IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Ripresa versamenti In un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Commercio al dettaglio Viene istituito un Fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto.

Soggetti beneficiari Imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 47.19,
  • 47.30,
  • 47.43,

tutte le attività dei gruppi:

  • 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99.
Requisiti
  • ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro
  • aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Richiesta contributo Istanza in via telematica, al MISE, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive.

INFORMA – Con provvedimento MISE saranno definite le modalità e i termini di invio dell’istanza.

Importo contributo È determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019:

60% non superiori a 400.000euro
50% Compresi tra 400.000 e 1 milione di euro
40% Compresi tra 1 e 2 milioni di euro
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici  

Incrementato di 20 milioni di euro il Fondo per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA Stanziati 40 milioni di euro

Soggetti beneficiari imprese che svolgono come attività prevalente una tra quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

  • 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 56.10 – ristorazione con somministrazione
  • 56.21 – catering per eventi, banqueting
  • 56.30 – bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 93.11.2 – gestione di piscine
requisiti aver subito una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

NOTA BENE – Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Credito rimanenze magazzino Viene riconosciuto, relativamente alle rimanenze di magazzino registrate per il 2021, anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svol­gono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati:

  • di prodotti tessili (co­dice ATECO 47.51),
  • di articoli di abbiglia­mento (codice ATECO 47.71),
  • di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72).
Imprese turistiche

canoni locazione immobile

Per quali mesi gennaio, febbraio e marzo 2022
Requisiti diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Servizi termali I buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022 sono utilizzabili entro il 31 marzo 2022.
Settore cultura rifinanziamento e incremento per l’anno 2022 dei fondi di emergenza de­stinati a ristorare le categorie più colpite dai danni economici causati dall’emergenza sa­nitaria, al fine di assicurare un adeguato so­stegno al settore della cultura.
Sport
Credito investimenti pubblicitari sportivi applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31 marzo 2022
Contributo a fondo perduto in favore delle società sportive pro­fessionistiche e società ed associazioni spor­tive dilettantistiche o a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi
Piano transizione 4.0 maggiorato il beneficio fiscale per l’acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati.

ž  limitatamente agli investi­menti individuati con decreto MISE, il limite massimo dei costi complessivamente ammissibili è elevato da 20 a 50 mi­lioni di euro.

Energia elettrica annullati, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Imprese energivore ž  riconoscimento contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta

Soggetti beneficiari imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto MISE 21 dicembre 2017
requisiti i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Utilizzo del credito ž  esclusivamente in compensazione

 

impianti a fonti rinnovabili ž  dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022,

sul­ l’energia elettrica immessa in rete da im­pianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non di­ pendenti dai prezzi di mercato, nonché sul­ l’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo del­ l’energia.

contrasto frodi agevolazioni fiscali ž  limitazioni alle cessioni

I cessionari dei crediti non possono a loro volta cederli: è consentita una sola cessione.

Crediti oggetto di cessione prima del 7 febbraio 2022 per tali crediti è consentita la facoltà di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari fi­nanziari.

 

Infostudio Fiscal Focus