Cartelle sospese per Covid: ripresa versamenti entro il 30 settembre

Salvo sorprese dell’ultima ora, entro il 30 settembre dovranno essere effettuati i versamenti rimasti sospesi per Covid-19.

In particolare, si tratta dei pagamenti di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento
  • accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti territoriali

in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

I versamenti in sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate entro il 30 settembre 2021:

  • per gli atti scaduti prima del 8 marzo 2020: bisogna procedere al pagamento delle somme dovute o ottenere un provvedimento di rateizzazione entro il 30 settembre 2021;
  • per gli atti in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il versamento va fatto entro il 30 settembre 2021;
  • per le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Considerato che le rate sospese sono 18 – periodo da marzo 2020 ad agosto 2021 – se non si provvede a pagare il dovuto entro settembre il debitore è tecnicamente decaduto dal piano di rientro. Le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, confermano che il contribuente potrebbe pagare non l’intero importo delle quote maturate ma un ammontare di rate tale da rimanere al di sotto della soglia di decadenza di legge.

Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha stabilito che la decadenza della rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, deve essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.

 

ESEMPIO: supponendo che non sia stata pagata alcuna delle 18 rate sospese, mentre le rate precedenti siano state tutte saldate, ciò significa che il debitore dovrà pagare almeno 9 rate entro il 30 settembre 2021 al fine di evitare la decadenza della rateizzazione.

 

Infine, il decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) ha previsto che entro il 31 dicembre 2021, con riferimento ai piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19, può essere presentata una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. 

 

 

Green pass obbligatorio: le disposizioni del nuovo decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza.

Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni».

Pertanto ora il green pass diventa obbligatorio per i lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti dovranno avere il passaporto vaccinale.

Per i trasgressori, sia lavoratori che datori di lavoro, sono previste sanzioni.

 

Green pass: quando viene rilasciato?

Ricordiamo brevemente quando viene rilasciato il Green Pass:

essere negativi al test molecolare (validità certificazione 72 ore) o antigenico rapido (validità certificazione 48 ore);
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
per aver completato la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) (validità certificazione 12 mesi);

 

Il nuovo decreto prevede che non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino, ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. L’articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» con le parole «dalla medesima somministrazione».

Le disposizioni per i lavoratori pubblici e privati

A far data dal 15 ottobre 2021 il Green pass Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro.

Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato.

Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma potranno essere effettuate anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni, così come previsto in precedenza anche dal D.L. 105/2021.

Nel caso della Pubblica amministrazione il dipendente privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Nel settore privato invece la sospensione avrà effetto già dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass nelle imprese con più di 15 dipendenti; per quanto riguarda invece le imprese con meno di 15 dipendenti, il lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non verrà corrisposta retribuzione, alla stregua di quanto già previsto per gli operatori dei settori ad interesse sanitario, come previsto dal D.L. 44/2021.

 

OSSERVA – Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di Partita Iva. La norma sull’obbligo di certificazione è estesa anche ai consulenti che al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

Esenzione dal green pass

L’obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

I lavoratori esterni

L’obbligo è esteso “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”.

La magistratura e gli organi costituzionali

L’obbligo di esibire il green pass varrà anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari.

NOTA BENE – Sono esclusi dall’obbligo «avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo».

L’accesso senza il pass rappresenta un «illecito disciplinare» e come tale sarà sanzionato.

L’estensione dell’obbligo del Green Pass vale anche per gli organi costituzionali, includendo dunque il Quirinale e la Corte Costituzionale e l’obbligo riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato.

L’obbligo, per il principio dell’autodichia (autonomia decisionale), non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che, secondo quanto prevedrebbe il decreto sul “super Green Pass”, saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre.

Tamponi a prezzo calmierato

Il decreto stabilisce che i tamponi per ottenere il Green pass saranno a carico dei lavoratori ma con prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni.

Le farmacie  e tutte le strutture convenzionate avranno l’obbligo di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi: per chi non si adegua è prevista una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000. Il prefetto può inoltre disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

I tamponi saranno gratuiti solo per coloro che non possono sottoporsi a vaccino, come da apposita certificazione medica.

Le sanzioni

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:

il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.

Riepiloghiamo

DA LUGLIO

→      Cerimonie civili e religiose

→      Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)

DAL 6 AGOSTO

→      Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso

→      Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

→      Attività di sale da gioco, sale scommesse

→      Concorsi pubblici

→      Sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento

→      Strutture ospedaliere

→      Musei, mostre, Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso

→      Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, se al chiuso

DAL 16 SETTEMBRE

→      Scuola (obbligo per insegnanti e personale)

→      Università (obbligati docenti e studenti)

→      Aerei, treni, navi, traghetti, autobus di linea interregionali e a noleggio

DAL 10 OTTOBRE

→      Addetti esterni agli istituti scolastici e universitari

→      Personale amministrativo, esterno (mensa e pulizie), ausiliari delle Rsa

DAL 15 OTTOBRE

→      Luoghi di lavoro pubblici e privati

→      Attività di volontariato, Partite Iva, colf e badanti

→      I parlamentari devono adeguarsi

Link utili

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/

Infostudio Fiscal Focus