Legge di bilancio 2025: le novità fiscali

La Legge di Bilancio 2025 introduce significative misure fiscali volte a sostenere i contribuenti e le imprese, promuovere la transizione ecologica e digitale e incentivare la crescita economica. Tra le principali novità, troviamo:

  • La revisione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente;
  • Nuovi incentivi per l’acquisto di elettrodomestici efficienti e interventi di riqualificazione edilizia;
  • Agevolazioni per le imprese, con focus sul regime forfettario e sulle misure per investimenti tecnologici;
  • Proroghe di bonus e crediti d’imposta per famiglie e professionisti.

La circolare allegata offre un’analisi approfondita delle misure fiscali introdotte, con un focus dedicato ai contribuenti, alle imprese e ai professionisti.

Vi invitiamo a scaricare il documento per approfondire i dettagli e valutare gli effetti delle nuove disposizioni sulla vostra realtà.

Per qualsiasi necessità, il nostro studio è a disposizione per fornire supporto.

 

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Legge di bilancio 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43/L, la L. 29.12.2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1.01.2023.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Mini contributo a fondo perduto

Premessa

Il DL Sostegni, dopo aver incassato il via libera in Commissione bilancio e finanze del Senato, è atteso per la prima lettura al Senato. Tra gli emendamenti approvati in tale sede, merita di essere attenzionato il nuovo mini-contributo a fondo perduto per le partite IVA attivate nel 2018, che interviene a porre rimedio alla problematica in cui molte aziende sono incorse, ovvero il mancato rispetto del presupposto della diminuzione del fatturato/corrispettivi nella misura richiesta e senza possibilità di accedere al contributo minimo in quanto soggetti che avevano aperto la partita IVA nel 2018, ma con effettivo inizio attività avvenuto nel 2019.

Contributo a fondo perduto P. Iva 2018

SOGGETTI BENEFICIARI: 

  • soggetti titolari di reddito d’impresa
  • che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019
  • a cui non spetta il CFP previsto dall’articolo 1, in quanto l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

NOTA BENE – Per dimostrare l’avvenuto inizio dell’attività nel 2019 occorrerà fare riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA.

Il nuovo “contributo partite IVA 2018” è riservato esclusivamente a coloro che non hanno già goduto del CFP Decreto Sostegni.

IMPORTO CONTRIBUTO: il contributo è stabilito in misura fissa, pari a 1.000 €.

I 1.000 euro sono l’importo massimo che verrà riconosciuto, ma potrebbe trattarsi anche di una somma inferiore, visto che occorrerà confrontarsi anche con il tetto di spesa, stabilito per il 2021 in 20 milioni di euro complessivi.

Perché la misura divenga operativa occorrerà attendere l’emanazione di uno specifico decreto MEF, cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura, decreto per il quale, peraltro, non è prevista alcuna scadenza.

 

Infostudio di Fiscalfocus

CARTELLE: STOP PROROGATO FINO AL 31 MAGGIO 2021

Con comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il Mef ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo con cui viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi.

A seguito di questa novità viene riscritto il calendario in materia di riscossione.

In particolare, verrà spostato dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 il termine finale per la sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate (presentando apposita istanza di rateizzazione) entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2021.

Si ricorda che durante il periodo di sospensione, ovvero fino al 31 maggio 2021, l’Amministrazione Finanziaria/Riscossione non attiverà alcuna procedura cautelare o esecutiva.

Come fare per pagare a rate? è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione presso l’Agenzia Entrate Riscossione. In tal caso, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, il contribuente dovrà presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno 2021.

Cosa accade per i piani di rateizzazione in corso?

  • è sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2021, ma dette rate devono essere versate comunque entro il 30 giugno 2021;
  • rimane l’originaria data di pagamento per le rate con scadenza successiva alla data del 31 maggio 2021.

Il decreto Rilancio ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è stata estesa con il decreto Ristori a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

 

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il DL Sostegni n. 41/2021 è intervenuto anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l’inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021 per le rate in scadenza nel 2020;
entro il 30 novembre 2021 per le rate del 2021.

 

Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.