Con comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il Mef ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo con cui viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi.
A seguito di questa novità viene riscritto il calendario in materia di riscossione.
In particolare, verrà spostato dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 il termine finale per la sospensione.
Atti/documenti rientranti nella sospensione: |
- Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
- Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
- Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
- Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
- Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;
affidati all’Agente della Riscossione. |
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate (presentando apposita istanza di rateizzazione) entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2021.
Si ricorda che durante il periodo di sospensione, ovvero fino al 31 maggio 2021, l’Amministrazione Finanziaria/Riscossione non attiverà alcuna procedura cautelare o esecutiva.
Come fare per pagare a rate? è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione presso l’Agenzia Entrate Riscossione. In tal caso, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, il contribuente dovrà presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno 2021.
Cosa accade per i piani di rateizzazione in corso?
- è sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2021, ma dette rate devono essere versate comunque entro il 30 giugno 2021;
- rimane l’originaria data di pagamento per le rate con scadenza successiva alla data del 31 maggio 2021.
Il decreto Rilancio ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è stata estesa con il decreto Ristori a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.
ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO
Il DL Sostegni n. 41/2021 è intervenuto anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l’inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:
entro il 31 luglio 2021 |
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per le rate in scadenza nel 2020; |
entro il 30 novembre 2021 |
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per le rate del 2021. |
Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.