DL Sostegni-bis: approfondimenti

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Il Decreto Sostegni bis (D.L. N. 73/2021) ripropone un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021. Sono differenti le possibilità di accesso.

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  INDENNITA’ COVID LAVORATORI STAGIONALI

Il decreto Sostegni bis ha prorogato le indennità Covid per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. L’importo dell’indennità, precedentemente pari a 2.400 euro, è stato ridotto a 1.600 euro.

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Decreto Sostegni-bis: contributo a fondo perduto

E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, cosiddetto decreto Sostegni-bis.

Tra le tante misure introdotte, viene riproposto il Contributo a Fondo Perduto. Sono tre le possibilità per beneficiarne:

  • CFP automatico

Coloro che hanno già goduto del CFP Sostegni ex art. 1 D.L. 41/2021 si vedranno riconoscere, senza la presentazione di alcuna istanza, automaticamente una somma pari a quella riconosciuta in forza del Decreto Sostegni.

  • CFP “aprile/marzo”

Contributo riservato a coloro che hanno avuto una riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile, calcolato confrontando il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 con il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.

REQUISITI:

    • calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020;
    • ricavi/compensi anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
    • partita IVA attiva alla data di approvazione del decreto;
    • non previsto per enti pubblici (art. 74 TUIR) e soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR.

2 OPZIONI:

            A) Coloro che hanno già goduto del CFP Sostegni dovranno applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del      periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, le seguenti percentuali:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il risultato ottenuto deve poi essere confrontato con il CFP Sostegni e se superiore, previa istanza, verrà riconosciuta la sola differenza.

           B) Coloro che invece non hanno percepito il CFP Sostegni dovranno applicare alla differenza cui sopra delle percentuali diverse, di seguito indicate, e – sempre previa istanza – si vedranno riconoscere l’intero ammontare risultante dal conteggio, con un massimo di 150mila euro:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

N.B. in entrambi i casi occorre attendere il provvedimento attuativo che disponga la nuova modulistica e l’apertura del canale telematico

  • CFP reddituale

Contributo riservato a coloro che hanno avuto un peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

SOGGETTI ESCLUSI: 

    • coloro che hanno cessato la partita Iva alla data del 26 maggio 2021;
    • enti pubblici art. 74 TUIR e i soggetti art. 162-bis TUIR.

IN CHE MISURA?

Con successivo decreto del MEF dovranno essere stabilite:

    • la percentuale di peggioramento del risultato necessaria al fine di poter beneficiare del contributo;
    • le percentuali per i conteggi del contributo che dovranno essere applicate alla differenza tra il risultato economico dell’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

ALTRO

  • al fine di essere ammessi al contributo è indispensabile che la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 10 settembre 2020;
  • dal calcolo dell’eventuale CFP reddituale dovranno essere sottratte le somme già riconosciute a titolo di CFP decreto Rilascio D.L. 34/2020; CFP Centri Storici e comuni montani art. 59 e 60 DL 104/2020, tutti i CFP decreti Ristori; il CFP Ristorazione Natale D.L. 172/2020, nonché il CFP Sostegni DL 41/2021 e il CFP Sostegni-bis “automatico” e “aprile/marzo”.

 

  • CONTRIBUTO EVENTUALE

Tale contributo verrà “attivato” solo se, e nella misura in cui, le somme stanziate per il CFP Sostegni e Sostegni-bis dovessero restare in parte inutilizzate.

Trattasi di contributo destinato ai titolari di reddito agrario e alle imprese con ricavi di cui all’articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, nonché ai professionisti con compensi ex art. 54 comma 1 TUIR, superiori a 10 milioni di euro e entro 15 milioni di euro che abbiano avuto, alternativamente:

    • calo del fatturato di almeno il 30% nel confronto tra anno 2019 e anno 2020;
    • calo del fatturato di almeno il 30% nel confronto tra il periodo 01/04/2019-31/03/2020 e il periodo 01/04/2020- 31/03/2021.

 

 

Vda in zona gialla: cosa cambia?

Con Ordinanza Regionale n. 228 del 21 maggio 2021 il Presidente della Regione interviene ancora una volta per adattare la normativa nazionale alla realtà valdostana.

Principale novità: dal 28 maggio saranno possibili le attività di ristorazione, effettuate da qualsiasi esercizio, anche al chiuso!

Abbiamo predisposto un mini video che riepiloga le principali misure in vigore sul nostro territorio dal 24 maggio.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo, invece, al nostro articolo https://www.studiosicilianoadele.it/decreto-riaperture-cosa-cambia/

 

Decreto riaperture: cosa cambia?

In data di ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 65 del 18/05/2021 con il quale vengono previste delle graduali riaperture.

Ricordiamo che tali riaperture sono differenti a seconda della zona (gialla, arancione, rossa o bianca) di appartenenza della Regione.

Cosa cambia?

ZONA GIALLA

Limiti orari agli spostamenti

  • fino al 6 giugno: coprifuoco dalle 23.00 alle 5.00, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • dal 7 al 20 giugno: coprifuoco dalle 24.00 alle 5.00 del giorno successivo;
  • dal 21 giugno: nessun limite orario

Attività dei servizi di ristorazione

Dal 1° giugno le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari degli spostamenti, di protocollo e linee guida adottati.

Dal 22 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida.

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

Dal 24 maggio 2021 le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida a condizione che:

  • sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri;
  • che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate.

Eventi sportivi aperti al pubblico

Dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Impianti nei comprensori sciistici

Dal 22 maggio 2021 è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate.

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.

Parchi tematici e di divertimento

Dal 15 giugno 2021 sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

  • Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati a
  • Dal 15 giugno 2021 sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati  e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Corsi di formazione

Dal 1° luglio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura  è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo

Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico le mostre.

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

La certificazione verde COVID-19 ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde COVID-19  è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

 

RIEPILOGO

Attività Data riapertura Note
Ristorazione 01/06/2021 Consentita l’attività dei servizi di ristorazione al chiuso
Attività Commerciali all’interno di mercati e centri commerciali 22/05/2021 Consentite anche nei giorni festivi e prefestivi
Palestre 24/05/2021 Distanza interpersonale di due metri e ricambio d’aria nei locali, senza ricircolo
Piscine/centri natatori 01/07/2021 Consentite in impianti coperti
centri benessere 01/07/2021
Eventi sportivi all’aperto 01/06/2021 Consentita la presenza di pubblico
Eventi sportivi al chiuso 01/07/2021 Consentita la presenza di pubblico
Impianti comprensori sciistici 22/05/2021
Sale giochi/scommesse/casinò/bingo 01/07/2021
Parchi tematici e divertimento 15/06/2021
Centri culturali, sociali e ricreativi 01/07/2021
Feste da cerimonie civili o religiose 15/06/2021
Corsi di formazione in presenza 01/07/2021

ZONA ARANCIONE

Nessuna variazione: permangono le regole ad oggi in vigore.

ZONA ROSSA

Nessuna variazione: permangono le regole ad oggi in vigore.

ZONA BIANCA

Non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

Resta  l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento.