Nuovo regime forfettario

La legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario. In particolare, è stata incrementata a 85.000 euro la soglia per l’accesso/permanenza al regime. Inoltre, nel caso in cui vengano superati i 100.000 euro, è previsto il ritorno immediato in corso d’anno al regime ordinario. Invece, i soggetti che supereranno la soglia degli 85.000, ma non quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall’anno successivo.

Si riporta di seguito circolare con il riepilogo della disciplina.

 

Infostudio_n._01_del_13.01.2023_-_Il_nuovo_regime_forfettario

 

Rimaniamo a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.

 

 

Pubblicazione aiuti di stato

Le aziende sono obbligate a pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno.

 

NOTA BENE – Tuttavia, per le erogazioni ricevute nel 2021 l’obbligo di pubblicazione è stato differito al 31 dicembre 2022.

La pubblicazione

Soggetti obbligati soggetti che risultano iscritti al Registro delle Imprese, quali:

  • Ditte individuali esercenti attività d’impresa (a prescindere dal regime contabile adottato, compresi regimi speciali come minimi e forfettari);
  • Società di persone (S.n.c./S.a.s.);
  • Società di capitali (S.r.l./S.p.A./S.a.p.a.);
  • Società cooperative, incluse le sociali.
Soggetti esonerati ×         Soggetti che svolgono attività professionali;

×         le società che redigono il bilancio in forma ordinaria poiché assolvono l’obbligo di pubblicità in Nota Integrativa in sede di deposito del bilancio d’esercizio.

 

 

ATTENZIONE! la pubblicazione volontaria in Nota Integrativa, per coloro che depositano il Bilancio in forma abbreviata non esonera gli stessi dall’obbligo di pubblicazione.

Soglia limite Sono oggetto di comunicazione tutti gli aiuti di Stato ricevuti d’importo complessivo superiore a 10.000 euro.

 

 

ATTENZIONE! tale importo è da valutare su base annua e va conteggiato secondo il criterio di cassa alla data di effettiva erogazione/incasso.

 

Pertanto, per l’anno 2021 si dovranno considerare:

  • Aiuti e contributi, concessi in anni precedenti e incassati nell’anno 2021;
  • Aiuti e contributi concessi e incassati nel medesimo anno.

 

NOTA BENE – Non rientrano nel calcolo gli aiuti e i contributi concessi nell’anno 2021 ma che verranno incassati nel corso dell’anno successivo e seguenti.

 

Contributi soggetti alla pubblicazione
  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Contributi non soggetti all’obbligo ×         le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse;

×         i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

Dove effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet aziendale.

Per coloro che ne sono sprovvisti, è prevista la possibilità di pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

 

Elementi da fornire Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito alla data di effettivo utilizzo;
  • data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

 

NOTA BENE – Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

 

Sanzioni Dal 1° gennaio 2023 coloro che violano l’obbligo di pubblicazione dovranno versare:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

 

 

NOTA BENE – Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Le novità del D.L. Aiuti quater

Il Consiglio dei ministri, il 10 novembre 2022, ha varato un nuovo decreto-legge, il c.d. Aiuti quater, che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Clicca sul link per maggiori dettagli: _Le_novit_del_DL_aiuti_quater

 

 

Sanzioni mancata accettazione pagamenti POS

Il DL PNRR2 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

Si riporta di seguito informativa completa: https://www.studiosicilianoadele.it/wp-content/uploads/2022/06/Sanzioni_mancata_accettazione_pagamenti_POS.pdf