Pubblicazione aiuti di stato

Le aziende sono obbligate a pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno.

 

NOTA BENE – Tuttavia, per le erogazioni ricevute nel 2021 l’obbligo di pubblicazione è stato differito al 31 dicembre 2022.

La pubblicazione

Soggetti obbligati soggetti che risultano iscritti al Registro delle Imprese, quali:

  • Ditte individuali esercenti attività d’impresa (a prescindere dal regime contabile adottato, compresi regimi speciali come minimi e forfettari);
  • Società di persone (S.n.c./S.a.s.);
  • Società di capitali (S.r.l./S.p.A./S.a.p.a.);
  • Società cooperative, incluse le sociali.
Soggetti esonerati ×         Soggetti che svolgono attività professionali;

×         le società che redigono il bilancio in forma ordinaria poiché assolvono l’obbligo di pubblicità in Nota Integrativa in sede di deposito del bilancio d’esercizio.

 

 

ATTENZIONE! la pubblicazione volontaria in Nota Integrativa, per coloro che depositano il Bilancio in forma abbreviata non esonera gli stessi dall’obbligo di pubblicazione.

Soglia limite Sono oggetto di comunicazione tutti gli aiuti di Stato ricevuti d’importo complessivo superiore a 10.000 euro.

 

 

ATTENZIONE! tale importo è da valutare su base annua e va conteggiato secondo il criterio di cassa alla data di effettiva erogazione/incasso.

 

Pertanto, per l’anno 2021 si dovranno considerare:

  • Aiuti e contributi, concessi in anni precedenti e incassati nell’anno 2021;
  • Aiuti e contributi concessi e incassati nel medesimo anno.

 

NOTA BENE – Non rientrano nel calcolo gli aiuti e i contributi concessi nell’anno 2021 ma che verranno incassati nel corso dell’anno successivo e seguenti.

 

Contributi soggetti alla pubblicazione
  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Contributi non soggetti all’obbligo ×         le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse;

×         i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

Dove effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet aziendale.

Per coloro che ne sono sprovvisti, è prevista la possibilità di pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

 

Elementi da fornire Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito alla data di effettivo utilizzo;
  • data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

 

NOTA BENE – Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

 

Sanzioni Dal 1° gennaio 2023 coloro che violano l’obbligo di pubblicazione dovranno versare:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

 

 

NOTA BENE – Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Le novità del D.L. Aiuti quater

Il Consiglio dei ministri, il 10 novembre 2022, ha varato un nuovo decreto-legge, il c.d. Aiuti quater, che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Clicca sul link per maggiori dettagli: _Le_novit_del_DL_aiuti_quater

 

 

Sanzioni mancata accettazione pagamenti POS

Il DL PNRR2 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

Si riporta di seguito informativa completa: https://www.studiosicilianoadele.it/wp-content/uploads/2022/06/Sanzioni_mancata_accettazione_pagamenti_POS.pdf

Contributo a fondo perduto commercio al dettaglio

Il DL Sostegni ter, convertito in legge n.25/2022, ha previsto l’istituzione di un Fondo finalizzato alla concessione di aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

Il contributo

Soggetti beneficiari imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici ATECO elencati nella tabella in calce
Requisiti ·         ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro

·         aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Richiesta contributo dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite apposita procedura informatica che sarà predisposta dal MISE
Ulteriori requisiti Alla data di presentazione dell’istanza, le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
ATTENZIONE! – L’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Ammontare contributo L’importo del contributo spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019:

60%   Ricavi non superiori a 400.000 euro;
50%   Ricavi > a 400.000 e ≤ a 1 milione di euro;
40%   Ricavi > a 1 milione e ≤ a 2 milioni di euro;
NOTA BENE – Una volta chiuso il canale telematico, qualora la dotazione finanziaria di 200 milioni di euro non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le istanze ammissibili, si procederà a riparto.
Erogazione CFP sul conto corrente indicato nell’istanza

Elenco codici ATECO beneficiari

Gruppi Classi Sottocategoria

ATECO

47.1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

 

 

47.19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 47.19.10
47.19.20
47.19.90
47.3 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 47.30.00
47.4 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 47.43.00
47.5 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 47.51.10
47.51.20
47.52 – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati 47.52.10
47.52.20
47.52.30
47.52.40
47.53 – Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati 47.53.10
47.53.11
47.53.12
47.53.20
47.54 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.54.00
47.59 – Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati 47.59.10
47.59.20
47.59.30
47.59.40
47.59.50
47.59.60
47.59.90
47.59.91
47.59.99
47.6 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.61 – Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 47.61.00
47.62 – Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

 

47.62.10
47.62.20
47.63 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.63.00
47.64 – Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 47.64.10
47.64.20
47.65 – Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 47.65.00
47.7 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 47.71.10
47.71.20
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 47.72.10
47.72.20
47.75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 47.75.10
47.75.20
47.76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 47.76.10
47.76.20
47.77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 47.77.00
47.78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 47.78.10
47.78.20
47.78.30
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.40
47.78.50
47.78.60
47.78.90
47.78.91
47.78.92
47.78.93
47.78.94
47.78.99
47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.8 – COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE 47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 47.82.01
47.82.02
47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 47.89.01
47.89.02
47.89.03
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.9 – COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 47.99.10
47.99.20