GREEN PASS: cosa cambia?
In base al nuovo decreto approvato dal governo il Green pass per accedere dal 6 agosto a ristoranti ed altre attività ed eventi sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito da Covid nei sei mesi precedenti.
Dove sarà obbligatorio?
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (non viene richiesto per il consumo al bancone e all’aperto)
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
Da quando e per chi?
L’obbligo entrerà in vigore dal 6 agosto per gli over 12 anni.
Chi è esentato dal green pass?
- i bambini sotto i dodici anni di età;
- i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Quali sono i casi in cui viene rilasciato?
- Vaccino contro il Covid-19: è necessaria almeno una dose di vaccino. Ha una validità di nove mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale;
- Risultato negativo al test molecolare/antigenico: il certificato ha validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test;
- Guarigione dal Covid-19: la certificazione ha validità sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione da Covid.
Chi controlla il green pass? Sono previste multe?
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l’obbligo di green pass verificano il possesso di idonea certificazione.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente che dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Come effettuare la verifica?
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Vi invitiamo a consultare il link https://www.dgc.gov.it/web/app.html per maggiori dettagli sull’app.