Contributo fondo perduto D.L. Sostegni bis

Il DL Sostegni bis ha previsto tre nuovi contributi a fondo perduto:

  1. contributo automatico;
  2. contributo attività stagionali;
  3. contributo perequativo.

Tale contributo illustra il contributo automatico e fornisce le indicazioni utili per ottenere il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali.

Contributo automatico

Soggetti beneficiari soggetti titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo del DL Sostegni, che non lo abbiano indebitamente percepito o restituito.
Importo contributo 100% del contributo già riconosciuto del DL Sostegni.
Modalità di erogazione ·         accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,

·         riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nel caso in cui il richiedente per il precedente contributo abbia optato per tale scelta.

 

Il contributo Sostegni bis automatico è alternativo al contributo Sostegni bis attività stagionali, descritto nel paragrafo successivo.

I soggetti ai quali l’Agenzia delle Entrate eroga automaticamente il contributo Sostegni bis automatico e che sono in possesso dei requisiti per il contributo Sostegni bis attività stagionali, possono presentare l’apposita istanza per richiedere tale ultimo contributo. In questo caso – poiché i due contributi a fondo perduto sono alternativi – il contributo Sostegni bis attività stagionali erogato è pari al contributo determinato in base ai dati contenuti nell’istanza, diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito, che viene quindi in questo caso conteggiato come un acconto del contributo Sostegni bis attività stagionali.

Contributo Sostegni bis attività stagionali

Soggetti beneficiari ·         soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;

·         soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR,

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

NOTA BENE – Fanno eccezione e possono quindi richiedere il contributo anche se hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021:

  • gli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto;
  • i soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che proseguono quindi l’attività svolta dal soggetto confluito.
Soggetti esclusi ·         soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva al 16 maggio 2021,

·         enti pubblici di cui all’articolo 74,

·         gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Requisiti per l’accesso ·         Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;

·         l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

Per la determinazione del contributo occorrerà applicare una diversa percentuale, variabile in base all’ammontare dei ricavi e a seconda se si abbia o meno beneficiato del CFP del DL Sostegni, alla differenza tra le predette medie mensili.

Determinazione contributo soggetti beneficiari CFP Sostegni
60%   Ricavi o compensi < 100.000 €
50%   Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
40%   Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
30%   Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
20%   Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

I soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni bis automatico possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato è pari al contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza, diminuito del contributo Sostegni bis automatico percepito.

Determinazione contributo soggetti non beneficiari CFP Sostegni
90%   Ricavi o compensi < 100.000 €
70%   Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
50%   Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
40%   Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
30%   Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €
Modalità di erogazione ·         accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);

·         riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Modalità e termini invio istanza attività stagionali

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello mediante:

servizio web   dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021
applicazione desktop telematico   dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021

 

Informativa Fiscal Focus

 

Lo Studio sta procedendo ad effettuare i calcoli per valutare il possesso o meno dei requisiti. Sarete contattati non appena gli stessi saranno disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegno ponte per figli minori: domande dal 1° luglio al 31 dicembre

Il decreto-legge n. 79/2021 ha previsto l’erogazione, previa domanda, di un assegno temporaneo ai nuclei familiari con figli minori a carico (c.d. assegno ponte) che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

L’assegno, previsto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

I destinatari della misura sono:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Requisiti di accesso

Il richiedente può accedere al beneficio qualora in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un (ISEE) in corso di validità sino a 50.000 euro.

Determinazione dell’importo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge introduttivo della misura (D.L. n. 79/2021), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a:
167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli,
217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

 

NOTA BENE – Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

  • portale Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati

Lo Studio non si occupa di tale pratica. 

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN, libretto postale intestati al richiedente.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

OSSERVA – I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, dal momento che la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

 

Infostudio Fiscal Focus

 

 

 

 

Proroga riscossione

Viene spostato dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2021.

 

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Infine, sempre fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.

 

Resta invece (almeno per ora) l’obbligo di versare le rate 2020 della pace fiscale (quattro della rottamazione-ter e due del saldo e stralcio) entro il 2 agosto (la scadenza sarebbe il 31 luglio ma slitta al lunedì successivo).