Proroga riscossione

Viene spostato dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione.

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
  • Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
  • Accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
  • Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
  • Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all’Agente della Riscossione.

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2021.

 

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Infine, sempre fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.

 

Resta invece (almeno per ora) l’obbligo di versare le rate 2020 della pace fiscale (quattro della rottamazione-ter e due del saldo e stralcio) entro il 2 agosto (la scadenza sarebbe il 31 luglio ma slitta al lunedì successivo).