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Rottamazione ter e saldo e stralcio. Riapertura termini

Durante l’iter di conversione in legge del Dl Sostegni ter n.4/2022 è stato approvato un emendamento che prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e del 2021 entro il termine del 14 dicembre 2021, comprensivo dei 5 giorni di tolleranza.

Le nuove scadenze

In particolare, il versamento sarà considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro:

30 aprile 2022 che si sposta al 2 maggio   relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
31 luglio 2022 che si sposta al 1° agosto   relativamente alle rate in scadenza nel 2021;
30 novembre 2022   relativamente alle rate in scadenza nel 2022.

 

NOTA BENE – Per il pagamento entro questi nuovi termini sono ammessi i 5 giorni di tolleranza.

 

Allo stesso tempo, per evitare l’inefficacia delle medesime definizioni agevolate, sono estinte le procedure esecutive eventualmente già avviate per effetto dell’inutile decorso del termine fissato al 14 dicembre scorso.

 

ATTENZIONE! – Tuttavia, le somme eventualmente versate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame resteranno definitivamente acquisite, e non saranno pertanto rimborsabili.

 

Cartelle sospese per Covid: ripresa versamenti entro il 30 settembre

Salvo sorprese dell’ultima ora, entro il 30 settembre dovranno essere effettuati i versamenti rimasti sospesi per Covid-19.

In particolare, si tratta dei pagamenti di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento
  • accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti territoriali

in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

I versamenti in sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate entro il 30 settembre 2021:

  • per gli atti scaduti prima del 8 marzo 2020: bisogna procedere al pagamento delle somme dovute o ottenere un provvedimento di rateizzazione entro il 30 settembre 2021;
  • per gli atti in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il versamento va fatto entro il 30 settembre 2021;
  • per le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Considerato che le rate sospese sono 18 – periodo da marzo 2020 ad agosto 2021 – se non si provvede a pagare il dovuto entro settembre il debitore è tecnicamente decaduto dal piano di rientro. Le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, confermano che il contribuente potrebbe pagare non l’intero importo delle quote maturate ma un ammontare di rate tale da rimanere al di sotto della soglia di decadenza di legge.

Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha stabilito che la decadenza della rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, deve essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.

 

ESEMPIO: supponendo che non sia stata pagata alcuna delle 18 rate sospese, mentre le rate precedenti siano state tutte saldate, ciò significa che il debitore dovrà pagare almeno 9 rate entro il 30 settembre 2021 al fine di evitare la decadenza della rateizzazione.

 

Infine, il decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) ha previsto che entro il 31 dicembre 2021, con riferimento ai piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19, può essere presentata una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. 

 

 

Anno bianco contributivo

Con messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021, l’INPS ha comunicato che la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio del c.d. “anno bianco contributivo” dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il giorno 30 settembre 2021.

In cosa consiste l’agevolazione?

Consiste in un esonero dal versamento dei contributi 2021, scadenti nel 2021, di massimo 3.000 euro.

Per artigiani e commercianti il beneficio si può riferire solo ai contributi fissi.

Quali condizioni?

  • reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro;
  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. Lgs. 81/2015;
  • non essere titolari di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento percepito a titolo di invalidità;
  • regolarità contributiva (DURC con esito favorevole) verificata tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.

Questi due requisiti non sono richiesti ai soggetti che hanno avviato l’attività che comporta l’obbligo di iscrizione nel corso del 2020.

 

Cosa fare con i versamenti del 20 agosto 2021?

Ad agosto i versamenti dei contributi fissi sono dovuti da tutti, anche da coloro che potrebbero rientrare “nell’anno bianco”.

Qualora a seguito di presentazione della domanda si avesse diritto all’esonero, l’eventuale contribuzione oggetto di esonero già versata potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, previa presentazione di una nuova domanda entro il 30 novembre 2021.

 

Nuova proroga rottamazione

Con un emendamento introdotto al DL Sostegni bis viene prevista la possibilità di rateizzare ulteriormente le rate di Rottamazione ter e di Saldo e Stralcio scadute nel 2020.

In base a quanto previsto dal primo Decreto Sostegni, chi è in regola con i versamenti 2019 poteva versare le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021.

Con emendamento al DL Sostegni bis viene, invece, prevista la possibilità di rateizzare tali rate in quattro tranche di pari importo:

  1. prima rata entro il 31 luglio 2021;
  2. seconda rata entro il 31 agosto 2021;
  3. terza rata entro il 30 settembre 2021;
  4. quarta rata entro il 31 ottobre 2021.

Per quanto riguarda le rate scadute nel 2021 non ancora versate, invece, resta immutata la scadenza del 30 novembre 2021 per effettuare i versamenti. In tal caso sono previsti 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato al più tardi entro il 6 dicembre 2021, altrimenti si perde il diritto all’agevolazione.

 

Nuove scadenze

Termine versamento Scadenza con 5 giorni di tolleranza Quali rate
31 luglio (2 agosto) 9 agosto 2021 28 febbraio 2020
31 marzo 2020
31 agosto 2021 6 settembre 2021 31 maggio 2020
30 settembre 2021 6 ottobre 2021 31 luglio 2020
31 ottobre (2 novembre) 8 novembre 2021 30 novembre 2020
30 novembre 2021 6 dicembre 2021 28 febbraio 2021
31 marzo 2021
31 maggio 2021
31 luglio 2021

 

Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

 

E’ possibile che ci siano somme ammesse al piano di definizione agevolata ma poi condonate in base all’art. 4, del dl 41/2021, il quale prevede lo stralcio dei debiti fino a 5 mila euro affidati all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010. Si ricorda la condizione prevista per l’annullamento dei debiti è che nel periodo d’imposta 2019 sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte non superiore a 30 mila euro.

Il fisco procederà automaticamente alla cancellazione di tali somme non appena arriverà il decreto attuativo.

Prima di eseguire il pagamento delle rate ancora dovute è possibile verificare sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione se all’interno del piano di pagamento dono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di condono.

Si riporta di seguito link per effettuare la verifica: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/