Anno bianco contributivo
Con messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021, l’INPS ha comunicato che la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio del c.d. “anno bianco contributivo” dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il giorno 30 settembre 2021.
In cosa consiste l’agevolazione?
Consiste in un esonero dal versamento dei contributi 2021, scadenti nel 2021, di massimo 3.000 euro.
Per artigiani e commercianti il beneficio si può riferire solo ai contributi fissi.
Quali condizioni?
- reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro;
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. Lgs. 81/2015;
- non essere titolari di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento percepito a titolo di invalidità;
- regolarità contributiva (DURC con esito favorevole) verificata tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.
Questi due requisiti non sono richiesti ai soggetti che hanno avviato l’attività che comporta l’obbligo di iscrizione nel corso del 2020.
Cosa fare con i versamenti del 20 agosto 2021?
Ad agosto i versamenti dei contributi fissi sono dovuti da tutti, anche da coloro che potrebbero rientrare “nell’anno bianco”.
Qualora a seguito di presentazione della domanda si avesse diritto all’esonero, l’eventuale contribuzione oggetto di esonero già versata potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, previa presentazione di una nuova domanda entro il 30 novembre 2021.