Articoli

Legge di bilancio 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43/L, la L. 29.12.2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1.01.2023.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge.

speciale02_2023

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Anno bianco contributivo

Con messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021, l’INPS ha comunicato che la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio del c.d. “anno bianco contributivo” dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il giorno 30 settembre 2021.

In cosa consiste l’agevolazione?

Consiste in un esonero dal versamento dei contributi 2021, scadenti nel 2021, di massimo 3.000 euro.

Per artigiani e commercianti il beneficio si può riferire solo ai contributi fissi.

Quali condizioni?

  • reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro;
  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. Lgs. 81/2015;
  • non essere titolari di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento percepito a titolo di invalidità;
  • regolarità contributiva (DURC con esito favorevole) verificata tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.

Questi due requisiti non sono richiesti ai soggetti che hanno avviato l’attività che comporta l’obbligo di iscrizione nel corso del 2020.

 

Cosa fare con i versamenti del 20 agosto 2021?

Ad agosto i versamenti dei contributi fissi sono dovuti da tutti, anche da coloro che potrebbero rientrare “nell’anno bianco”.

Qualora a seguito di presentazione della domanda si avesse diritto all’esonero, l’eventuale contribuzione oggetto di esonero già versata potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, previa presentazione di una nuova domanda entro il 30 novembre 2021.

 

Bonus formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta per la formazione 4.0 destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo importanti novità che rendono la misura ancora più appetibile.

La legge di Bilancio 2021, ha prorogato, per il biennio 2021/2022, la possibilità di accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è un beneficio fiscale che lo Stato italiano ha deciso di introdurre – tra le agevolazioni fiscali – per sostenere, la trasformazione digitale delle aziende residenti sul territorio italiano. Si tratta di una opportunità vantaggiosa per tutte le aziende, operanti in diversi settori merceologici.

Tutte le imprese, possono beneficiare del credito d’imposta relativo alla formazione 4.0. se in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).

Sono escluse le imprese in difficoltà e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

L’obiettivo della misura è:

  1. acquisizione di competenze 4.0
  2. consolidamento di competenze 4.0

in determinati ambiti:

  • Vendita e marketing, e le attività di formazione potranno essere relative a:

– acquisti; commercio al dettaglio; commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;

  • Informatica, in questo caso le voci ammesse possono essere, ad esempio:

analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;

  • Tecniche e tecnologie di produzione, in cui si contano 88 voci, tra cui:

robotica; sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni, idraulica, ingegneria meccanica, lavorazione della lamiera, saldatura, siderurgia, climatizzazione, distribuzione del gas, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.

 

Il credito d’imposta viene calcolato sul costo aziendale del personale dipendente che l’azienda intende formare limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.

Rientra nel calcolo del costo aziendale per beneficiare della misura:

  • il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
  • il personale con contratto di apprendistato;

Una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale dipendente, rapportato alle ore di formazione, dovrà essere applicata una percentuale, individuata in base alle dimensioni aziendali, allo scopo di quantificare la misura del credito d’imposta.

Le percentuali sono le seguenti:

  • 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.

Sale al 60% se è rivolto a categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Oltre al credito d’imposta sul costo di formazione del proprio personale dipendente, dal primo gennaio 2021 è possibile convertire in credito anche altre spese, quali ad esempio:

·         spese di personale relative ai partecipanti alla formazione;

·         spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;

·         spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) sostenute per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;

·         costi di esercizio relativi a formatori direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

·         costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Leggi la circolare per maggiori approfondimenti.

Bonus pubblicità 2021

Con la Legge di Bilancio 2021 sono state introdotte novità relativamente al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 2021-2022

E’ stato previsto che il bonus sarà concesso nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online. Tale novità è stata da tutti interpretata come esclusione dall’ambito applicativo degli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali. Tuttavia, le istruzioni per la richiesta dell’agevolazione, aggiornate a fine febbraio 2021 dall’Agenzia, indicano che per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Maggiori approfondimenti nell’informativa.