Bonus psicologo

Il Bonus psicologo – introdotto per l’anno 2022 dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022 – è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Per effetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 538, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), la misura è diventata strutturale con un importo massimo concedibile più alto rispetto alla formulazione precedente del bonus (1.500 euro per persona, in luogo delle precedenti 600 euro).

A riguardo, l’Inps ha pubblicato la Circolare n. 34/2024 in cui sono illustrate le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo.

Requisiti soggettivi

 

Possono accedere alla prestazione in oggetto le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologicache siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Importo

L’importo del contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Nello specifico, l’importo massimo erogabile è pari a:

  • 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
  • 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
  • 500 euro per redditi con Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta).

Domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web dell’Inpsutilizzando l’apposito servizio on lineraggiungibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

NOTA BENE – La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024

Esito della domanda e utilizzo del contributo

 

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, l’Inps stila le graduatorie per l’assegnazione del beneficio e dà comunicazione dell’esito della domanda ai richiedenti tramite SMS e/o e-mail.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Rottamazione quater: prime tre rate al 15 marzo 2024

Durante la conversione in legge del DL Milleproroghe n. 215/2023 sono stati approvati diversi emendamenti. Tra questi uno ha differito il termine di pagamento della prima tre rate della Rottamazione quater.

 

Infatti, il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle prime tre rate non determina l’inefficacia della definizione agevolata se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

In sostanza, l’effetto delle disposizioni in commento è quello di differire al 15 marzo 2024 il pagamento:

  • della prima (o unica) e della seconda rata della c.d. rottamazione-quater. Esse scadevano in origine, rispettivamente, il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. Successivamente l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 le ha posticipate al 18 dicembre 2023;
  • della terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024 (con tolleranza di cinque giorni, ovvero entro il 4 marzo 2024).

ATTENZIONE! Quanto detto si applica anche ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 al Dl alluvione n. 61/2023, con riguardo alle rate del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024. Di conseguenza, per tali soggetti la prima (o unica) rata e la seconda rata possono essere validamente pagate entro il 15 marzo 2024.