Misure regionali: contributi per spese di investimento (art. 16 L.R. 15/2021)

La Giunta Regionale ha approvato le disposizioni relative all’erogazione di contributi per le spese di investimento, ai sensi della legge regionale n. 15/2021 articolo 16

In cosa consiste?

Si tratta di contributi una tantum a fondo perduto concessi a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Per i lavoratori autonomi e i professionisti, le iniziative possono riguardare esclusivamente investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione dell’attività autonoma e/o professionale.

Il contributo è concesso in misura pari al 30% della spesa complessiva ammessa.

Beneficiari?

  • imprese esercenti attività turistico ricettive e commerciali;
  • proprietari e gestori di rifugi alpini;
  • imprese industriali e artigianali;
  • imprese agricole;
  • lavoratori autonomi e professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA.

I richiedenti devono, inoltre:

  • in caso di imprese iscritte nel registro imprese: avere la sede legale o l’unità locale operativa in Valle d’Aosta;
  • in caso di lavoratore autonomo o professionista: essere residenti o avere la sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta, come risultante dalla dichiarazione di apertura partita IVA o da successiva variazione.

Quali spese?

Sono ammesse le spese di investimento, sostenute dal 1° giugno al 29 ottobre 2021, con un limite minimo di spesa complessiva di euro 3.000 e massimo complessivo di:

  • 25.000 euro, per le imprese con fatturati fino a 40.000 euro;
  • 50.000 euro, per le imprese con fatturati compresi tra 40.001 e 150.000 euro;
  • 75.000 euro, per le imprese con fatturati compresi tra 150.001 e 400.000 euro;
  • 100.000 euro, per le imprese con fatturati compresi tra 400.001 e 1000.000 euro;
  • 250.000 euro, per le imprese con fatturati oltre 1.000.000 euro;
  • 50.000 euro, per le imprese attive dal 1° gennaio 2020 e per i proprietari e i gestori di rifugi alpini non costituiti in forma d’impresa;
  • 50.000 euro, per lavoratori autonomi e professionisti, singoli e associati, per i quali i contributi sono concessi esclusivamente per investimenti finalizzati alla digitalizzazione.

L’importo della spesa ammissibile è da considerarsi al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabile.

Non sono ammessi a contributo fatture, preventivi di spesa, computi metrici-estimativi o documenti equipollenti il cui importo unitario sia inferiore a 1.000 euro, al netto dell’IVA e di ogni altro onere di legge.

Quali documenti occorrono?

  • fattura (o documento equipollente) intestata al beneficiario, emessa dal fornitore in una data compresa tra il 1° giugno 2021 e il 29 ottobre 2021;
  • documento comprovante il pagamento;
  • descrizione dei beni acquistati.

Il pagamento deve essere effettuato attraverso strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa e utilizzando un conto corrente intestato o cointestato al soggetto beneficiario.

Nel caso di interventi avviati tra il 1° giugno e il 29 ottobre 2021, non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, è necessario che almeno il 20% delle spese sia corredato da idonea documentazione fiscale attestante la loro effettuazione e il loro pagamento. E’ richiesto, inoltre, l’impegno a concludere l’investimento e a rendicontarlo entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Spese escluse:

  • acquisto di beni immobili;
  • acquisto di beni usati o rigenerati;
  • acquisto di veicoli aziendali il cui costo non sia integralmente deducibile;
  • acquisto di veicoli a km 0;
  • acquisto di smartphone o tablet;
  • acquisto di software non contabilizzati come immobilizzazioni immateriali;
  • spese relative a interventi di manutenzione ordinaria;
  • spese regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
  • spese sostenute direttamente dalla singole imprese consorziate/raggruppate e successivamente rifatturate al Consorzio/raggruppamento;
  • prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
  • spese effettuate a titolo di locazione finanziaria;
  • oneri per spese e commissioni bancarie.

Da quando è possibile presentare la domanda?

Le domande possono essere presentate dalle ore 14.00 del 30 agosto 2021 fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2021.

 

 

Misure regionali: voucher per acquisto prodotti agroalimentari regionali (art. 12 L.R. 15/2021)

Anche per il 2021 la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, per l’acquisto di prodotti agroalimentari regionali di qualità, acquistati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 29 ottobre 2021.

Il contributo minimo è pari a euro 1.000, quello massimo è pari a 10.000 euro, nella misura del 30% della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione, la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento tra il 1° giugno 2021 e il 29 ottobre 2021.

La domanda può essere presentata dal 2 agosto 2021 fino al 29 ottobre 2021.

E’ possibile consultare la normativa al seguente link https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/voucher-per-acquisto-di-prodotti-agroalimentari-regionali

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori chiarimenti e per la presentazione dell’istanza, previo conferimento di apposita delega.

Controllo Green Pass e delega ai lavoratori

Dal prossimo 6 agosto 2021 sarà obbligatorio presentare il green pass per poter accedere ad alcuni servizi ed attività.

Tuttavia il controllo del Green pass deve avere alcuni requisiti espressamente previsti dalla norma, fra cui il controllo tramite app VerificaC19 e la nomina formale ai lavoratori, che devono essere istruiti sulle modalità di controllo dei dati dei clienti che accedono ai locali.

Il mancato rispetto delle disposizioni prevedono sanzioni amministrative di importo variabile, così come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.

Dove sarà obbligatorio

A far data dal 6 agosto 2021 il Green pass deve essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie al chiuso e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario il green pass per le consumazioni al bancone;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • strutture sanitarie e RSA;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

 

Al momento treni e trasporti pubblici non sono soggetti al Green Pass, l’argomento sarà affrontato dal Governo nelle prossime settimane, richiedendo anch’esso provvedimenti specifici.

 

OSSERVA – Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Come funziona la verifica del green pass

Le modalità di controllo del green pass sono previste dal DPCM 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. 105 del 23.07.2021.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del qr-code, utilizzando esclusivamente  l’applicazione  VerificaC19, che consente unicamente di  controllare  l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità  dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

Non tutti i lavoratori possono richiede il green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.

L’art. 13 comma 4 infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.

Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

la consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

 

Che contenuti deve avere la delega per il controllo del green pass?

FAC SIMILE DI DELEGA

Carta intestata aziendale

premesso

–          che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni cliente prima di accedere ai locali;

–          che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;

–          che l’incarico deve essere conferito con un atto formale;

–          che le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70.

INCARICA

(nome del lavoratore incaricato)

Ad effettuare le verifiche relative al green pass dei clienti che accedono ai locali.

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

1.    per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall’impresa/ente, utilizzando solo ed esclusivamente la app VerificaC19;

2.       le operazioni di controllo consistono in:

    1. verifica delle certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del qr-code;
    2. utilizzando esclusivamente  l’applicazione  VerificaC19, che consente unicamente di  controllare  l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione;
    3. conoscere  le generalità  dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

3.    Nota bene: in base alle previsioni normative, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica;

4.    Nota bene 2: se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data d i nascita.

5.    è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;

6.    è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;

7.    non è consentito assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;

8.    è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;

9.    nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l’ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro;

10. tenere sempre un comportamento decorso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;

11. far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;

12. è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass.

L’incarico ha durata fino al termine dell’obbligo di controllo del green pass o fino a revoca del datore di lavoro.

Link utili

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass https://www.dgc.gov.it/web/

 

Informativa Fiscal Focus

Anno bianco contributivo

Con messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021, l’INPS ha comunicato che la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio del c.d. “anno bianco contributivo” dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il giorno 30 settembre 2021.

In cosa consiste l’agevolazione?

Consiste in un esonero dal versamento dei contributi 2021, scadenti nel 2021, di massimo 3.000 euro.

Per artigiani e commercianti il beneficio si può riferire solo ai contributi fissi.

Quali condizioni?

  • reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro;
  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. Lgs. 81/2015;
  • non essere titolari di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento percepito a titolo di invalidità;
  • regolarità contributiva (DURC con esito favorevole) verificata tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.

Questi due requisiti non sono richiesti ai soggetti che hanno avviato l’attività che comporta l’obbligo di iscrizione nel corso del 2020.

 

Cosa fare con i versamenti del 20 agosto 2021?

Ad agosto i versamenti dei contributi fissi sono dovuti da tutti, anche da coloro che potrebbero rientrare “nell’anno bianco”.

Qualora a seguito di presentazione della domanda si avesse diritto all’esonero, l’eventuale contribuzione oggetto di esonero già versata potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, previa presentazione di una nuova domanda entro il 30 novembre 2021.