Super Green Pass. Misure operative

L’andamento della curva epidemiologica e la necessità di preservare il periodo natalizio da nuove eventuali chiusure ha portato il Consiglio dei Ministri a definire, nella giornata del 24 novembre 2021, nuove misure atte a contenere il contagio.

Di fatto si sdoppia il certificato verde, dividendolo fra pass base (rilasciato previo risultato negativo di test o tampone) e pass rinforzato (rilasciato ai soggetti vaccinati e guariti) e si introducono nuove restrizioni per i non vaccinati dal 6 dicembre. Il provvedimento resterà in vigore fino al 15 gennaio 2022, con possibilità di proroga. Le misure riguarderanno tutte le zone, anche quella bianca: sarà necessario il tampone base per salire su bus e treni regionali, mentre per accedere a bar e ristoranti al chiuso sarà necessario esibire il Green pass rinforzato (rilasciato a soggetti vaccinati e guariti).

Le novità collegate al nuovo super green pass

Quando entrano in vigore le nuove disposizioni Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Le misure potranno essere poi prorogate.

Le regole a seconda dei colori delle zone Il super Green pass (rilasciato a soggetti vaccinati e guariti) entra in vigore già in zona bianca a partire dal 6 dicembre 2021: il 15 gennaio 2022 si deciderà se prorogare le misure anche in zona bianca o farle valere, ad esempio, solo per zona gialla e arancione.

 

In base alle nuove disposizioni solo i vaccinati e i guariti potranno accedere alle attività di svago e ricreazione quali cinema, teatri, bar e ristoranti al chiuso, eventi sportivi (quindi anche stadi e palazzetti) e cerimonie pubbliche. “Abbiamo ricominciato a essere normali. Non vogliamo rischi a questa normalità”, le parole del Premier.

OSSERVA – Il green pass base (rilasciato a fronte di esito negativo di test o tampone), invece, sarà obbligatorio dal 6/12 anche per alberghi e spogliatoi per l’attività sportiva, palestre comprese.

Sarà invece sempre garantito l’accesso ai servizi essenziali, non sarà quindi necessario esibire né il Green pass, né il Super Green pass, per accedere a supermercati, farmacie e uffici pubblici. Stesso discorso per i negozi e i parrucchieri. Obbligatorio, come lo è ora, l’utilizzo della mascherina.

Rimangono inoltre valide le attuali disposizioni per accedere ai luoghi di lavoro e per i viaggi di lunga percorrenza.

In generale, non scatteranno più le restrizioni nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi alle attività saranno limitati ai soli possessori del super Green pass. Le restrizioni aggiuntive tra fascia arancione e gialla varranno quindi solo per chi non può esibire il certificato “rafforzato”.

Pertanto nessuna chiusura per discoteche, palestre e ristoranti.

Il salvagente viene lanciato così anche agli impianti sciistici, con la stagione alle porte dopo praticamente due anni di stop.

 

NOTA BENE – Non cambiano le regole in zona rossa, quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati.

 

La durata del super green pass   Come anticipato, la validità del Super green pass scende da 12 a 9 mesi. I controlli sul certificato verde saranno rafforzati: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i prefetti sentiranno il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adotteranno il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia e fornendo relazioni periodiche.
Obbligo vaccinale: nuove categorie di lavoratori interessati   Ulteriore novità, come si diceva, riguarda l’estensione dell’obbligo vaccinale a insegnanti e forze dell’ordine. In particolare, l’obbligo scatterà dal 15 dicembre per “personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico”. A partire dalla stessa data è previsto l’obbligo di terza dose per personale sanitario e delle Rsa.

NOTA BENE – Nessun Green pass o obbligo di vaccino per i bambini.

Mascherine: dove, come, quando   Non arriva alcuna stretta sull’uso di mascherine: l’obbligo di tenerle al chiuso resta, mentre si dovrebbe restare liberi di non indossarle all’aperto. L’obbligo di mascherina all’aperto scatterà dalla zona gialla e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti. Restano infine invariate le tipologie e la durata dei tamponi.
Nuove regole per i trasporti a breve percorrenza   Confermata dal 6 dicembre anche l’estensione del Green pass base a trasporti ferroviario regionale e il trasporto pubblico locale. Quindi anche su autobus e metropolitane.  In conferenza stampa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato anche di certificato necessario anche per il “trasporto ferroviario interregionale”
In sintesi: dove sarà sufficiente il test/tampone?   Sintetizzando: il tampone negativo sarà condizione sufficiente per avere il Green pass ‘base’ e accedere quindi al posto di lavoro, al trasporto locale, oltre che a treni ed aerei. Ma anche per dormire negli alberghi (per accedere a ristoranti e Spa al loro interno servirà invece il Super Green pass) e per accedere agli spogliatoi delle attività sportive (anche all’aperto).

 

Infostudio Fiscal Focus

Cartelle sospese per Covid: ripresa versamenti entro il 30 settembre

Salvo sorprese dell’ultima ora, entro il 30 settembre dovranno essere effettuati i versamenti rimasti sospesi per Covid-19.

In particolare, si tratta dei pagamenti di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento
  • accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti territoriali

in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

I versamenti in sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate entro il 30 settembre 2021:

  • per gli atti scaduti prima del 8 marzo 2020: bisogna procedere al pagamento delle somme dovute o ottenere un provvedimento di rateizzazione entro il 30 settembre 2021;
  • per gli atti in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il versamento va fatto entro il 30 settembre 2021;
  • per le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Considerato che le rate sospese sono 18 – periodo da marzo 2020 ad agosto 2021 – se non si provvede a pagare il dovuto entro settembre il debitore è tecnicamente decaduto dal piano di rientro. Le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, confermano che il contribuente potrebbe pagare non l’intero importo delle quote maturate ma un ammontare di rate tale da rimanere al di sotto della soglia di decadenza di legge.

Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha stabilito che la decadenza della rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, deve essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.

 

ESEMPIO: supponendo che non sia stata pagata alcuna delle 18 rate sospese, mentre le rate precedenti siano state tutte saldate, ciò significa che il debitore dovrà pagare almeno 9 rate entro il 30 settembre 2021 al fine di evitare la decadenza della rateizzazione.

 

Infine, il decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) ha previsto che entro il 31 dicembre 2021, con riferimento ai piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19, può essere presentata una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. 

 

 

Green pass obbligatorio: le disposizioni del nuovo decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza.

Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni».

Pertanto ora il green pass diventa obbligatorio per i lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti dovranno avere il passaporto vaccinale.

Per i trasgressori, sia lavoratori che datori di lavoro, sono previste sanzioni.

 

Green pass: quando viene rilasciato?

Ricordiamo brevemente quando viene rilasciato il Green Pass:

essere negativi al test molecolare (validità certificazione 72 ore) o antigenico rapido (validità certificazione 48 ore);
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
per aver completato la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) (validità certificazione 12 mesi);

 

Il nuovo decreto prevede che non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino, ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. L’articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» con le parole «dalla medesima somministrazione».

Le disposizioni per i lavoratori pubblici e privati

A far data dal 15 ottobre 2021 il Green pass Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro.

Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato.

Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma potranno essere effettuate anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni, così come previsto in precedenza anche dal D.L. 105/2021.

Nel caso della Pubblica amministrazione il dipendente privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Nel settore privato invece la sospensione avrà effetto già dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass nelle imprese con più di 15 dipendenti; per quanto riguarda invece le imprese con meno di 15 dipendenti, il lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non verrà corrisposta retribuzione, alla stregua di quanto già previsto per gli operatori dei settori ad interesse sanitario, come previsto dal D.L. 44/2021.

 

OSSERVA – Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di Partita Iva. La norma sull’obbligo di certificazione è estesa anche ai consulenti che al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

Esenzione dal green pass

L’obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

I lavoratori esterni

L’obbligo è esteso “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”.

La magistratura e gli organi costituzionali

L’obbligo di esibire il green pass varrà anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari.

NOTA BENE – Sono esclusi dall’obbligo «avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo».

L’accesso senza il pass rappresenta un «illecito disciplinare» e come tale sarà sanzionato.

L’estensione dell’obbligo del Green Pass vale anche per gli organi costituzionali, includendo dunque il Quirinale e la Corte Costituzionale e l’obbligo riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato.

L’obbligo, per il principio dell’autodichia (autonomia decisionale), non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che, secondo quanto prevedrebbe il decreto sul “super Green Pass”, saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre.

Tamponi a prezzo calmierato

Il decreto stabilisce che i tamponi per ottenere il Green pass saranno a carico dei lavoratori ma con prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni.

Le farmacie  e tutte le strutture convenzionate avranno l’obbligo di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi: per chi non si adegua è prevista una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000. Il prefetto può inoltre disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

I tamponi saranno gratuiti solo per coloro che non possono sottoporsi a vaccino, come da apposita certificazione medica.

Le sanzioni

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:

il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.

Riepiloghiamo

DA LUGLIO

→      Cerimonie civili e religiose

→      Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)

DAL 6 AGOSTO

→      Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso

→      Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

→      Attività di sale da gioco, sale scommesse

→      Concorsi pubblici

→      Sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento

→      Strutture ospedaliere

→      Musei, mostre, Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso

→      Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, se al chiuso

DAL 16 SETTEMBRE

→      Scuola (obbligo per insegnanti e personale)

→      Università (obbligati docenti e studenti)

→      Aerei, treni, navi, traghetti, autobus di linea interregionali e a noleggio

DAL 10 OTTOBRE

→      Addetti esterni agli istituti scolastici e universitari

→      Personale amministrativo, esterno (mensa e pulizie), ausiliari delle Rsa

DAL 15 OTTOBRE

→      Luoghi di lavoro pubblici e privati

→      Attività di volontariato, Partite Iva, colf e badanti

→      I parlamentari devono adeguarsi

Link utili

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/

Infostudio Fiscal Focus

Vda in zona gialla: cosa cambia?

Con Ordinanza Regionale n. 228 del 21 maggio 2021 il Presidente della Regione interviene ancora una volta per adattare la normativa nazionale alla realtà valdostana.

Principale novità: dal 28 maggio saranno possibili le attività di ristorazione, effettuate da qualsiasi esercizio, anche al chiuso!

Abbiamo predisposto un mini video che riepiloga le principali misure in vigore sul nostro territorio dal 24 maggio.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo, invece, al nostro articolo https://www.studiosicilianoadele.it/decreto-riaperture-cosa-cambia/