Bonus baby-sitting

In data 13 marzo 2021 è stato pubblicato, in gazzetta ufficiale, il decreto Legge n. 30 contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Tra le misure individuate dal Governo, all’articolo 2 del citato decreto legge, per far fronte alle difficoltà organizzative delle famiglie italiane – e valide fino al 30 giugno 2021 – vi è il bonus baby-sitting.

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, per i figli conviventi minori di anni 14, potranno scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il bonus baby-sitting può essere utilizzato dai lavoratori indicati in precedenza per i figli conviventi minori di anni 14, per i periodi corrispondenti in tutto o in parte ai seguenti intervalli temporali:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia

Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.

Le domande possono essere presentate – mediante portale Inps, contact center o enti di patronato – a far data dall’8 Aprile 2021 e per i periodi che vanno dal 1° Gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.

Zona rossa VDA: cosa si può fare?

A partire da oggi anche la Valle d'Aosta è entrata in zona rossa. Facciamo il punto sulle principale regole da rispettare alla luce dell'ultima Ordinanza Regionale n. 135 del 27 marzo 2021.

SPOSTAMENTI

Sono vietati tutti gli spostamenti sul territorio regionale (anche all’interno del Comune), salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Sono CONSENTITI:

  • gli spostamenti nei Comuni vicini per usufruire di attività e di servizi non sospesi;
  • gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati agli allenamenti e attività di addestramento;
  • lo svolgimento (anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio, abitazione) delle attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni (orti, campi, prati, vigne e frutteti), la conduzione di piccoli allevamenti il taglio della legna. E’ necessario auto dichiarare il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.

Pasqua?  Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, nel limite di 2 persone (oltre a minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti) lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella Regione, una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00.

ESERCIZI COMMERCIALI

ATTIVITA’ APERTE:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
    bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non
    specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
    telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
    ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi
    da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
    esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse
    ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi
    specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
    specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
    specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi
    specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affin
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne;
    fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti;
    biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per
    corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Servizi di cura per gli animali da compagnia previo appuntamento
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

CHIUSE:

  • attività di servizi alla persona (ad eccezione delle lavanderie)
  • i mercati, salvo le attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

 

RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…).

E’ consentito:

  • l’asporto fino alle 22.00 per i ristoranti e fino alle 18.00 per i bar e gli altri esercizi simili senza cucina;
  • la consegna a domicilio senza limiti di orario;
  • la ristorazione all’interno delle strutture ricettive per i clienti alloggiati;
  • fino alle 22.00 e su apposita base contrattuale, l’attività di ristorazione in alberghi, oltre strutture ricettive o ristoranti per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti.
  • le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, anche in favore di imprese titolari di appalti di lavori in cantieri situati nel territorio regionale;
  • tra le 8.00 e le 16.00 e su apposita base contrattuale, le attività dei servizi di ristorazione situate nei comprensori di sci alpino o in prossimità delle piste di sci nordico esclusivamente in favore di atleti, allenatori e organizzatori di competizioni ed eventi sportivi.

ATTIVITA’ SPORTIVA

PALESTRE?  é sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, delle attività riabilitative o terapeutiche e dello svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità).

ATTIVITA’ MOTORIA: è consentita all’intero del proprio Comune (nel rispetto della distanza interpersonale di un metro da persone diverse dai congiunti e con obbligo di indossare la mascherina).

ATTIVITA’ SPORTIVA: è consentito svolgere attività sportiva, all’interno del proprio Comune, al di fuori delle vie principali dei principali centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati (nel rispetto della distanza interpersonale di 2 metri da persone diverse dai congiunti).

E’ sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Faq ATS Milano sul covid-19

A distanza di ormai più di un anno dall'inizio delle pandemia sono ancora tanti i dubbi in merito a come ci si debba comportare sul luogo di lavoro.

La gestione in azienda del controllo dei contagi, causati da Covid-19, insinua vari dubbi tra i medici competenti. I medici competenti hanno, soprattutto rispetto alla situazione emergenziale attuale, un rilievo decisivo nei luoghi di lavoro per quello che riguarda la salvaguardia della salute dei lavoratori. Non a caso, anche dopo l’avvenuta dichiarazione di emergenza sanitaria, la sorveglianza sanitaria in azienda non è stata interrotta, ma bensì ha assunto una nuova importanza strategica volta al contenimento dei contagi fra i lavoratori e alla prevenzione degli stessi. Le FAQ di ATS Milano aiutano a chiarire i dubbi riportati dai medici competenti in relazione all’argomento Covid-19.

Nuovo DPCM 2 marzo 2021

Il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid, il primo del suo mandato. Il decreto entrerà in vigore il 6 marzo e resterà valido fino al 6 aprile, inclusa Pasqua.

Il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato, in data 02/03/2021, il nuovo DPCM che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Scarica l’informativa per scoprire, nello specifico, cosa si può e non si può fare a seconda dei colori delle regioni o dei singoli territori.