Bonus baby-sitting

In data 13 marzo 2021 è stato pubblicato, in gazzetta ufficiale, il decreto Legge n. 30 contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Tra le misure individuate dal Governo, all’articolo 2 del citato decreto legge, per far fronte alle difficoltà organizzative delle famiglie italiane – e valide fino al 30 giugno 2021 – vi è il bonus baby-sitting.

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, per i figli conviventi minori di anni 14, potranno scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il bonus baby-sitting può essere utilizzato dai lavoratori indicati in precedenza per i figli conviventi minori di anni 14, per i periodi corrispondenti in tutto o in parte ai seguenti intervalli temporali:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia

Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.

Le domande possono essere presentate – mediante portale Inps, contact center o enti di patronato – a far data dall’8 Aprile 2021 e per i periodi che vanno dal 1° Gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.