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Nuovo Decreto Anti-Covid

Salvo sorprese, dovrebbe essere ufficializzato dal Consiglio dei Ministri il nuovo “decreto anti-Covid” che allenterà tutte le misure restrittive fino ad oggi in vigore per la lotta contro il virus.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito la roadmap delle riaperture che verrà seguita dopo la fine dello stato d’emergenza il prossimo 31 marzo. Fra le misure maggiormente discusse -e auspicate- è previsto finalmente lo stop al Green pass rafforzato sul lavoro per over 50, insegnanti e forze dell’ordine, nonostante la curva dei contagi sia di nuovo in aumento e si teme un’impennata dei casi nelle prossime settimane.

Green pass rafforzato e obbligo vaccinale

Dal 1° aprile parrebbe venir meno l’obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Per chi appartiene a questa categoria, resterebbe in vigore l’obbligo di vaccinazione in capo al cittadino, ma sui luoghi di lavoro dovrebbe bastare il certificato base, quindi test o tamponi.

Annullato anche l’obbligo di vaccino per il comparto scuola e quello delle forze dell’ordine, ma non per il personale sanitario e delle Rsa che saranno obbligati ancora fino alla fine dell’anno.

La certificazione al chiuso e all’aperto

Sempre dal 1° aprile per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto, non servirà più alcun green pass: né il “base” né quello “super”.

Potrebbe invece servire ancora il green pass base nei posti dove c’è più assembramento: dagli stadi ai concerti.

Per quanto riguarda le attività al chiuso invece, bisognerà aspettare fino al 1° di maggio: infatti fino al 30 aprile per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso sarà ancora obbligatorio possedere il green pass rafforzato.

Trasporti e altre attività

Servirà, fino al 30 aprile, il Green Pass base, per i trasporti a lunga percorrenza (treni e aerei).

Non servirà, invece, per tram, metro e bus.

Il Green Pass base resta inoltre fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e per le visite nelle Rsa.

 

Mascherine

Niente più mascherina all’aperto: l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione viene prorogato al 30 aprile solo per i luoghi al chiuso.

 

Non solo green pass

Anche per gli stadi è finalmente ripresa: dal 1° aprile si torna alla capienza del 100%.

Fra le altre misure che saluteremo troviamo anche la quarantena (derivante dal contatto stretto con un soggetto positivo), persino per i non vaccinati.

Link utili

Sito del Ministero/Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate (Digital green certificate)

Contributo perequativo

Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo c.d. “perequativo” ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che siano incorsi in un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Il contributo

Soggetti beneficiari
  • soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR,

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggetti esclusi
  • soggetti che risultavano già in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo micro e piccole imprese[1];
  • soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva al 26 maggio 2021,
  • enti pubblici di cui all’articolo 74,
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Requisiti
  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%
  • aver trasmesso la dichiarazione dei redditi 2021 anno di imposta 2020 entro il 30 settembre 2021;
  • aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi 2020 anno di imposta 2019.
Importo contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti.

30% per ricavi/compensi non superiori a 100mila euro;
20% per ricavi/compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
15% per ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
10% per ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5% per ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

INFORMA – Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:

→      Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 D.L. 34 del 19 maggio 2020);

→      Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (articoli 59 e 60 del D.L. 104 del 14 agosto 2020);

→      Contributi a fondo perduto “Ristori” (D.L. n. 137/2020 del 28 ottobre 2020, che ha accorpato il “Ristori”, “Ristori-bis”, “Ristori-ter” e “Ristori-quater”, articoli 1, 1-bis e 1-ter);

→      Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del D.L. 172 del 18 dicembre 2020);

→      Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del D.L. 41 del 22 marzo 2021, commi da 1 a 3);

→      Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021);

→      Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).

 

ATTENZIONE! – Se l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d’esercizio (differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2019 e quello relativo all’anno 2020), il contributo perequativo non spetta.

Contributo massimo 150.000 euro.

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.

Il contributo
  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
  • non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità e termini di invio

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello mediante:

servizio web Dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021;
applicazione desktop telematico dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.

 

[1] In quanto il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

 

Infostudio – Fiscal focus

Lo Studio effettuerà i controlli al fine di verificare se possiate beneficiare o meno del contributo. Vi avviseremo a controlli effettuati.

Contributo attività economiche chiuse

Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 in virtù dei decreti emanati per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Una quota parte delle risorse stanziate è destinata in via prioritaria alle discoteche, in quanto dette attività alla data del 23 luglio risultavano ancora chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.

I contributi

Soggetti beneficiari e requisiti

CFP attività chiuse

soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, che posseggono in possesso dei seguenti requisiti:

  • partita IVA attivata in data antecedente al 23 luglio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.
Soggetti beneficiari e requisiti

CFP discoteche

soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:

  • partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26 maggio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, rientra tra quelle individuate dai codici Ateco elencati nella tabella in calce.

 

ATTENZIONE! – Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti possono richiedere con l’istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.

 

Soggetti

esclusi

  • soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese[1];
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

[1] In quanto il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

 

Ammontare CFP ·         20 milioni di euro sono ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili, con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a 25.000 euro.

·         120 milioni di euro, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente punto, sono ripartiti tra i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino a un importo di euro 3.000, entro i seguenti importi massimi:

3.000 euro soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000 euro
7.500 euro soggetti con ricavi e compensi ≥ 400.000 euro ≤ 1.000.000 euro
12.000 euro soggetti con ricavi e compensi ≥ a 1.000.000 euro
Modalità di erogazione accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente
Il contributo ·         non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,

·         non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR

·         non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità e termini di invio

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello dal 2 dicembre 2021 e non oltre il 21 dicembre 2021.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.

 

Tabella dei codici ATECO prevalenti

Codice ATECO Descrizione
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13 Gestione di palestre
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

 

Infostudio – Fiscal Focus

Super Green Pass. Misure operative

L’andamento della curva epidemiologica e la necessità di preservare il periodo natalizio da nuove eventuali chiusure ha portato il Consiglio dei Ministri a definire, nella giornata del 24 novembre 2021, nuove misure atte a contenere il contagio.

Di fatto si sdoppia il certificato verde, dividendolo fra pass base (rilasciato previo risultato negativo di test o tampone) e pass rinforzato (rilasciato ai soggetti vaccinati e guariti) e si introducono nuove restrizioni per i non vaccinati dal 6 dicembre. Il provvedimento resterà in vigore fino al 15 gennaio 2022, con possibilità di proroga. Le misure riguarderanno tutte le zone, anche quella bianca: sarà necessario il tampone base per salire su bus e treni regionali, mentre per accedere a bar e ristoranti al chiuso sarà necessario esibire il Green pass rinforzato (rilasciato a soggetti vaccinati e guariti).

Le novità collegate al nuovo super green pass

Quando entrano in vigore le nuove disposizioni Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Le misure potranno essere poi prorogate.

Le regole a seconda dei colori delle zone Il super Green pass (rilasciato a soggetti vaccinati e guariti) entra in vigore già in zona bianca a partire dal 6 dicembre 2021: il 15 gennaio 2022 si deciderà se prorogare le misure anche in zona bianca o farle valere, ad esempio, solo per zona gialla e arancione.

 

In base alle nuove disposizioni solo i vaccinati e i guariti potranno accedere alle attività di svago e ricreazione quali cinema, teatri, bar e ristoranti al chiuso, eventi sportivi (quindi anche stadi e palazzetti) e cerimonie pubbliche. “Abbiamo ricominciato a essere normali. Non vogliamo rischi a questa normalità”, le parole del Premier.

OSSERVA – Il green pass base (rilasciato a fronte di esito negativo di test o tampone), invece, sarà obbligatorio dal 6/12 anche per alberghi e spogliatoi per l’attività sportiva, palestre comprese.

Sarà invece sempre garantito l’accesso ai servizi essenziali, non sarà quindi necessario esibire né il Green pass, né il Super Green pass, per accedere a supermercati, farmacie e uffici pubblici. Stesso discorso per i negozi e i parrucchieri. Obbligatorio, come lo è ora, l’utilizzo della mascherina.

Rimangono inoltre valide le attuali disposizioni per accedere ai luoghi di lavoro e per i viaggi di lunga percorrenza.

In generale, non scatteranno più le restrizioni nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi alle attività saranno limitati ai soli possessori del super Green pass. Le restrizioni aggiuntive tra fascia arancione e gialla varranno quindi solo per chi non può esibire il certificato “rafforzato”.

Pertanto nessuna chiusura per discoteche, palestre e ristoranti.

Il salvagente viene lanciato così anche agli impianti sciistici, con la stagione alle porte dopo praticamente due anni di stop.

 

NOTA BENE – Non cambiano le regole in zona rossa, quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati.

 

La durata del super green pass   Come anticipato, la validità del Super green pass scende da 12 a 9 mesi. I controlli sul certificato verde saranno rafforzati: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i prefetti sentiranno il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adotteranno il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia e fornendo relazioni periodiche.
Obbligo vaccinale: nuove categorie di lavoratori interessati   Ulteriore novità, come si diceva, riguarda l’estensione dell’obbligo vaccinale a insegnanti e forze dell’ordine. In particolare, l’obbligo scatterà dal 15 dicembre per “personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico”. A partire dalla stessa data è previsto l’obbligo di terza dose per personale sanitario e delle Rsa.

NOTA BENE – Nessun Green pass o obbligo di vaccino per i bambini.

Mascherine: dove, come, quando   Non arriva alcuna stretta sull’uso di mascherine: l’obbligo di tenerle al chiuso resta, mentre si dovrebbe restare liberi di non indossarle all’aperto. L’obbligo di mascherina all’aperto scatterà dalla zona gialla e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti. Restano infine invariate le tipologie e la durata dei tamponi.
Nuove regole per i trasporti a breve percorrenza   Confermata dal 6 dicembre anche l’estensione del Green pass base a trasporti ferroviario regionale e il trasporto pubblico locale. Quindi anche su autobus e metropolitane.  In conferenza stampa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato anche di certificato necessario anche per il “trasporto ferroviario interregionale”
In sintesi: dove sarà sufficiente il test/tampone?   Sintetizzando: il tampone negativo sarà condizione sufficiente per avere il Green pass ‘base’ e accedere quindi al posto di lavoro, al trasporto locale, oltre che a treni ed aerei. Ma anche per dormire negli alberghi (per accedere a ristoranti e Spa al loro interno servirà invece il Super Green pass) e per accedere agli spogliatoi delle attività sportive (anche all’aperto).

 

Infostudio Fiscal Focus