Contributo perequativo
Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo c.d. “perequativo” ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che siano incorsi in un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.
Il contributo
Soggetti beneficiari |
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. |
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Soggetti esclusi |
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Requisiti |
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Importo contributo | è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti.
INFORMA – Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto: → Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 D.L. 34 del 19 maggio 2020); → Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (articoli 59 e 60 del D.L. 104 del 14 agosto 2020); → Contributi a fondo perduto “Ristori” (D.L. n. 137/2020 del 28 ottobre 2020, che ha accorpato il “Ristori”, “Ristori-bis”, “Ristori-ter” e “Ristori-quater”, articoli 1, 1-bis e 1-ter); → Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del D.L. 172 del 18 dicembre 2020); → Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del D.L. 41 del 22 marzo 2021, commi da 1 a 3); → Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021); → Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).
ATTENZIONE! – Se l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d’esercizio (differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2019 e quello relativo all’anno 2020), il contributo perequativo non spetta. |
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Contributo massimo | 150.000 euro.
A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo. |
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Il contributo |
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Modalità e termini di invio
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello mediante:
servizio web | Dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021; | |
applicazione desktop telematico | dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021. |
[1] In quanto il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
Infostudio – Fiscal focus
Lo Studio effettuerà i controlli al fine di verificare se possiate beneficiare o meno del contributo. Vi avviseremo a controlli effettuati.