Contributo perequativo

Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo c.d. “perequativo” ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che siano incorsi in un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Il contributo

Soggetti beneficiari
  • soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR,

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggetti esclusi
  • soggetti che risultavano già in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo micro e piccole imprese[1];
  • soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva al 26 maggio 2021,
  • enti pubblici di cui all’articolo 74,
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Requisiti
  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%
  • aver trasmesso la dichiarazione dei redditi 2021 anno di imposta 2020 entro il 30 settembre 2021;
  • aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi 2020 anno di imposta 2019.
Importo contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti.

30% per ricavi/compensi non superiori a 100mila euro;
20% per ricavi/compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
15% per ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
10% per ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5% per ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

INFORMA – Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:

→      Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 D.L. 34 del 19 maggio 2020);

→      Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (articoli 59 e 60 del D.L. 104 del 14 agosto 2020);

→      Contributi a fondo perduto “Ristori” (D.L. n. 137/2020 del 28 ottobre 2020, che ha accorpato il “Ristori”, “Ristori-bis”, “Ristori-ter” e “Ristori-quater”, articoli 1, 1-bis e 1-ter);

→      Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del D.L. 172 del 18 dicembre 2020);

→      Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del D.L. 41 del 22 marzo 2021, commi da 1 a 3);

→      Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021);

→      Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).

 

ATTENZIONE! – Se l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d’esercizio (differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2019 e quello relativo all’anno 2020), il contributo perequativo non spetta.

Contributo massimo 150.000 euro.

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.

Il contributo
  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
  • non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità e termini di invio

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello mediante:

servizio web Dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021;
applicazione desktop telematico dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.

 

[1] In quanto il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

 

Infostudio – Fiscal focus

Lo Studio effettuerà i controlli al fine di verificare se possiate beneficiare o meno del contributo. Vi avviseremo a controlli effettuati.