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Contributo perequativo

Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo c.d. “perequativo” ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che siano incorsi in un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Il contributo

Soggetti beneficiari
  • soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR,

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggetti esclusi
  • soggetti che risultavano già in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo micro e piccole imprese[1];
  • soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva al 26 maggio 2021,
  • enti pubblici di cui all’articolo 74,
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Requisiti
  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%
  • aver trasmesso la dichiarazione dei redditi 2021 anno di imposta 2020 entro il 30 settembre 2021;
  • aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi 2020 anno di imposta 2019.
Importo contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti.

30% per ricavi/compensi non superiori a 100mila euro;
20% per ricavi/compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
15% per ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
10% per ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5% per ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

INFORMA – Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:

→      Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 D.L. 34 del 19 maggio 2020);

→      Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (articoli 59 e 60 del D.L. 104 del 14 agosto 2020);

→      Contributi a fondo perduto “Ristori” (D.L. n. 137/2020 del 28 ottobre 2020, che ha accorpato il “Ristori”, “Ristori-bis”, “Ristori-ter” e “Ristori-quater”, articoli 1, 1-bis e 1-ter);

→      Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del D.L. 172 del 18 dicembre 2020);

→      Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del D.L. 41 del 22 marzo 2021, commi da 1 a 3);

→      Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021);

→      Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).

 

ATTENZIONE! – Se l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d’esercizio (differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2019 e quello relativo all’anno 2020), il contributo perequativo non spetta.

Contributo massimo 150.000 euro.

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.

Il contributo
  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
  • non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità e termini di invio

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello mediante:

servizio web Dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021;
applicazione desktop telematico dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.

 

[1] In quanto il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

 

Infostudio – Fiscal focus

Lo Studio effettuerà i controlli al fine di verificare se possiate beneficiare o meno del contributo. Vi avviseremo a controlli effettuati.

Contributo attività economiche chiuse

Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 in virtù dei decreti emanati per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Una quota parte delle risorse stanziate è destinata in via prioritaria alle discoteche, in quanto dette attività alla data del 23 luglio risultavano ancora chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.

I contributi

Soggetti beneficiari e requisiti

CFP attività chiuse

soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, che posseggono in possesso dei seguenti requisiti:

  • partita IVA attivata in data antecedente al 23 luglio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.
Soggetti beneficiari e requisiti

CFP discoteche

soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:

  • partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26 maggio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, rientra tra quelle individuate dai codici Ateco elencati nella tabella in calce.

 

ATTENZIONE! – Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti possono richiedere con l’istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.

 

Soggetti

esclusi

  • soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese[1];
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

[1] In quanto il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

 

Ammontare CFP ·         20 milioni di euro sono ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili, con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a 25.000 euro.

·         120 milioni di euro, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente punto, sono ripartiti tra i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino a un importo di euro 3.000, entro i seguenti importi massimi:

3.000 euro soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000 euro
7.500 euro soggetti con ricavi e compensi ≥ 400.000 euro ≤ 1.000.000 euro
12.000 euro soggetti con ricavi e compensi ≥ a 1.000.000 euro
Modalità di erogazione accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente
Il contributo ·         non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,

·         non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR

·         non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità e termini di invio

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello dal 2 dicembre 2021 e non oltre il 21 dicembre 2021.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.

 

Tabella dei codici ATECO prevalenti

Codice ATECO Descrizione
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13 Gestione di palestre
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

 

Infostudio – Fiscal Focus