Obbligo Green Pass: DPCM 12 OTTOBRE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato in data 12 ottobre 2021 un nuovo DPCM che contiene alcune integrazioni sulle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Principali novità contenute nel DPCM:

➡nuovi software messi a punto dai Ministeri di Salute, Innovazione ed Economia per rispondere alla preoccupazione dei datori di lavoro su chi e come effettuare i controlli 👇

📌integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici;

📌per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, interazione tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

📌per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC

‼ nel caso di malfunzionamento dei sistemi automatici è possibile l’uso dell’applicazione denominata “VerificaC19”

 

➡ possibilità per i datori di lavoro di richiedere anticipatamente la verifica del Green pass solo per “specifiche esigenze organizzative”;

➡ per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

 

Per la lettura completa dell’informativa si rimanda al seguente link: ⬇

Infostudio_Lavoro_n._50_del_15.10.2021_-_Obbligo_Green_Pass._DPCM_12_ottobre

Green pass obbligatorio: quali procedure per i datori di lavoro?

In base al nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass.

➡️Ecco i documenti da redigere: 👇

1️⃣ – Regolamento aziendale Green Pass: da stampare con Vs. denominazione aziendale e conservare; tale documento illustra la procedura con lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

2️⃣ – Nomina Incaricato: da completare a cura del personale designato per il controllo e farsi firmare per accettazione.

3️⃣ – Informativa al delegato: da consegnare e farsi firmare una copia per ricevuta.

4️⃣ – Registro procedure di verifica: da compilare a cura del soggetto incaricato alla verifica a seguito di ingresso dei lavoratori in azienda riportando esito verifica e ingresso ai locali.

5️⃣ – Cartellonistica Green Pass: il cartello va stampato e affisso in azienda, in prossimità dell’ingresso.

6️⃣ – Comunicazione al personale: da consegnarsi al proprio personale e/o al personale esterno che accede al luogo di lavoro.

 

Alleghiamo circolare esplicativa e facsimile documenti da redigere.

Infostudio_Lavoro_del_08.10.2021_-_Obbligo_green_pass._Procedure_datori_di_lavoro

2.DELEGA_E_INFORMATIVA_INCARICATO

3.REGISTRO_PROCEDURE_DI_VERIFICA

4.GREEN_PASS_CARTELLO_AZIENDA

5.COMUNICAZIONE_AL_PERSONALE

 

Green pass obbligatorio: le disposizioni del nuovo decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza.

Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni».

Pertanto ora il green pass diventa obbligatorio per i lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti dovranno avere il passaporto vaccinale.

Per i trasgressori, sia lavoratori che datori di lavoro, sono previste sanzioni.

 

Green pass: quando viene rilasciato?

Ricordiamo brevemente quando viene rilasciato il Green Pass:

essere negativi al test molecolare (validità certificazione 72 ore) o antigenico rapido (validità certificazione 48 ore);
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
per aver completato la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) (validità certificazione 12 mesi);

 

Il nuovo decreto prevede che non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino, ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. L’articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» con le parole «dalla medesima somministrazione».

Le disposizioni per i lavoratori pubblici e privati

A far data dal 15 ottobre 2021 il Green pass Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro.

Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato.

Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma potranno essere effettuate anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni, così come previsto in precedenza anche dal D.L. 105/2021.

Nel caso della Pubblica amministrazione il dipendente privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Nel settore privato invece la sospensione avrà effetto già dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass nelle imprese con più di 15 dipendenti; per quanto riguarda invece le imprese con meno di 15 dipendenti, il lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non verrà corrisposta retribuzione, alla stregua di quanto già previsto per gli operatori dei settori ad interesse sanitario, come previsto dal D.L. 44/2021.

 

OSSERVA – Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di Partita Iva. La norma sull’obbligo di certificazione è estesa anche ai consulenti che al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

Esenzione dal green pass

L’obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

I lavoratori esterni

L’obbligo è esteso “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”.

La magistratura e gli organi costituzionali

L’obbligo di esibire il green pass varrà anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari.

NOTA BENE – Sono esclusi dall’obbligo «avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo».

L’accesso senza il pass rappresenta un «illecito disciplinare» e come tale sarà sanzionato.

L’estensione dell’obbligo del Green Pass vale anche per gli organi costituzionali, includendo dunque il Quirinale e la Corte Costituzionale e l’obbligo riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato.

L’obbligo, per il principio dell’autodichia (autonomia decisionale), non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che, secondo quanto prevedrebbe il decreto sul “super Green Pass”, saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre.

Tamponi a prezzo calmierato

Il decreto stabilisce che i tamponi per ottenere il Green pass saranno a carico dei lavoratori ma con prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni.

Le farmacie  e tutte le strutture convenzionate avranno l’obbligo di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi: per chi non si adegua è prevista una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000. Il prefetto può inoltre disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

I tamponi saranno gratuiti solo per coloro che non possono sottoporsi a vaccino, come da apposita certificazione medica.

Le sanzioni

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:

il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.

Riepiloghiamo

DA LUGLIO

→      Cerimonie civili e religiose

→      Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)

DAL 6 AGOSTO

→      Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso

→      Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

→      Attività di sale da gioco, sale scommesse

→      Concorsi pubblici

→      Sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento

→      Strutture ospedaliere

→      Musei, mostre, Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso

→      Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, se al chiuso

DAL 16 SETTEMBRE

→      Scuola (obbligo per insegnanti e personale)

→      Università (obbligati docenti e studenti)

→      Aerei, treni, navi, traghetti, autobus di linea interregionali e a noleggio

DAL 10 OTTOBRE

→      Addetti esterni agli istituti scolastici e universitari

→      Personale amministrativo, esterno (mensa e pulizie), ausiliari delle Rsa

DAL 15 OTTOBRE

→      Luoghi di lavoro pubblici e privati

→      Attività di volontariato, Partite Iva, colf e badanti

→      I parlamentari devono adeguarsi

Link utili

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/

Infostudio Fiscal Focus

Assegno ponte per figli minori: domande dal 1° luglio al 31 dicembre

Il decreto-legge n. 79/2021 ha previsto l’erogazione, previa domanda, di un assegno temporaneo ai nuclei familiari con figli minori a carico (c.d. assegno ponte) che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

L’assegno, previsto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

I destinatari della misura sono:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Requisiti di accesso

Il richiedente può accedere al beneficio qualora in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un (ISEE) in corso di validità sino a 50.000 euro.

Determinazione dell’importo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge introduttivo della misura (D.L. n. 79/2021), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a:
167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli,
217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

 

NOTA BENE – Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

  • portale Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati

Lo Studio non si occupa di tale pratica. 

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN, libretto postale intestati al richiedente.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

OSSERVA – I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, dal momento che la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

 

Infostudio Fiscal Focus