Bonus formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta per la formazione 4.0 destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo importanti novità che rendono la misura ancora più appetibile.

La legge di Bilancio 2021, ha prorogato, per il biennio 2021/2022, la possibilità di accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è un beneficio fiscale che lo Stato italiano ha deciso di introdurre – tra le agevolazioni fiscali – per sostenere, la trasformazione digitale delle aziende residenti sul territorio italiano. Si tratta di una opportunità vantaggiosa per tutte le aziende, operanti in diversi settori merceologici.

Tutte le imprese, possono beneficiare del credito d’imposta relativo alla formazione 4.0. se in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).

Sono escluse le imprese in difficoltà e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

L’obiettivo della misura è:

  1. acquisizione di competenze 4.0
  2. consolidamento di competenze 4.0

in determinati ambiti:

  • Vendita e marketing, e le attività di formazione potranno essere relative a:

– acquisti; commercio al dettaglio; commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;

  • Informatica, in questo caso le voci ammesse possono essere, ad esempio:

analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;

  • Tecniche e tecnologie di produzione, in cui si contano 88 voci, tra cui:

robotica; sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni, idraulica, ingegneria meccanica, lavorazione della lamiera, saldatura, siderurgia, climatizzazione, distribuzione del gas, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.

 

Il credito d’imposta viene calcolato sul costo aziendale del personale dipendente che l’azienda intende formare limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.

Rientra nel calcolo del costo aziendale per beneficiare della misura:

  • il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
  • il personale con contratto di apprendistato;

Una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale dipendente, rapportato alle ore di formazione, dovrà essere applicata una percentuale, individuata in base alle dimensioni aziendali, allo scopo di quantificare la misura del credito d’imposta.

Le percentuali sono le seguenti:

  • 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.

Sale al 60% se è rivolto a categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Oltre al credito d’imposta sul costo di formazione del proprio personale dipendente, dal primo gennaio 2021 è possibile convertire in credito anche altre spese, quali ad esempio:

·         spese di personale relative ai partecipanti alla formazione;

·         spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;

·         spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) sostenute per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;

·         costi di esercizio relativi a formatori direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

·         costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Leggi la circolare per maggiori approfondimenti.

La sorveglianza sanitaria

Le indicazioni dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08

Le regole in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per lavoratori e aziende sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero il Decreto Legislativo n. 81/2008 che ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano.

L’articolo 41 del D.lgs. 81/2008, successivamente modificato dall’articolo 26 del decreto legislativo 106/09, definisce le modalità, le tempistiche, gli interlocutori e le frequenze con cui debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge.

La sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

La sorveglianza sanitaria non si identifica solo con visite mediche effettuate ai lavoratori, ma comprende anche tutte le attività svolte dal Medico Competente, esperto in medicina del lavoro con specifiche competenze, nominato dal Datore di lavoro, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 precisa che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del decreto;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Gli accertamenti sanitari preventivi e periodici devono essere organizzati secondo un “protocollo sanitario”, definito dal Medico Competente, che riporta le tipologie delle visite mediche e delle indagini specialistiche da eseguirsi e la loro periodicità.

Il protocollo sanitario deve essere definito in funzione dei rischi specifici presenti nell’attività, basandosi sui risultati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e su sopralluoghi nell’ambiente di lavoro.

La legislazione propone delle linee guida, emanate da istituzioni e associazioni scientifiche, per la prescrizione del protocollo sanitario.

 

Nel caso di assunzione di un nuovo lavoratore, la sorveglianza sanitaria iniziale comprende:

  • visita medica preventiva, in fase preassuntiva, che può essere effettuata prima dell’assunzione di un Lavoratore;
  • visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

 

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

 

Successivamente all’assunzione, la sorveglianza prevede:

  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno e può assumere cadenza diversa se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

 

Le visite mediche sono effettuate a cura e spese del Datore di Lavoro e nei casi ed alle condizioni previste, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Al lavoratore, spetta l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente. A fronte di un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite, il Datore di Lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria dei lavoratori, con tutti i dati da trasmettere annualmente all’INAIL. Per ogni lavoratore, infatti, viene organizzata una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata, che dovrà contenere i dati relativi alle condizioni psicofisiche del dipendente, i risultati degli accertamenti espletati ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime in seguito uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. idoneità;
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. inidoneità temporanea;
  4. inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

In opposizione ai giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.