Agenzia Entrate Riscossione: novità

Decadenza rateizzazioni

Il Dl Fiscale n.146/2021, approvato di recente, prevede, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020[1], cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

[1] per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Esempi:

1 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 3 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 0
2 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 3 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 5 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 2
3 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 5 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 7 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 4

 

Rottamazione e saldo e stralcio: nuove date

Il Decreto-legge approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”, ovvero entro i termini indicati nella tabella successiva, oltre a rimodulare i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

 

 

Termini di versamento Sostegni bis

31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto   relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
31 agosto 2021

 

  relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
30 settembre 2021   relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre   relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
30 novembre 2021

 

  relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Nuovo calendario

rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute:

  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020
  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
 

 

 

 

30 novembre 2021
rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

 

ATTENZIONE! – Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Pertanto, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 6 dicembre 2021.

Riscossione

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora viene prolungato di 150 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti.

Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Obbligo Green Pass: DPCM 12 OTTOBRE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato in data 12 ottobre 2021 un nuovo DPCM che contiene alcune integrazioni sulle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Principali novità contenute nel DPCM:

➡nuovi software messi a punto dai Ministeri di Salute, Innovazione ed Economia per rispondere alla preoccupazione dei datori di lavoro su chi e come effettuare i controlli 👇

📌integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici;

📌per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, interazione tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

📌per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC

‼ nel caso di malfunzionamento dei sistemi automatici è possibile l’uso dell’applicazione denominata “VerificaC19”

 

➡ possibilità per i datori di lavoro di richiedere anticipatamente la verifica del Green pass solo per “specifiche esigenze organizzative”;

➡ per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

 

Per la lettura completa dell’informativa si rimanda al seguente link: ⬇

Infostudio_Lavoro_n._50_del_15.10.2021_-_Obbligo_Green_Pass._DPCM_12_ottobre

Bonus bebè

Premessa

Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 362, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato, previa domanda da presentare all’Inps entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Beneficiari e requisiti di spettanza

Il bonus bebè spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

Per poter ottenere la prestazione occorre che il genitore richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

Importo dell’assegno

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 340, L. n. 160/2019) ha previsto un ricalcolo dell’assegno in base a nuove soglie di ISEE, rendendo possibile il riconoscimento del bonus bebè anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

 

OSSERVA – In caso di figlio (nato o adottato) successivo al primo è prevista una maggiorazione del 20% dell’assegno.

Nello specifico, la prestazione sarà calcolata secondo i seguenti parametri:

in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui   l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro   l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
qualora l’ ISEE sia superiore a 40.000 euro   l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

 

NOTA BENE – In presenza degli altri requisiti, l’assegno di natalità verrà corrisposto anche in assenza di ISEE. In tal caso, verrà liquidato nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).

 

Nel caso in cui l’ISEE venga presentato successivamente alla presentazione della domanda, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

L’importo minimo dell’assegno è previsto anche in presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’Inps entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

La domanda, tuttavia, può anche essere inoltrata oltre il suddetto termine di 90 giorni. In tal caso, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).

ATTENZIONE! – In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

 

La domanda, di regola, va presentata una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato. In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Operativamente è necessario selezionare l’area “Tutti i servizi” e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino).

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Infostudio Lavoro di Fiscal Focus

 

 

Green pass obbligatorio: quali procedure per i datori di lavoro?

In base al nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass.

➡️Ecco i documenti da redigere: 👇

1️⃣ – Regolamento aziendale Green Pass: da stampare con Vs. denominazione aziendale e conservare; tale documento illustra la procedura con lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

2️⃣ – Nomina Incaricato: da completare a cura del personale designato per il controllo e farsi firmare per accettazione.

3️⃣ – Informativa al delegato: da consegnare e farsi firmare una copia per ricevuta.

4️⃣ – Registro procedure di verifica: da compilare a cura del soggetto incaricato alla verifica a seguito di ingresso dei lavoratori in azienda riportando esito verifica e ingresso ai locali.

5️⃣ – Cartellonistica Green Pass: il cartello va stampato e affisso in azienda, in prossimità dell’ingresso.

6️⃣ – Comunicazione al personale: da consegnarsi al proprio personale e/o al personale esterno che accede al luogo di lavoro.

 

Alleghiamo circolare esplicativa e facsimile documenti da redigere.

Infostudio_Lavoro_del_08.10.2021_-_Obbligo_green_pass._Procedure_datori_di_lavoro

2.DELEGA_E_INFORMATIVA_INCARICATO

3.REGISTRO_PROCEDURE_DI_VERIFICA

4.GREEN_PASS_CARTELLO_AZIENDA

5.COMUNICAZIONE_AL_PERSONALE