Bonus bebè

Premessa

Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 362, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato, previa domanda da presentare all’Inps entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Beneficiari e requisiti di spettanza

Il bonus bebè spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

Per poter ottenere la prestazione occorre che il genitore richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

Importo dell’assegno

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 340, L. n. 160/2019) ha previsto un ricalcolo dell’assegno in base a nuove soglie di ISEE, rendendo possibile il riconoscimento del bonus bebè anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

 

OSSERVA – In caso di figlio (nato o adottato) successivo al primo è prevista una maggiorazione del 20% dell’assegno.

Nello specifico, la prestazione sarà calcolata secondo i seguenti parametri:

in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui   l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro   l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
qualora l’ ISEE sia superiore a 40.000 euro   l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

 

NOTA BENE – In presenza degli altri requisiti, l’assegno di natalità verrà corrisposto anche in assenza di ISEE. In tal caso, verrà liquidato nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).

 

Nel caso in cui l’ISEE venga presentato successivamente alla presentazione della domanda, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

L’importo minimo dell’assegno è previsto anche in presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’Inps entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

La domanda, tuttavia, può anche essere inoltrata oltre il suddetto termine di 90 giorni. In tal caso, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).

ATTENZIONE! – In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

 

La domanda, di regola, va presentata una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato. In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Operativamente è necessario selezionare l’area “Tutti i servizi” e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino).

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

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