Assegno ponte per figli minori: domande dal 1° luglio al 31 dicembre
Il decreto-legge n. 79/2021 ha previsto l’erogazione, previa domanda, di un assegno temporaneo ai nuclei familiari con figli minori a carico (c.d. assegno ponte) che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
L’assegno, previsto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
I destinatari della misura sono:
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Requisiti di accesso
Il richiedente può accedere al beneficio qualora in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; |
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; |
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; |
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; |
essere in possesso di un (ISEE) in corso di validità sino a 50.000 euro. |
Determinazione dell’importo
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge introduttivo della misura (D.L. n. 79/2021), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a: |
167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, |
217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi; |
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta. |
NOTA BENE – Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
- portale Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
- Contact Center Integrato;
- Patronati
Lo Studio non si occupa di tale pratica.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. |
Modalità di erogazione
Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN, libretto postale intestati al richiedente.
Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.
OSSERVA – I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, dal momento che la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
Infostudio Fiscal Focus