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Assegno Unico Universale

A decorrere dal 1° marzo 2022 diventerà pienamente operativo l’Assegno Unico Universale che si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari residenti e domiciliati in Italia con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno andrà a sostituire o rimodulare in modo strutturale le seguenti prestazioni assistenziali che, salvo alcune eccezioni, non saranno più gestite all’interno del cedolino paga e non saranno più anticipate dal datore di lavoro:

  • detrazioni dall’imposta per figli a carico;
  • detrazioni per famiglie numerose;
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assegno temporaneo unico 2021.

L’assegno sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai diciotto anni di età del figlio, con possibilità di prolungarlo sino al ventunesimo anno di età, a condizione che i figli:

  • stiano frequentando un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  • stiano svolgendo un tirocinio;
  • abbiano un lavoro che produca un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • risultino iscritti come disoccupati in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • stiano svolgendo il servizio civile universale.

Presentazione della domanda

È importante presentare prima possibile la domanda all’INPS in quanto:

Per le domande presentate a gennaio e febbraio   i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo.
Per le domande presentate dal 1° marzo in poi   il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda
Per chi presenta la domanda entro giugno 2022   i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
Per le domande presentate successivamente al mese di giugno 2022   non sarà possibile ottenere il riconoscimento degli arretrati.

 

OSSERVA – L’Assegno Unico Universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).

Modalità di richiesta

L’Assegno può essere richiesto all’Inps in modalità telematica, accedendo con il proprio Spid personale o presso gli istituti di patronato. Sarà necessario presentare il modello ISEE, tuttavia, in caso di mancanza di ISEE o di ISEE superiore a 40.000 euro, verrà corrisposta al beneficiario una quota minima mensile.

Nei casi in cui il lavoratore non disponesse ancora di un modello ISEE valido è consigliabile, in ogni caso, presentare la domanda tempestivamente e, successivamente, entro giugno 2022, ripresentarla con l’adeguamento dei valori ISEE per la richiesta di arretrati, quantomeno per garantirsi in tempi brevi il ricevimento dell’importo minimo. L’erogazione avverrà mediante accredito su conto corrente o mediante bonifico domiciliato. In fase di richiesta della domanda sarà necessario indicare un Iban intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Arretrati

Entro giugno 2022   sarà possibile presentare la domanda senza perdere gli arretrati, che decoreranno da marzo 2022 (entrata in vigore).
A partire da luglio 2022   l’assegno potrà essere erogato solo per il mese corrente di presentazione, con la conseguente perdita degli arretrati.

 

L’importo dell’Assegno Unico Universale sarà variabile e determinato sulla base dei risultati dell’ISEE del nucleo familiare richiedente e dell’età dei figli a carico con un importo minimo di 50 euro mensile e massimo di 175 euro per ogni figlio a carico. Inoltre, sono previste delle maggiorazioni per alcuni casi specifici.

Cosa mi serve per presentare la domanda

  • Spid;
  • Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare;
  • Eventuale grado di disabilità;
  • Modello ISEE;
  • Iban intestato o cointestato al soggetto richiedente.

 

 

Infostudio lavoro – Fiscal Focus

 

 

 

 

 

 

 

Bollo certificati digitali, agevolazioni prima casa, IVA gas metano

 

Esenzione bollo certificati digitali

La legge di bilancio ha esteso per tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

INFORMA – Si tratta,  in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno.

 

Certificati richiedibili dai cittadini residenti in Italia
·       di nascita,

·       di matrimonio,

·       di cittadinanza,

·       di esistenza in vita,

·       di residenza,

·       di stato civile,

·       di stato di famiglia,

·       di stato civile e di stato di famiglia insieme,

·       di residenza in convivenza,

·       di stato di famiglia con rapporti di parentela,

·       di stato libero,

·       di unione civile,

·       di contratto di convivenza.

L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).

 

Certificati richiedibili dai cittadini residenti all’estero

(iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE)

·       di nascita,

·       di matrimonio,

·       di cittadinanza,

·       di residenza AIRE

·       di stato di famiglia AIRE,

·       di unione civile,

·       di contratto di convivenza.

 

Agevolazione “prima casa under 36”

Per favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, la legge di bilancio 2022 ha prorogato il termine ultimo per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo fino al 31 dicembre 2022.

 

NOTA BENE Per l’applicazione del beneficio in esame devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR (DPR n. 131/1986).

 

L’agevolazione
Soggetti beneficiari ·       giovani che non abbiano compiuto 36 anni al momento del rogito;

·       con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Immobili ammessi al beneficio ·       A/2 (abitazioni di tipo civile);

·       A/3 (abitazioni di tipo economico);

·       A/4 (abitazioni di tipo popolare);

·       A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);

·       A/6 (abitazione di tipo rurale);

·       A/7 (abitazioni in villini);

·       A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Pertinenze L’agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

ATTENZIONE! – L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato.

In tale ultimo caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Condizioni L’acquirente:

·       deve avere o stabilire la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto

·       nell’atto di acquisto deve dichiarare di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare

·       nell’atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, deve alienare l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

RICORDA – La decorrenza dei termini è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Benefici  

Se l’atto è soggetto ad imposta di registro è esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
Se l’acquisto è soggetto ad IVA è Riconoscimento credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%

NOTA BENE – L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA.

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

Credito d’imposta Il credito d’imposta può essere:

·       portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

·       utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

·       utilizzato in compensazione.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.62/2021 ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

IVA 5% gas metano

Inoltre, la legge di bilancio ha previsto la riduzione dell’Iva al 5% per il gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

 

 

 

Nuovo limite al contante dal 01/01/2022

A partire dal 01.01.2022 il limite alle transazioni in contanti scende a € 999,99.

E’ vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

 

     Il limite vige anche nei rapporti di parentela di qualsiasi grado, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società ecc.

  Il limite opera indipendentemente dalla causa (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario oppure a titolo di donazione o liberalità)

 

Come viene calcolato il valore di 1.000 €?

  • la violazione non si configura in caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, cioè tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate;
  • la violazione non si configura nel caso in cui la pluralità dei pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
  • la violazione non si configura quando la pluralità dei pagamenti derivi da un preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale)
  • il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da persona fisica nell’ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo/professionista.

E’ possibile effettuare il pagamento rateale in contanti?

SI, il pagamento deve però essere previsto in apposito contratto oppure annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. Gli importi delle rate devono essere prestabiliti e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante.

Bonus edilizi tra conferme e novità

Nel disegno di legge di Bilancio 2022 diversi sono i bonus edilizi prorogati per l’anno 2022, con alcune modifiche. Analizziamoli nel dettaglio.

Superbonus

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

In particolare, l’agevolazione spetta:

nella misura del 110%   per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
nella misura del 70%   per le spese sostenute nel 2024;
nella misura del 65%   per le spese sostenute nel 2025.

 

Invece, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la CILA, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Sarà possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente per gli interventi del Superbonus: niente proroga dell’opzione, quindi, per i tradizionali bonus edilizi.

Ecobonus – Bonus mobili

Prorogati fino a tutto il 2024 anche ecobonus e detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, e bonus mobili.

Tuttavia, il limite massimo di detrazione per il bonus mobili dal 2022 fino al 2024 sarà calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, anziché 16.000 euro. Risultano modificate anche le etichette energetiche degli elettrodomestici:

  • di classe non inferiore alla classe A per i forni;
  • E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • F per i frigoriferi e i congelatori.

Bonus verde e bonus facciate

Prorogati fino al 2024 anche bonus verde e bonus facciate, per quest’ultimo, però, la detrazione passerà dal 90 al 60% delle spese sostenute.

 

Infostudio di Fiscal Focus