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Bonus bebè

Premessa

Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 362, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato, previa domanda da presentare all’Inps entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Beneficiari e requisiti di spettanza

Il bonus bebè spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

Per poter ottenere la prestazione occorre che il genitore richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

Importo dell’assegno

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 340, L. n. 160/2019) ha previsto un ricalcolo dell’assegno in base a nuove soglie di ISEE, rendendo possibile il riconoscimento del bonus bebè anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

 

OSSERVA – In caso di figlio (nato o adottato) successivo al primo è prevista una maggiorazione del 20% dell’assegno.

Nello specifico, la prestazione sarà calcolata secondo i seguenti parametri:

in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui   l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro   l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
qualora l’ ISEE sia superiore a 40.000 euro   l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

 

NOTA BENE – In presenza degli altri requisiti, l’assegno di natalità verrà corrisposto anche in assenza di ISEE. In tal caso, verrà liquidato nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).

 

Nel caso in cui l’ISEE venga presentato successivamente alla presentazione della domanda, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

L’importo minimo dell’assegno è previsto anche in presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’Inps entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

La domanda, tuttavia, può anche essere inoltrata oltre il suddetto termine di 90 giorni. In tal caso, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).

ATTENZIONE! – In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

 

La domanda, di regola, va presentata una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato. In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Operativamente è necessario selezionare l’area “Tutti i servizi” e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino).

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Infostudio Lavoro di Fiscal Focus

 

 

Bonus idrico

La Legge di Bilancio 2021, per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari

  • le persone fisiche;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Imputazione delle spese

le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata -> devono fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria -> faranno riferimento al criterio di competenza.

 

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Spese sostenute prima del 16 giugno 2021

Per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta:

  • sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli tracciabili;
  • è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotandovi il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Invio comunicazione spese sostenute

I soggetti beneficiari del credito, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, devono comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute.

Ammontare del credito

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di:

1.000 euro -> per ciascuna unità immobile per le persone fisiche;
5.000 euro -> per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

ATTENZIONE! – Considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione presentata moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Utilizzo del credito

 

Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo ·       nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;

·       in compensazione.

Gli altri soggetti Esclusivamente in compensazione.

 

Informativa Fiscal Focus

Assegno ponte per figli minori: domande dal 1° luglio al 31 dicembre

Il decreto-legge n. 79/2021 ha previsto l’erogazione, previa domanda, di un assegno temporaneo ai nuclei familiari con figli minori a carico (c.d. assegno ponte) che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

L’assegno, previsto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

I destinatari della misura sono:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Requisiti di accesso

Il richiedente può accedere al beneficio qualora in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un (ISEE) in corso di validità sino a 50.000 euro.

Determinazione dell’importo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge introduttivo della misura (D.L. n. 79/2021), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a:
167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli,
217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

 

NOTA BENE – Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

  • portale Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati

Lo Studio non si occupa di tale pratica. 

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN, libretto postale intestati al richiedente.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

OSSERVA – I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, dal momento che la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

 

Infostudio Fiscal Focus

 

 

 

 

Bonus baby-sitting

In data 13 marzo 2021 è stato pubblicato, in gazzetta ufficiale, il decreto Legge n. 30 contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Tra le misure individuate dal Governo, all’articolo 2 del citato decreto legge, per far fronte alle difficoltà organizzative delle famiglie italiane – e valide fino al 30 giugno 2021 – vi è il bonus baby-sitting.

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, per i figli conviventi minori di anni 14, potranno scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il bonus baby-sitting può essere utilizzato dai lavoratori indicati in precedenza per i figli conviventi minori di anni 14, per i periodi corrispondenti in tutto o in parte ai seguenti intervalli temporali:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia

Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.

Le domande possono essere presentate – mediante portale Inps, contact center o enti di patronato – a far data dall’8 Aprile 2021 e per i periodi che vanno dal 1° Gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.