Bonus idrico

La Legge di Bilancio 2021, per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari

  • le persone fisiche;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Imputazione delle spese

le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata -> devono fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria -> faranno riferimento al criterio di competenza.

 

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Spese sostenute prima del 16 giugno 2021

Per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta:

  • sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli tracciabili;
  • è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotandovi il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Invio comunicazione spese sostenute

I soggetti beneficiari del credito, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, devono comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute.

Ammontare del credito

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di:

1.000 euro -> per ciascuna unità immobile per le persone fisiche;
5.000 euro -> per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

ATTENZIONE! – Considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione presentata moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Utilizzo del credito

 

Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo ·       nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;

·       in compensazione.

Gli altri soggetti Esclusivamente in compensazione.

 

Informativa Fiscal Focus