Nuova proroga rottamazione
Con un emendamento introdotto al DL Sostegni bis viene prevista la possibilità di rateizzare ulteriormente le rate di Rottamazione ter e di Saldo e Stralcio scadute nel 2020.
In base a quanto previsto dal primo Decreto Sostegni, chi è in regola con i versamenti 2019 poteva versare le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021.
Con emendamento al DL Sostegni bis viene, invece, prevista la possibilità di rateizzare tali rate in quattro tranche di pari importo:
- prima rata entro il 31 luglio 2021;
- seconda rata entro il 31 agosto 2021;
- terza rata entro il 30 settembre 2021;
- quarta rata entro il 31 ottobre 2021.
Per quanto riguarda le rate scadute nel 2021 non ancora versate, invece, resta immutata la scadenza del 30 novembre 2021 per effettuare i versamenti. In tal caso sono previsti 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato al più tardi entro il 6 dicembre 2021, altrimenti si perde il diritto all’agevolazione.
Nuove scadenze
Termine versamento | Scadenza con 5 giorni di tolleranza | Quali rate |
31 luglio (2 agosto) | 9 agosto 2021 | 28 febbraio 2020 |
31 marzo 2020 | ||
31 agosto 2021 | 6 settembre 2021 | 31 maggio 2020 |
30 settembre 2021 | 6 ottobre 2021 | 31 luglio 2020 |
31 ottobre (2 novembre) | 8 novembre 2021 | 30 novembre 2020 |
30 novembre 2021 | 6 dicembre 2021 | 28 febbraio 2021 |
31 marzo 2021 | ||
31 maggio 2021 | ||
31 luglio 2021 |
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
E’ possibile che ci siano somme ammesse al piano di definizione agevolata ma poi condonate in base all’art. 4, del dl 41/2021, il quale prevede lo stralcio dei debiti fino a 5 mila euro affidati all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010. Si ricorda la condizione prevista per l’annullamento dei debiti è che nel periodo d’imposta 2019 sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte non superiore a 30 mila euro.
Il fisco procederà automaticamente alla cancellazione di tali somme non appena arriverà il decreto attuativo.
Prima di eseguire il pagamento delle rate ancora dovute è possibile verificare sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione se all’interno del piano di pagamento dono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di condono.
Si riporta di seguito link per effettuare la verifica: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/