Cartelle sospese per Covid: ripresa versamenti entro il 30 settembre

Salvo sorprese dell’ultima ora, entro il 30 settembre dovranno essere effettuati i versamenti rimasti sospesi per Covid-19.

In particolare, si tratta dei pagamenti di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento
  • accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti territoriali

in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

I versamenti in sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate entro il 30 settembre 2021:

  • per gli atti scaduti prima del 8 marzo 2020: bisogna procedere al pagamento delle somme dovute o ottenere un provvedimento di rateizzazione entro il 30 settembre 2021;
  • per gli atti in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il versamento va fatto entro il 30 settembre 2021;
  • per le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Considerato che le rate sospese sono 18 – periodo da marzo 2020 ad agosto 2021 – se non si provvede a pagare il dovuto entro settembre il debitore è tecnicamente decaduto dal piano di rientro. Le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, confermano che il contribuente potrebbe pagare non l’intero importo delle quote maturate ma un ammontare di rate tale da rimanere al di sotto della soglia di decadenza di legge.

Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha stabilito che la decadenza della rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, deve essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.

 

ESEMPIO: supponendo che non sia stata pagata alcuna delle 18 rate sospese, mentre le rate precedenti siano state tutte saldate, ciò significa che il debitore dovrà pagare almeno 9 rate entro il 30 settembre 2021 al fine di evitare la decadenza della rateizzazione.

 

Infine, il decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) ha previsto che entro il 31 dicembre 2021, con riferimento ai piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19, può essere presentata una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.