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Rottamazione ter e saldo e stralcio. Riapertura termini

Durante l’iter di conversione in legge del Dl Sostegni ter n.4/2022 è stato approvato un emendamento che prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e del 2021 entro il termine del 14 dicembre 2021, comprensivo dei 5 giorni di tolleranza.

Le nuove scadenze

In particolare, il versamento sarà considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro:

30 aprile 2022 che si sposta al 2 maggio   relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
31 luglio 2022 che si sposta al 1° agosto   relativamente alle rate in scadenza nel 2021;
30 novembre 2022   relativamente alle rate in scadenza nel 2022.

 

NOTA BENE – Per il pagamento entro questi nuovi termini sono ammessi i 5 giorni di tolleranza.

 

Allo stesso tempo, per evitare l’inefficacia delle medesime definizioni agevolate, sono estinte le procedure esecutive eventualmente già avviate per effetto dell’inutile decorso del termine fissato al 14 dicembre scorso.

 

ATTENZIONE! – Tuttavia, le somme eventualmente versate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame resteranno definitivamente acquisite, e non saranno pertanto rimborsabili.

 

Rottamazione-ter e saldo e stralcio: termini di versamento

Le commissioni Finanze e Lavoro del Senato hanno approvato diversi emendamenti al Decreto Fisco-Lavoro, tra cui il differimento dei termini di versamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 relative a rottamazione ter e saldo e stralcio.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Il decreto differisce il pagamento delle rate dovute nel 2020 e nel 2021 relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, il quale sarà considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 9 dicembre 2021.

 

Nuovo calendario
Rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute:

  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020;
  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021.
  9 dicembre 2021
Rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

 

 

ATTENZIONE! – Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Pertanto, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 14 dicembre 2021.

Riscossione

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora viene prolungato di 180 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti.

Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

INFORMA – Tale termine è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi di accertamento emessi dell’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, nonché dell’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Mini proroga Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio

Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio

E’ attesa una mini proroga di nove giorni per le procedure di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio.

Le rate in scadenza nel 2020 e 2021, differite straordinariamente al 30 novembre 2021, dovrebbero essere ulteriormente prorogate al 9 dicembre 2021, con possibilità di pagamento entro il 14 dicembre 2021 beneficiando dei 5 giorni di tolleranza.

 

Cartelle di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate nel periodo che va dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, dovrebbe arrivare un’ulteriore proroga che fissa da centocinquanta a centottanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo.

 

 

Agenzia Entrate Riscossione: novità

Decadenza rateizzazioni

Il Dl Fiscale n.146/2021, approvato di recente, prevede, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020[1], cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

[1] per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Esempi:

1 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 3 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 0
2 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 3 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 5 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 2
3 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 5 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 7 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 4

 

Rottamazione e saldo e stralcio: nuove date

Il Decreto-legge approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”, ovvero entro i termini indicati nella tabella successiva, oltre a rimodulare i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

 

 

Termini di versamento Sostegni bis

31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto   relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
31 agosto 2021

 

  relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
30 settembre 2021   relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre   relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
30 novembre 2021

 

  relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Nuovo calendario

rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute:

  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020
  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
 

 

 

 

30 novembre 2021
rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

 

ATTENZIONE! – Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Pertanto, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 6 dicembre 2021.

Riscossione

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora viene prolungato di 150 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti.

Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.