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Agenzia Entrate Riscossione: novità

Decadenza rateizzazioni

Il Dl Fiscale n.146/2021, approvato di recente, prevede, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020[1], cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

[1] per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Esempi:

1 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 3 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 0
2 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 3 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 5 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 2
3 Piano di dilazione in corso all’8 marzo 2020 Per non perdere il beneficio della rateazione occorrerà versare almeno n. 5 rate oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021.

VERSARE 7 RATE

n. rate 72
Rate non pagate febbr. 2020 4

 

Rottamazione e saldo e stralcio: nuove date

Il Decreto-legge approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”, ovvero entro i termini indicati nella tabella successiva, oltre a rimodulare i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

 

 

Termini di versamento Sostegni bis

31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto   relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
31 agosto 2021

 

  relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
30 settembre 2021   relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre   relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
30 novembre 2021

 

  relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Nuovo calendario

rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute:

  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020
  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
 

 

 

 

30 novembre 2021
rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

 

ATTENZIONE! – Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Pertanto, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 6 dicembre 2021.

Riscossione

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora viene prolungato di 150 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti.

Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Cartelle sospese per Covid: ripresa versamenti entro il 30 settembre

Salvo sorprese dell’ultima ora, entro il 30 settembre dovranno essere effettuati i versamenti rimasti sospesi per Covid-19.

In particolare, si tratta dei pagamenti di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento
  • accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti territoriali

in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

I versamenti in sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione oppure a rate entro il 30 settembre 2021:

  • per gli atti scaduti prima del 8 marzo 2020: bisogna procedere al pagamento delle somme dovute o ottenere un provvedimento di rateizzazione entro il 30 settembre 2021;
  • per gli atti in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il versamento va fatto entro il 30 settembre 2021;
  • per le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Considerato che le rate sospese sono 18 – periodo da marzo 2020 ad agosto 2021 – se non si provvede a pagare il dovuto entro settembre il debitore è tecnicamente decaduto dal piano di rientro. Le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, confermano che il contribuente potrebbe pagare non l’intero importo delle quote maturate ma un ammontare di rate tale da rimanere al di sotto della soglia di decadenza di legge.

Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha stabilito che la decadenza della rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, deve essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.

 

ESEMPIO: supponendo che non sia stata pagata alcuna delle 18 rate sospese, mentre le rate precedenti siano state tutte saldate, ciò significa che il debitore dovrà pagare almeno 9 rate entro il 30 settembre 2021 al fine di evitare la decadenza della rateizzazione.

 

Infine, il decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) ha previsto che entro il 31 dicembre 2021, con riferimento ai piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19, può essere presentata una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.