Rottamazione quater: scadenza

Entro oggi, 31 ottobre 2023, per mantenere i benefici della Rottamazione-quater i contribuenti interessati dovranno provvedere al versamento della prima o dell’unica rata utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. Tuttavia, la legge di bilancio 2023 n.197/2022 prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 6 novembre 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace.

Coloro che, per qualsiasi motivo, assenza, recapito postale non andato a buon fine o altro, non sono entrati in possesso della comunicazione delle somme dovute possono richiederne una copia, con i primi 10 moduli di pagamento, direttamente dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it previo accesso con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. In alternativa, vi invitiamo a contattare lo Studio.

 

 

 

Comunicazione titolare effettivo

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

  • imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
  • persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

  • amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,
  • fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private.

È istituita altresì una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

L’adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l’istanza con firma digitale.

L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

La invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo al seguente link: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Maggiori dettagli 

Infostudio_-_Comunicazione_titolare_effettivo

 

Fatturazione elettronica per tutti i forfetari dal 01/01/2024

A partire dal prossimo 1.01.2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e forfetari (art. 1, cc. 54 a 89 L. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.

Si ricorda, infatti, che il Consiglio Europeo, con la decisione  n. 2021/2251, ha prorogato al 31/12/2024 l’utilizzo della fatturazione elettronica e ha esteso l’obbligo della stessa anche alle piccole imprese e in particolare ai contribuenti minimi (ex. D.L. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014).

Il riferimento interno a livello nazionale è avvenuto attraverso l’art. 18 cc. 2 e 3 che ha eliminato il riferimento contenuto nell’art. 1, c.3 D. Lgs. 127/2015 riguardante l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i minimi e i forfetari.

A partire dal prossimo 1° gennaio, dunque, anche i contribuenti minori dovranno adottare la fatturazione elettronica, a prescindere dal volume di ricavi conseguiti e compensi percepiti.

 

Vi invitiamo, pertanto, a contattare lo Studio entro il 15 novembre al fine di valutare insieme la soluzione ottimale per adempiere al nuovo obbligo.

 

 

 

 

Comunicazione di servizio

Al fine di gestire al meglio la comunicazione con i clienti, Vi invitiamo a prediligere quale strumento di comunicazione l’e-mail.

Vi invitiamo ad usare il numero di WhatsApp solo in via residuale e non per comunicazioni importanti.

Cordiali saluti