Decreti energia: misure per famiglie e imprese

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nonché degli effetti sull’economia del nostro Paese derivanti del conflitto in Ucraina, il Consiglio dei Ministri ha varato due decreti legge contenenti diverse misure per famiglie e imprese. Vediamole nel dettaglio.

Misure per le famiglie

Riduzione aliquote carburante le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione sono ridotte di 0,25 euro.
Bonus carburante dipendenti i buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente nel 2022 da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti sono esentasse, e quindi non concorrono alla formazione del reddito, fino al limite di 200 euro.

Pertanto, oltre al limite annuale di esenzione dei fringe benefits erogati dal datore di lavoro, pari a 258,23 euro, per il 2022 vigerà anche il limite di 200 euro per i buoni benzina.

Azzeramento oneri di sistema
Beneficiari
  • utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Riduzione IVA e oneri gas confermata l’aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Inoltre, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
Bonus sociale Sempre per il II° trimestre 2022 l’Arera rideterminerà le agevolazioni relative alle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per il gas naturale.

ATTENZIONE! Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è elevato a 12.000 euro.

 

Misure per le imprese

Contributo acquisto energia elettrica Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II° trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Contributo acquisto gas Invece, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un credito d’imposta della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II° trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

NOTA BENE – Sia il credito d’imposta per l’acquisto del gas che per l’acquisto dell’energia elettrica sono utilizzabili in compensazione, oppure possono essere ceduti ad altri soggetti, con facoltà di due ulteriore cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Rateizzazione bollette energia Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.
Contributo acquisto carburante attività agricola e della pesca Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel I° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.
Imu settore turismo per le imprese turistico ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è previsto un credito d’imposta pari al 50% di quanto versato a titolo di seconda rata IMU del 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i predetti soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Contributo imprese energivore
Beneficiari Imprese energivore
Requisiti Aver subito nel I° trimestre 2022 un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa
Credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II° trimestre 2022.

ATTENZIONE – Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel II° trimestre 2022.

In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Utilizzo in compensazione.  

NOTA BENE – Non si applicano i limiti:

  • di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,
  • di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Cumulabilità è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Contributo imprese forte consumo di gas
Beneficiari Imprese a forte consumo di gas naturale, ossia quella che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021, e che hanno consumato, nel i° trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici
Credito d’imposta Pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel II° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
 

Requisiti

il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), deve avere subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Utilizzo esclusivamente in compensazione.

NOTA BENE – Non si applicano i limiti:

  • di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,
  • di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Cumulabilità è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

NOTA BENE – sia il credito d’imposta per le imprese energivore che per quelle a forte consumo di gas sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Settore autotrasporto Aumentata la deduzione forfettaria per il 2022 di spese non documentate

Credito d’imposta mezzi trasporto ultima generazione a basse emissioni
Beneficiari Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti
Credito d’imposta 15% del costo di acquisto al netto Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Credito d’imposta mezzi trasporto ad alimentazione alternativa
Beneficiari Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto
Credito d’imposta 20% delle spese sostenute, al netto Iva, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

Utilizzo dei crediti esclusivamente in compensazione.

NOTA BENE – Non si applicano i limiti:

  • di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,
  • di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Cumulabilità Entrambi i crediti sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito efficienza energetica regioni Sud
Beneficiari imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
Durata Fino al 30 novembre 2023
Utilizzo esclusivamente in compensazione.

NOTA BENE – Non si applicano i limiti:

  • di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,
  • di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Cumulabilità è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Garanzie fino al 31 dicembre 2022 le Garanzie emesse da SACE, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, coprono fino al 90% dell’importo di finanziamento concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

 

Nuovo Decreto Anti-Covid

Salvo sorprese, dovrebbe essere ufficializzato dal Consiglio dei Ministri il nuovo “decreto anti-Covid” che allenterà tutte le misure restrittive fino ad oggi in vigore per la lotta contro il virus.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito la roadmap delle riaperture che verrà seguita dopo la fine dello stato d’emergenza il prossimo 31 marzo. Fra le misure maggiormente discusse -e auspicate- è previsto finalmente lo stop al Green pass rafforzato sul lavoro per over 50, insegnanti e forze dell’ordine, nonostante la curva dei contagi sia di nuovo in aumento e si teme un’impennata dei casi nelle prossime settimane.

Green pass rafforzato e obbligo vaccinale

Dal 1° aprile parrebbe venir meno l’obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Per chi appartiene a questa categoria, resterebbe in vigore l’obbligo di vaccinazione in capo al cittadino, ma sui luoghi di lavoro dovrebbe bastare il certificato base, quindi test o tamponi.

Annullato anche l’obbligo di vaccino per il comparto scuola e quello delle forze dell’ordine, ma non per il personale sanitario e delle Rsa che saranno obbligati ancora fino alla fine dell’anno.

La certificazione al chiuso e all’aperto

Sempre dal 1° aprile per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto, non servirà più alcun green pass: né il “base” né quello “super”.

Potrebbe invece servire ancora il green pass base nei posti dove c’è più assembramento: dagli stadi ai concerti.

Per quanto riguarda le attività al chiuso invece, bisognerà aspettare fino al 1° di maggio: infatti fino al 30 aprile per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso sarà ancora obbligatorio possedere il green pass rafforzato.

Trasporti e altre attività

Servirà, fino al 30 aprile, il Green Pass base, per i trasporti a lunga percorrenza (treni e aerei).

Non servirà, invece, per tram, metro e bus.

Il Green Pass base resta inoltre fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e per le visite nelle Rsa.

 

Mascherine

Niente più mascherina all’aperto: l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione viene prorogato al 30 aprile solo per i luoghi al chiuso.

 

Non solo green pass

Anche per gli stadi è finalmente ripresa: dal 1° aprile si torna alla capienza del 100%.

Fra le altre misure che saluteremo troviamo anche la quarantena (derivante dal contatto stretto con un soggetto positivo), persino per i non vaccinati.

Link utili

Sito del Ministero/Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate (Digital green certificate)

Rottamazione ter e saldo e stralcio. Riapertura termini

Durante l’iter di conversione in legge del Dl Sostegni ter n.4/2022 è stato approvato un emendamento che prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e del 2021 entro il termine del 14 dicembre 2021, comprensivo dei 5 giorni di tolleranza.

Le nuove scadenze

In particolare, il versamento sarà considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro:

30 aprile 2022 che si sposta al 2 maggio   relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
31 luglio 2022 che si sposta al 1° agosto   relativamente alle rate in scadenza nel 2021;
30 novembre 2022   relativamente alle rate in scadenza nel 2022.

 

NOTA BENE – Per il pagamento entro questi nuovi termini sono ammessi i 5 giorni di tolleranza.

 

Allo stesso tempo, per evitare l’inefficacia delle medesime definizioni agevolate, sono estinte le procedure esecutive eventualmente già avviate per effetto dell’inutile decorso del termine fissato al 14 dicembre scorso.

 

ATTENZIONE! – Tuttavia, le somme eventualmente versate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame resteranno definitivamente acquisite, e non saranno pertanto rimborsabili.

 

Assegno Unico Universale

A decorrere dal 1° marzo 2022 diventerà pienamente operativo l’Assegno Unico Universale che si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari residenti e domiciliati in Italia con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno andrà a sostituire o rimodulare in modo strutturale le seguenti prestazioni assistenziali che, salvo alcune eccezioni, non saranno più gestite all’interno del cedolino paga e non saranno più anticipate dal datore di lavoro:

  • detrazioni dall’imposta per figli a carico;
  • detrazioni per famiglie numerose;
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assegno temporaneo unico 2021.

L’assegno sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai diciotto anni di età del figlio, con possibilità di prolungarlo sino al ventunesimo anno di età, a condizione che i figli:

  • stiano frequentando un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  • stiano svolgendo un tirocinio;
  • abbiano un lavoro che produca un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • risultino iscritti come disoccupati in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • stiano svolgendo il servizio civile universale.

Presentazione della domanda

È importante presentare prima possibile la domanda all’INPS in quanto:

Per le domande presentate a gennaio e febbraio   i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo.
Per le domande presentate dal 1° marzo in poi   il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda
Per chi presenta la domanda entro giugno 2022   i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
Per le domande presentate successivamente al mese di giugno 2022   non sarà possibile ottenere il riconoscimento degli arretrati.

 

OSSERVA – L’Assegno Unico Universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).

Modalità di richiesta

L’Assegno può essere richiesto all’Inps in modalità telematica, accedendo con il proprio Spid personale o presso gli istituti di patronato. Sarà necessario presentare il modello ISEE, tuttavia, in caso di mancanza di ISEE o di ISEE superiore a 40.000 euro, verrà corrisposta al beneficiario una quota minima mensile.

Nei casi in cui il lavoratore non disponesse ancora di un modello ISEE valido è consigliabile, in ogni caso, presentare la domanda tempestivamente e, successivamente, entro giugno 2022, ripresentarla con l’adeguamento dei valori ISEE per la richiesta di arretrati, quantomeno per garantirsi in tempi brevi il ricevimento dell’importo minimo. L’erogazione avverrà mediante accredito su conto corrente o mediante bonifico domiciliato. In fase di richiesta della domanda sarà necessario indicare un Iban intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Arretrati

Entro giugno 2022   sarà possibile presentare la domanda senza perdere gli arretrati, che decoreranno da marzo 2022 (entrata in vigore).
A partire da luglio 2022   l’assegno potrà essere erogato solo per il mese corrente di presentazione, con la conseguente perdita degli arretrati.

 

L’importo dell’Assegno Unico Universale sarà variabile e determinato sulla base dei risultati dell’ISEE del nucleo familiare richiedente e dell’età dei figli a carico con un importo minimo di 50 euro mensile e massimo di 175 euro per ogni figlio a carico. Inoltre, sono previste delle maggiorazioni per alcuni casi specifici.

Cosa mi serve per presentare la domanda

  • Spid;
  • Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare;
  • Eventuale grado di disabilità;
  • Modello ISEE;
  • Iban intestato o cointestato al soggetto richiedente.

 

 

Infostudio lavoro – Fiscal Focus