Bollo certificati digitali, agevolazioni prima casa, IVA gas metano

 

Esenzione bollo certificati digitali

La legge di bilancio ha esteso per tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

INFORMA – Si tratta,  in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno.

 

Certificati richiedibili dai cittadini residenti in Italia
·       di nascita,

·       di matrimonio,

·       di cittadinanza,

·       di esistenza in vita,

·       di residenza,

·       di stato civile,

·       di stato di famiglia,

·       di stato civile e di stato di famiglia insieme,

·       di residenza in convivenza,

·       di stato di famiglia con rapporti di parentela,

·       di stato libero,

·       di unione civile,

·       di contratto di convivenza.

L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).

 

Certificati richiedibili dai cittadini residenti all’estero

(iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE)

·       di nascita,

·       di matrimonio,

·       di cittadinanza,

·       di residenza AIRE

·       di stato di famiglia AIRE,

·       di unione civile,

·       di contratto di convivenza.

 

Agevolazione “prima casa under 36”

Per favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, la legge di bilancio 2022 ha prorogato il termine ultimo per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo fino al 31 dicembre 2022.

 

NOTA BENE Per l’applicazione del beneficio in esame devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR (DPR n. 131/1986).

 

L’agevolazione
Soggetti beneficiari ·       giovani che non abbiano compiuto 36 anni al momento del rogito;

·       con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Immobili ammessi al beneficio ·       A/2 (abitazioni di tipo civile);

·       A/3 (abitazioni di tipo economico);

·       A/4 (abitazioni di tipo popolare);

·       A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);

·       A/6 (abitazione di tipo rurale);

·       A/7 (abitazioni in villini);

·       A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Pertinenze L’agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

ATTENZIONE! – L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato.

In tale ultimo caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Condizioni L’acquirente:

·       deve avere o stabilire la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto

·       nell’atto di acquisto deve dichiarare di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare

·       nell’atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, deve alienare l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

RICORDA – La decorrenza dei termini è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Benefici  

Se l’atto è soggetto ad imposta di registro è esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
Se l’acquisto è soggetto ad IVA è Riconoscimento credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%

NOTA BENE – L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA.

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

Credito d’imposta Il credito d’imposta può essere:

·       portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

·       utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

·       utilizzato in compensazione.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.62/2021 ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

IVA 5% gas metano

Inoltre, la legge di bilancio ha previsto la riduzione dell’Iva al 5% per il gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.