Contributo attività economiche chiuse
Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 in virtù dei decreti emanati per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Una quota parte delle risorse stanziate è destinata in via prioritaria alle discoteche, in quanto dette attività alla data del 23 luglio risultavano ancora chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.
I contributi
Soggetti beneficiari e requisiti
CFP attività chiuse |
soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, che posseggono in possesso dei seguenti requisiti:
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Soggetti beneficiari e requisiti
CFP discoteche |
soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
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ATTENZIONE! – Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti possono richiedere con l’istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.
Soggetti
esclusi |
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[1] In quanto il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
Ammontare CFP | · 20 milioni di euro sono ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili, con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a 25.000 euro.
· 120 milioni di euro, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente punto, sono ripartiti tra i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino a un importo di euro 3.000, entro i seguenti importi massimi:
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Modalità di erogazione | accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente | |||||||||
Il contributo | · non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
· non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR · non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. |
Modalità e termini di invio
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello dal 2 dicembre 2021 e non oltre il 21 dicembre 2021.
Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.