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Green pass obbligatorio: quali procedure per i datori di lavoro?

In base al nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass.

➡️Ecco i documenti da redigere: 👇

1️⃣ – Regolamento aziendale Green Pass: da stampare con Vs. denominazione aziendale e conservare; tale documento illustra la procedura con lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

2️⃣ – Nomina Incaricato: da completare a cura del personale designato per il controllo e farsi firmare per accettazione.

3️⃣ – Informativa al delegato: da consegnare e farsi firmare una copia per ricevuta.

4️⃣ – Registro procedure di verifica: da compilare a cura del soggetto incaricato alla verifica a seguito di ingresso dei lavoratori in azienda riportando esito verifica e ingresso ai locali.

5️⃣ – Cartellonistica Green Pass: il cartello va stampato e affisso in azienda, in prossimità dell’ingresso.

6️⃣ – Comunicazione al personale: da consegnarsi al proprio personale e/o al personale esterno che accede al luogo di lavoro.

 

Alleghiamo circolare esplicativa e facsimile documenti da redigere.

Infostudio_Lavoro_del_08.10.2021_-_Obbligo_green_pass._Procedure_datori_di_lavoro

2.DELEGA_E_INFORMATIVA_INCARICATO

3.REGISTRO_PROCEDURE_DI_VERIFICA

4.GREEN_PASS_CARTELLO_AZIENDA

5.COMUNICAZIONE_AL_PERSONALE

 

Green pass obbligatorio: le disposizioni del nuovo decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza.

Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni».

Pertanto ora il green pass diventa obbligatorio per i lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti dovranno avere il passaporto vaccinale.

Per i trasgressori, sia lavoratori che datori di lavoro, sono previste sanzioni.

 

Green pass: quando viene rilasciato?

Ricordiamo brevemente quando viene rilasciato il Green Pass:

essere negativi al test molecolare (validità certificazione 72 ore) o antigenico rapido (validità certificazione 48 ore);
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
per aver completato la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) (validità certificazione 12 mesi);

 

Il nuovo decreto prevede che non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino, ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. L’articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» con le parole «dalla medesima somministrazione».

Le disposizioni per i lavoratori pubblici e privati

A far data dal 15 ottobre 2021 il Green pass Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro.

Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato.

Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma potranno essere effettuate anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni, così come previsto in precedenza anche dal D.L. 105/2021.

Nel caso della Pubblica amministrazione il dipendente privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Nel settore privato invece la sospensione avrà effetto già dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass nelle imprese con più di 15 dipendenti; per quanto riguarda invece le imprese con meno di 15 dipendenti, il lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non verrà corrisposta retribuzione, alla stregua di quanto già previsto per gli operatori dei settori ad interesse sanitario, come previsto dal D.L. 44/2021.

 

OSSERVA – Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di Partita Iva. La norma sull’obbligo di certificazione è estesa anche ai consulenti che al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

Esenzione dal green pass

L’obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

I lavoratori esterni

L’obbligo è esteso “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”.

La magistratura e gli organi costituzionali

L’obbligo di esibire il green pass varrà anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari.

NOTA BENE – Sono esclusi dall’obbligo «avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo».

L’accesso senza il pass rappresenta un «illecito disciplinare» e come tale sarà sanzionato.

L’estensione dell’obbligo del Green Pass vale anche per gli organi costituzionali, includendo dunque il Quirinale e la Corte Costituzionale e l’obbligo riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato.

L’obbligo, per il principio dell’autodichia (autonomia decisionale), non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che, secondo quanto prevedrebbe il decreto sul “super Green Pass”, saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre.

Tamponi a prezzo calmierato

Il decreto stabilisce che i tamponi per ottenere il Green pass saranno a carico dei lavoratori ma con prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni.

Le farmacie  e tutte le strutture convenzionate avranno l’obbligo di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi: per chi non si adegua è prevista una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000. Il prefetto può inoltre disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

I tamponi saranno gratuiti solo per coloro che non possono sottoporsi a vaccino, come da apposita certificazione medica.

Le sanzioni

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:

il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.

Riepiloghiamo

DA LUGLIO

→      Cerimonie civili e religiose

→      Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)

DAL 6 AGOSTO

→      Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso

→      Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

→      Attività di sale da gioco, sale scommesse

→      Concorsi pubblici

→      Sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento

→      Strutture ospedaliere

→      Musei, mostre, Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso

→      Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, se al chiuso

DAL 16 SETTEMBRE

→      Scuola (obbligo per insegnanti e personale)

→      Università (obbligati docenti e studenti)

→      Aerei, treni, navi, traghetti, autobus di linea interregionali e a noleggio

DAL 10 OTTOBRE

→      Addetti esterni agli istituti scolastici e universitari

→      Personale amministrativo, esterno (mensa e pulizie), ausiliari delle Rsa

DAL 15 OTTOBRE

→      Luoghi di lavoro pubblici e privati

→      Attività di volontariato, Partite Iva, colf e badanti

→      I parlamentari devono adeguarsi

Link utili

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/

Infostudio Fiscal Focus

Controllo Green Pass e delega ai lavoratori

Dal prossimo 6 agosto 2021 sarà obbligatorio presentare il green pass per poter accedere ad alcuni servizi ed attività.

Tuttavia il controllo del Green pass deve avere alcuni requisiti espressamente previsti dalla norma, fra cui il controllo tramite app VerificaC19 e la nomina formale ai lavoratori, che devono essere istruiti sulle modalità di controllo dei dati dei clienti che accedono ai locali.

Il mancato rispetto delle disposizioni prevedono sanzioni amministrative di importo variabile, così come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.

Dove sarà obbligatorio

A far data dal 6 agosto 2021 il Green pass deve essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie al chiuso e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario il green pass per le consumazioni al bancone;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • strutture sanitarie e RSA;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

 

Al momento treni e trasporti pubblici non sono soggetti al Green Pass, l’argomento sarà affrontato dal Governo nelle prossime settimane, richiedendo anch’esso provvedimenti specifici.

 

OSSERVA – Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Come funziona la verifica del green pass

Le modalità di controllo del green pass sono previste dal DPCM 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. 105 del 23.07.2021.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del qr-code, utilizzando esclusivamente  l’applicazione  VerificaC19, che consente unicamente di  controllare  l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità  dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

Non tutti i lavoratori possono richiede il green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.

L’art. 13 comma 4 infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.

Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

la consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

 

Che contenuti deve avere la delega per il controllo del green pass?

FAC SIMILE DI DELEGA

Carta intestata aziendale

premesso

–          che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni cliente prima di accedere ai locali;

–          che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;

–          che l’incarico deve essere conferito con un atto formale;

–          che le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70.

INCARICA

(nome del lavoratore incaricato)

Ad effettuare le verifiche relative al green pass dei clienti che accedono ai locali.

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

1.    per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall’impresa/ente, utilizzando solo ed esclusivamente la app VerificaC19;

2.       le operazioni di controllo consistono in:

    1. verifica delle certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del qr-code;
    2. utilizzando esclusivamente  l’applicazione  VerificaC19, che consente unicamente di  controllare  l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione;
    3. conoscere  le generalità  dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

3.    Nota bene: in base alle previsioni normative, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica;

4.    Nota bene 2: se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data d i nascita.

5.    è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;

6.    è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;

7.    non è consentito assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;

8.    è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;

9.    nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l’ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro;

10. tenere sempre un comportamento decorso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;

11. far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;

12. è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass.

L’incarico ha durata fino al termine dell’obbligo di controllo del green pass o fino a revoca del datore di lavoro.

Link utili

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass https://www.dgc.gov.it/web/

 

Informativa Fiscal Focus

GREEN PASS: cosa cambia?

In base al nuovo decreto approvato dal governo il Green pass per accedere dal 6 agosto a ristoranti ed altre attività ed eventi sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito da Covid nei sei mesi precedenti.

Dove sarà obbligatorio?

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (non viene richiesto per il consumo al bancone e all’aperto)
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Da quando e per chi?

L’obbligo entrerà in vigore dal 6 agosto per gli over 12 anni.

Chi è esentato dal green pass?

  • i bambini sotto i dodici anni di età;
  • i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Quali sono i casi in cui viene rilasciato?

  • Vaccino contro il Covid-19: è necessaria almeno una dose di vaccino. Ha una validità di nove mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale;
  • Risultato negativo al test molecolare/antigenico: il certificato ha validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test;
  • Guarigione dal Covid-19: la certificazione ha validità sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione da Covid.

Chi controlla il green pass? Sono previste multe?

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i  quali è introdotto l’obbligo di green pass verificano il possesso di idonea certificazione.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente che dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. 

Come effettuare la verifica?

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Vi invitiamo a consultare il link https://www.dgc.gov.it/web/app.html per maggiori dettagli sull’app.