Controllo Green Pass e delega ai lavoratori
Dal prossimo 6 agosto 2021 sarà obbligatorio presentare il green pass per poter accedere ad alcuni servizi ed attività.
Tuttavia il controllo del Green pass deve avere alcuni requisiti espressamente previsti dalla norma, fra cui il controllo tramite app VerificaC19 e la nomina formale ai lavoratori, che devono essere istruiti sulle modalità di controllo dei dati dei clienti che accedono ai locali.
Il mancato rispetto delle disposizioni prevedono sanzioni amministrative di importo variabile, così come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.
Dove sarà obbligatorio
A far data dal 6 agosto 2021 il Green pass deve essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni:
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Al momento treni e trasporti pubblici non sono soggetti al Green Pass, l’argomento sarà affrontato dal Governo nelle prossime settimane, richiedendo anch’esso provvedimenti specifici.
OSSERVA – Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Come funziona la verifica del green pass
Le modalità di controllo del green pass sono previste dal DPCM 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. 105 del 23.07.2021.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del qr-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione VerificaC19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.
Non tutti i lavoratori possono richiede il green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.
L’art. 13 comma 4 infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”. |
Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
la consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.
Che contenuti deve avere la delega per il controllo del green pass?
FAC SIMILE DI DELEGA
— Carta intestata aziendale premesso – che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni cliente prima di accedere ai locali; – che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche; – che l’incarico deve essere conferito con un atto formale; – che le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70. INCARICA (nome del lavoratore incaricato) Ad effettuare le verifiche relative al green pass dei clienti che accedono ai locali. A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni: 1. per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall’impresa/ente, utilizzando solo ed esclusivamente la app VerificaC19; 2. le operazioni di controllo consistono in:
3. Nota bene: in base alle previsioni normative, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica; 4. Nota bene 2: se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data d i nascita. 5. è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata; 6. è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione; 7. non è consentito assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato; 8. è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici; 9. nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l’ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro; 10. tenere sempre un comportamento decorso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate; 11. far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa; 12. è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass. L’incarico ha durata fino al termine dell’obbligo di controllo del green pass o fino a revoca del datore di lavoro. |
Link utili
Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass https://www.dgc.gov.it/web/