Decreto Sostegni-bis: contributo a fondo perduto

E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, cosiddetto decreto Sostegni-bis.

Tra le tante misure introdotte, viene riproposto il Contributo a Fondo Perduto. Sono tre le possibilità per beneficiarne:

  • CFP automatico

Coloro che hanno già goduto del CFP Sostegni ex art. 1 D.L. 41/2021 si vedranno riconoscere, senza la presentazione di alcuna istanza, automaticamente una somma pari a quella riconosciuta in forza del Decreto Sostegni.

  • CFP “aprile/marzo”

Contributo riservato a coloro che hanno avuto una riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile, calcolato confrontando il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 con il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.

REQUISITI:

    • calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020;
    • ricavi/compensi anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
    • partita IVA attiva alla data di approvazione del decreto;
    • non previsto per enti pubblici (art. 74 TUIR) e soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR.

2 OPZIONI:

            A) Coloro che hanno già goduto del CFP Sostegni dovranno applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del      periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, le seguenti percentuali:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il risultato ottenuto deve poi essere confrontato con il CFP Sostegni e se superiore, previa istanza, verrà riconosciuta la sola differenza.

           B) Coloro che invece non hanno percepito il CFP Sostegni dovranno applicare alla differenza cui sopra delle percentuali diverse, di seguito indicate, e – sempre previa istanza – si vedranno riconoscere l’intero ammontare risultante dal conteggio, con un massimo di 150mila euro:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

N.B. in entrambi i casi occorre attendere il provvedimento attuativo che disponga la nuova modulistica e l’apertura del canale telematico

  • CFP reddituale

Contributo riservato a coloro che hanno avuto un peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

SOGGETTI ESCLUSI: 

    • coloro che hanno cessato la partita Iva alla data del 26 maggio 2021;
    • enti pubblici art. 74 TUIR e i soggetti art. 162-bis TUIR.

IN CHE MISURA?

Con successivo decreto del MEF dovranno essere stabilite:

    • la percentuale di peggioramento del risultato necessaria al fine di poter beneficiare del contributo;
    • le percentuali per i conteggi del contributo che dovranno essere applicate alla differenza tra il risultato economico dell’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

ALTRO

  • al fine di essere ammessi al contributo è indispensabile che la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 10 settembre 2020;
  • dal calcolo dell’eventuale CFP reddituale dovranno essere sottratte le somme già riconosciute a titolo di CFP decreto Rilascio D.L. 34/2020; CFP Centri Storici e comuni montani art. 59 e 60 DL 104/2020, tutti i CFP decreti Ristori; il CFP Ristorazione Natale D.L. 172/2020, nonché il CFP Sostegni DL 41/2021 e il CFP Sostegni-bis “automatico” e “aprile/marzo”.

 

  • CONTRIBUTO EVENTUALE

Tale contributo verrà “attivato” solo se, e nella misura in cui, le somme stanziate per il CFP Sostegni e Sostegni-bis dovessero restare in parte inutilizzate.

Trattasi di contributo destinato ai titolari di reddito agrario e alle imprese con ricavi di cui all’articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, nonché ai professionisti con compensi ex art. 54 comma 1 TUIR, superiori a 10 milioni di euro e entro 15 milioni di euro che abbiano avuto, alternativamente:

    • calo del fatturato di almeno il 30% nel confronto tra anno 2019 e anno 2020;
    • calo del fatturato di almeno il 30% nel confronto tra il periodo 01/04/2019-31/03/2020 e il periodo 01/04/2020- 31/03/2021.