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Contributo fondo perduto D.L. Sostegni bis

Il DL Sostegni bis ha previsto tre nuovi contributi a fondo perduto:

  1. contributo automatico;
  2. contributo attività stagionali;
  3. contributo perequativo.

Tale contributo illustra il contributo automatico e fornisce le indicazioni utili per ottenere il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali.

Contributo automatico

Soggetti beneficiari soggetti titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo del DL Sostegni, che non lo abbiano indebitamente percepito o restituito.
Importo contributo 100% del contributo già riconosciuto del DL Sostegni.
Modalità di erogazione ·         accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,

·         riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nel caso in cui il richiedente per il precedente contributo abbia optato per tale scelta.

 

Il contributo Sostegni bis automatico è alternativo al contributo Sostegni bis attività stagionali, descritto nel paragrafo successivo.

I soggetti ai quali l’Agenzia delle Entrate eroga automaticamente il contributo Sostegni bis automatico e che sono in possesso dei requisiti per il contributo Sostegni bis attività stagionali, possono presentare l’apposita istanza per richiedere tale ultimo contributo. In questo caso – poiché i due contributi a fondo perduto sono alternativi – il contributo Sostegni bis attività stagionali erogato è pari al contributo determinato in base ai dati contenuti nell’istanza, diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito, che viene quindi in questo caso conteggiato come un acconto del contributo Sostegni bis attività stagionali.

Contributo Sostegni bis attività stagionali

Soggetti beneficiari ·         soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;

·         soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR,

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

NOTA BENE – Fanno eccezione e possono quindi richiedere il contributo anche se hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021:

  • gli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto;
  • i soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che proseguono quindi l’attività svolta dal soggetto confluito.
Soggetti esclusi ·         soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva al 16 maggio 2021,

·         enti pubblici di cui all’articolo 74,

·         gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Requisiti per l’accesso ·         Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;

·         l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

Per la determinazione del contributo occorrerà applicare una diversa percentuale, variabile in base all’ammontare dei ricavi e a seconda se si abbia o meno beneficiato del CFP del DL Sostegni, alla differenza tra le predette medie mensili.

Determinazione contributo soggetti beneficiari CFP Sostegni
60%   Ricavi o compensi < 100.000 €
50%   Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
40%   Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
30%   Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
20%   Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

I soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni bis automatico possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato è pari al contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza, diminuito del contributo Sostegni bis automatico percepito.

Determinazione contributo soggetti non beneficiari CFP Sostegni
90%   Ricavi o compensi < 100.000 €
70%   Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
50%   Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
40%   Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
30%   Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €
Modalità di erogazione ·         accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);

·         riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Modalità e termini invio istanza attività stagionali

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello mediante:

servizio web   dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021
applicazione desktop telematico   dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021

 

Informativa Fiscal Focus

 

Lo Studio sta procedendo ad effettuare i calcoli per valutare il possesso o meno dei requisiti. Sarete contattati non appena gli stessi saranno disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutui prima casa giovani under 36

           

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, il DL Sostegni bis ha previsto per l’acquisto della prima casa:

  • che possano accedere ai mutui con garanzia statale i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni all’atto della stipula;
  • delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Fondo di garanzia per la prima casa

Dal 2015, presso il MEF, è istituito il fondo di garanzia per i mutui per la prima casa grazie al quale lo Stato offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui per l’acquisto, e anche per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Caratteristiche garanzia del Fondo ·         La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Soggetti con priorità di accesso al Fondo ·         giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);

·         nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

·         conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati;

 

NOVITÀ – giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Requisiti di accesso ·         L’immobile ad uso abitativo:

→      deve essere ubicato nel territorio nazionale,

→      non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

→      non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1072/1969.

·         Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000 euro.

·         Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

NOVITÀ

Per le domande presentate dal 25 giugno 2021 al 30 giugno 2022

Per i soggetti che rientrano nelle categorie con priorità di accesso al fondo, con un ISEE non superiore a 40.000 euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Quanto appena detto si riferisce ai finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%.

Imposte indirette acquisto prima casa

Come già accennato in precedenza, il DL Sostegni bis ha previsto anche delle interessanti agevolazioni in tema di imposte indirette.

Soggetti beneficiari ·         giovani che non abbiano compiuto 36 anni al momento del rogito;

·         con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Imposta di bollo, ipotecaria e catastale ·         esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione.

Il beneficio:

·         si applica quando ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro, previste dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n.131/1986. (si veda più avanti);

·         non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:

→      A1 – Abitazioni di tipo signorile;

→      A8 – Abitazioni in ville;

→      A9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

INFORMA – Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • l’immobile deve essere situato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
IVA Nel caso in cui l’atto traslativo dell’abitazione prima casa sia soggetto ad IVA, al giovane viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.

Il credito d’imposta può essere:

·         portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

·         utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

·         utilizzato in compensazione.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Imposte sostitutive ·         esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

La disposizione fa riferimento all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

L’esenzione si applica quando la sussistenza dei requisiti è dichiarata dalla parte mutuataria nell’atto del finanziamento o allegata a tale atto.

NOTA BENE – Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

 

 

Informativa Fiscal Focus

 

                                   

Credito d’imposta locazioni

                                                  

Nel decreto Sostegni bis è prevista l’estensione del tax credit locazione fino 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Inoltre, il tax credit spetta, con riferimento ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2020, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Strutture alberghiere e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

Il tax credit locazioni per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator è prorogato fino al 31 luglio 2021.

Soggetti beneficiari Strutture alberghiere e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
Requisiti diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Importo credito ·         60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

·         50% dell’ammontare mensile del canone in caso di fitto d’azienda.

 

NOTA BENE – Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, ovvero al 31 gennaio 2020.

 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

Soggetti beneficiari
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019;
  • enti non commerciali;
  • enti del terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;

con riferimento ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Requisiti esercenti attività economica l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Importo credito
  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% dell’ammontare mensile del canone in caso di fitto d’azienda.

NOTA BENE – Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti.

 

Informativa Fiscal Focus

DL Sostegni-bis: approfondimenti

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Il Decreto Sostegni bis (D.L. N. 73/2021) ripropone un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021. Sono differenti le possibilità di accesso.

Leggi di più: TAP HERE!

 

 

  INDENNITA’ COVID LAVORATORI STAGIONALI

Il decreto Sostegni bis ha prorogato le indennità Covid per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. L’importo dell’indennità, precedentemente pari a 2.400 euro, è stato ridotto a 1.600 euro.

Leggi di più: TAP HERE!